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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Avv. Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8 legge 689/1981 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1159 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Viale Parte_1 C.F._1
della Libertà n.8, presso lo studio dell'avv. Enrico Luigi Del Re, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura dell'Ente in Catanzaro (CZ) Piazza Luigi Rossi n. 5, giusta delibera e procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 210 del 28.09.2022, emessa dall' , e notificata il Controparte_2
14.12.2022
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. e il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza Ingiunzione n°210 del 28.09.2022, emessa dall' Controparte_1
e notificata il 14.12.2022, veniva condannato, al pagamento della somma
[...] Parte_1 di € 1.666,67 quale sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 5 comma 1, sanzionato art. 13 comma 2, del D.lgs. n.209 del 2003 “poiché ritenuto responsabile dell'abbandono di un veicolo Fiat Fiorino targato CZ5223435, e un'autovettura Fiat Punto targata AX743DB, in evidente stato di abbandono e mancata consegna ad un centro demolizioni autorizzato”.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al GDP di Lamezia Terme in Parte_1
opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22-22 bis L. 689/81, chiedendo in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
nel merito e in via principale, l'accoglimento della spiegata opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, ex art.93 c.p.c. Il GDP, con ordinanza del
16.06.2023 dichiarava la propria incompetenza, indicando quale AG. competente per materia il
Tribunale di Lamezia Terme.
proponeva ricorso in riassunzione dinanzi il Tribunale di Lamezia Terme richiamando Parte_1
le conclusioni formulate nel ricorso dinnanzi il GDP di Lamezia Terme.
Si costituiva nel presente giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, anzitutto, premettere alcune considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova nella presente causa.
È pacifico che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22, 23 della legge 689/81, si realizza l'interversione dell'onere della prova in favore della ricorrente, conseguentemente la P.A. assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta ai sensi dell'art. 2697 cpc, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria, l'opponente a dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione appare infondata per quanto segue.
Parte opponente ha lamentato la mancata audizione del presunto trasgressore, ex art. 18 L.
n.689/1981, con palese violazione del diritto di difesa.
A riguardo, si osserva che, costituisce consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui,
“la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto
e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”
(Cass., S.U., n 1786/2010-. Anche più di recente la Suprema Corte con sentenza n. 26050/2023, non si discosta dai precedenti e conferma l'indirizzo giurisprudenziale suddetto.
L'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione si fonda, quanto al dato normativo, sul combinato disposto degli artt.5 comma 1, e 13 comma 2, del D.lgs. n. 209/2003.
IL D.lgs. del 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", all'articolo 3 comma 2 lettera d, si esprime nei termini che seguono: “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): ...omissis... d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono devono essere considerati veicoli
“fuori uso”, e come tali soggetti alla disciplina sui rifiuti, quelli che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 209/2003, tra cui rientra anche l'evidente stato di abbandono”.
Rientrano nella fattispecie sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privi delle targhe di immatricolazione, sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata. Con la conseguenza che, laddove si verifichi una di queste condizioni, i veicoli vanno trattati come un rifiuto, incorrendo viceversa nelle sanzioni di legge.
Nel caso in esame, è dimostrato dai documenti versati in atti, la sussistenza della fattispecie tipica dell'illecito amministrativo contestato con l'impugnata ordinanza.
Infatti, dalla documentazione fotografica, è emerso che i due veicoli ricoverati in area privata, sebbene in possesso di targa, al momento dell'accertamento presentavano segni evidenti di abbandono, ossia vertevano in condizioni così compromesse da fare ritenere, senza ombra di dubbio, che si trattava di un rifiuto. L'opponente avrebbe dovuto a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti, onere processuale che non
è stato assolto. Invero alcun elemento, -copertura assicurativa, libretto di circolazione e/o altro- è emerso dall'istruttoria svolta in corso di causa da cui poter desumere che i veicoli, ancorché recanti segni di deterioramento, non potevano essere qualificati come rifiuto.
Alla luce di tanto ne consegue il necessario rigetto dell'opposizione.
Sulle spese e competenze di lite.
In considerazione della natura dell'opposizione si reputa equa l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Avv.
Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n° 210 del
28.09.2022, emessa dall' Controparte_2
e notificata il 14.12.2022;
[...]
2. spese di lite compensate;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lamezia Terme, 12/03/2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Avv. Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8 legge 689/1981 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1159 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Viale Parte_1 C.F._1
della Libertà n.8, presso lo studio dell'avv. Enrico Luigi Del Re, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura dell'Ente in Catanzaro (CZ) Piazza Luigi Rossi n. 5, giusta delibera e procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 210 del 28.09.2022, emessa dall' , e notificata il Controparte_2
14.12.2022
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. e il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza Ingiunzione n°210 del 28.09.2022, emessa dall' Controparte_1
e notificata il 14.12.2022, veniva condannato, al pagamento della somma
[...] Parte_1 di € 1.666,67 quale sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 5 comma 1, sanzionato art. 13 comma 2, del D.lgs. n.209 del 2003 “poiché ritenuto responsabile dell'abbandono di un veicolo Fiat Fiorino targato CZ5223435, e un'autovettura Fiat Punto targata AX743DB, in evidente stato di abbandono e mancata consegna ad un centro demolizioni autorizzato”.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al GDP di Lamezia Terme in Parte_1
opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22-22 bis L. 689/81, chiedendo in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
nel merito e in via principale, l'accoglimento della spiegata opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, ex art.93 c.p.c. Il GDP, con ordinanza del
16.06.2023 dichiarava la propria incompetenza, indicando quale AG. competente per materia il
Tribunale di Lamezia Terme.
proponeva ricorso in riassunzione dinanzi il Tribunale di Lamezia Terme richiamando Parte_1
le conclusioni formulate nel ricorso dinnanzi il GDP di Lamezia Terme.
Si costituiva nel presente giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, anzitutto, premettere alcune considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova nella presente causa.
È pacifico che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22, 23 della legge 689/81, si realizza l'interversione dell'onere della prova in favore della ricorrente, conseguentemente la P.A. assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta ai sensi dell'art. 2697 cpc, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria, l'opponente a dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione appare infondata per quanto segue.
Parte opponente ha lamentato la mancata audizione del presunto trasgressore, ex art. 18 L.
n.689/1981, con palese violazione del diritto di difesa.
A riguardo, si osserva che, costituisce consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui,
“la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto
e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”
(Cass., S.U., n 1786/2010-. Anche più di recente la Suprema Corte con sentenza n. 26050/2023, non si discosta dai precedenti e conferma l'indirizzo giurisprudenziale suddetto.
L'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione si fonda, quanto al dato normativo, sul combinato disposto degli artt.5 comma 1, e 13 comma 2, del D.lgs. n. 209/2003.
IL D.lgs. del 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", all'articolo 3 comma 2 lettera d, si esprime nei termini che seguono: “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): ...omissis... d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono devono essere considerati veicoli
“fuori uso”, e come tali soggetti alla disciplina sui rifiuti, quelli che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 209/2003, tra cui rientra anche l'evidente stato di abbandono”.
Rientrano nella fattispecie sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privi delle targhe di immatricolazione, sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata. Con la conseguenza che, laddove si verifichi una di queste condizioni, i veicoli vanno trattati come un rifiuto, incorrendo viceversa nelle sanzioni di legge.
Nel caso in esame, è dimostrato dai documenti versati in atti, la sussistenza della fattispecie tipica dell'illecito amministrativo contestato con l'impugnata ordinanza.
Infatti, dalla documentazione fotografica, è emerso che i due veicoli ricoverati in area privata, sebbene in possesso di targa, al momento dell'accertamento presentavano segni evidenti di abbandono, ossia vertevano in condizioni così compromesse da fare ritenere, senza ombra di dubbio, che si trattava di un rifiuto. L'opponente avrebbe dovuto a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti, onere processuale che non
è stato assolto. Invero alcun elemento, -copertura assicurativa, libretto di circolazione e/o altro- è emerso dall'istruttoria svolta in corso di causa da cui poter desumere che i veicoli, ancorché recanti segni di deterioramento, non potevano essere qualificati come rifiuto.
Alla luce di tanto ne consegue il necessario rigetto dell'opposizione.
Sulle spese e competenze di lite.
In considerazione della natura dell'opposizione si reputa equa l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Avv.
Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n° 210 del
28.09.2022, emessa dall' Controparte_2
e notificata il 14.12.2022;
[...]
2. spese di lite compensate;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lamezia Terme, 12/03/2025
Il GOP
Avv. Anna Destito