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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1317/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1255/2024, emessa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 1143/2022 R.G., datata
12/11/2024, pubblicata in data 14/11/2024, avente ad oggetto “Divorzio –
Scioglimento matrimonio”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Stefania Parte_1
Mandarano e dall'avv. Gaetana Paesano per procura depositata in via telematica in allegato al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paesano in Vallo della Lucania, alla via Generoso Frate, n.
20;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Vita, per Controparte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novi Velia (SA), alla via Foresta, n. 37;
APPELLATA
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/12/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1255/2024, emessa dal Tribunale di
Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 1143/2022 R.G., datata 12/11/2024, pubblicata in data 14/11/2024, nei confronti di P_
. Con tale atto ha chiesto, in particolare, quanto segue:
[...] Parte_1
«conclusioni»: «Voglia la Corte di Appello di Salerno, sezione Famiglia e
Minori, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
Revocare la disposizione della sentenza che attribuisce alla sig.ra P_ un assegno divorzile, rigettando, di conseguenza, la richiesta dalla stessa formulata in primo grado;
Confermare la sentenza in ogni altra statuizione, qui non impugnata;
Con vittoria delle spese di lite in caso di ingiustificata opposizione».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal sig. , con ricorso del 12/12/2024 e confermare Parte_1 la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito:
2 «
PQM
»: «Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: conferma i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del
14.11.2022; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza».
Con l'ordinanza del 14/11/2022 il Tribunale aveva, fra l'altro, così statuito: «Ebbene da una valutazione complessiva, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle situazioni sopravvenute, la richiesta di parte ricorrente può essere accolta solo parzialmente, apparendosi equo ridurre l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare a favore della resistente ad euro 150,00 mensili;
nel resto conferma le condizioni di cui alla sentenza n. 524/2021 del 13.12.2021 (pubblicata il 14.12.2021) del
Tribunale di Vallo della Lucania».
Con la sentenza n. 524/2021 del 13.12.2021 (pubblicata il
14.12.2021) del Tribunale di Vallo della Lucania era stato, in particolare, così disposto: «Il Tribunale di Vallo della Lucania … così provvede: a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_2
…; b) determina il regime di affidamento dei figli, Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale, il programma di frequentazione tra i figli e la madre, il contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, la disciplina delle spese straordinarie per i figli, conformemente alle conclusioni delle parti;
c) dichiara rinunciata e comunque abbandonata ogni altra domanda;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
e) manda la cancelleria per gli adempimenti di legge».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la sentenza interviene all'esito di una vicenda giudiziaria che ha avuto inizio due anni fa con il ricorso presentato dal , per il definitivo scioglimento del vincolo coniugale contratto Parte_1 in Moio della Civitella con la il 4/7/1991, in ragione P_
3 dell'intervenuta separazione e della decorrenza del termine di legge, senza alcuna possibilità di riconciliazione;
la vicenda ha interessato le tre figlie, di cui una al tempo ancora minore di età, per la quale il ha chiesto la Parte_1 conferma delle statuizioni convenute in sede di separazione, ossia l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare;
il ha chiesto al Tribunale, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento concesso in sede di separazione alla;
la si è costituita e ha chiesto P_ P_ la conferma dell'assegno di mantenimento formulando una richiesta di riconoscimento di assegno divorzile;
l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708 c.p.c. - vecchio rito -, a parziale modifica della sentenza di separazione e in accoglimento parziale della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata dal in favore della , riduceva Parte_1 P_
l'importo mensile dello stesso a euro 150,00, invece di euro 250,00; il
Tribunale di Vallo della Lucania ha adottato la decisione impugnata e che ha confermato le statuizioni economiche disposte con l'ordinanza presidenziale del 14.11.22; l'appello è proposto avverso la sentenza n. 1255/2024 per la modifica parziale della stessa;
si impugna la sentenza n. 1255/24 nella parte in cui accoglie la domanda di assegno divorzile in favore della e P_ conferma, sul punto, i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del 14.11.22; vi è stata violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L 898/1970; vi è stato omesso o erroneo accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi della , erronea valutazione dei P_ presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno, omessa ed erronea valutazione di circostanze non provate (risultanze istruttorie); nel ricorso introduttivo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Parte_1 ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della , P_ previsto in sede di separazione e sempre puntualmente versato;
la P_ ha insistito per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore;
il
Tribunale ha confermato sul punto i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del 14/11/22; la decisione non è condivisibile e viene impugnata, perché si fonda solo ed esclusivamente su elementi assertivi non suffragati da prove concrete, nonché su una interpretazione delle norme rilevanti in materia non conforme all'orientamento prevalente della Suprema
4 Corte di Cassazione;
la ha formulato la richiesta di assegno di P_ divorzio in suo favore adducendo genericamente e senza alcuna prova a sostegno di aver diritto a tale riconoscimento a causa della propria inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli;
la , P_ quale parte richiedente l'assegno divorzile, aveva l'onere di fornire la prova della propria inadeguatezza dei mezzi e dimostrare che tale condizione discendesse direttamente dal contributo offerto alla comunione familiare e/o dalle eventuali rinunce a realistiche occasioni professionali – reddituali;
solo in seguito ad un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti fosse l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari avrebbe potuto sostenere e invocare il riconoscimento di un assegno perequativo - compensativo tendente a colmare tale squilibrio;
la sussistenza dell'inadeguatezza dei mezzi (ai fini dell'attribuzione di un assegno divorzile) deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente solo per una parte;
la non ha provato l'insufficienza dei suoi redditi per il solo P_ mantenimento di se stessa (non essendosi mai occupata e non dovendosi occupare delle figlie) e non ha dato prova né della inesistenza di adeguati risparmi, né della difficoltà a trovare un lavoro nonostante l'impegno profuso in tal senso, né di una sua eventuale incapacità parziale o totale lavorativa;
la non ha dimostrato che la sua situazione attuale fosse conseguenza P_ del mancato riconoscimento del contributo fornito alla vita familiare ovvero del ruolo e dell'apporto fornito nella crescita della famiglia;
la vicenda fattuale vede il solo resistente occuparsi della casa e delle figlie e il solo resistente contribuire con il suo lavoro al loro mantenimento e alla loro crescita;
significative al riguardo sono le circostanze che in sede di separazione hanno determinato il collocamento delle tre figlie, compresa
, al tempo minore di età, presso il padre ( 23.8.1992 – Per_1 Per_2 Per_3
24.12.1993 – 5.11.2006), al quale è stata anche assegnata la casa Per_1 familiare;
le ragazze hanno sempre vissuto con il padre sin da prima della separazione;
il si è occupato da solo della crescita e del benessere Parte_1
5 delle ragazze e nel contempo ha lavorato par garantire loro anche una sicurezza e una stabilità economica;
il svolge un'attività in proprio Parte_1
e nel corso degli anni ha dovuto affrontare difficoltà economiche legate alla gestione della propria attività; non esistono elementi idonei a supportare il riconoscimento dell'assegno di divorzio;
la non è gravata neanche P_
l'accudimento delle figlie;
non si può obiettare che il non abbia Parte_1 proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale;
vi è stata omessa o errata valutazione della documentazione prodotta, nonché omessa opportuna considerazione di nuove circostanze rilevanti;
non si comprende quale sia l'effettivo motivo della revoca del reddito di cittadinanza che potrebbe aver determinato un cambiamento positivo nelle condizioni economiche della signora;
il Tribunale ha erroneamente considerato la revoca di tale beneficio come un presupposto idoneo e sufficiente al riconoscimento dell'assegno di divorzio;
si impugna espressamente la sentenza laddove il Tribunale valuta tra le circostanze favorevoli al riconoscimento dell'assegno di divorzio la mancata fruizione della casa coniugale, assegnata al ricorrente;
se la casa familiare è stata assegnata al è perché le ragazze sono state Parte_1 collocate presso di lui e solo lui si è sempre occupato del loro accudimento nella completa assenza e nell'assoluto disinteresse della . P_
La decisione.
L'assegno divorzile di mantenimento per . Controparte_1
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
L'unico punto sul quale sussiste impugnazione è il riconoscimento, in favore di , dell'assegno divorzile di mantenimento. Controparte_1
La cassazione ha affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n.
6 18287 dell'11/7/2018].
La cassazione ha, inoltre, precisato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr. Cass. civ., sez.
1 -, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha anche puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente [cfr.
Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 29920 del 3/10/2022].
La cassazione ha, peraltro, affermato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38362 del 3/12/2021].
7 La cassazione ha, poi, puntualizzato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 1
-, ordinanza n. 9144 del 31/3/2023].
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 13420 del 16/5/2023].
La cassazione ha, inoltre, puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con la precisazione che il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
8 dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
Sul piano probatorio la Suprema Corte ha, fra l'altro, affermato che, in tema di assegno di divorzio, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 11059 del
10/8/2001].
Nella analoga materia della separazione, la cassazione ha affermato, sempre sul piano probatorio, che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice a presunzioni semplici, che deve ritenersi consentito nel concorso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'art. 2729 c.c., non configura un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenendo conto che tale onere può essere assolto anche mediante la mera prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 2656 del 23/4/1985].
Nel caso qui esaminato la appellata ha, in particolare, P_ dedotto quanto segue nell'atto di costituzione in appello: «… Possiamo trattare unitariamente, tutti i punti d'impugnazione, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità che, ribadendo principi già espressi
(in particolar modo Cass. n. 35434/2023), circa il riconoscimento dell'assegno di divorzio che: “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni della vita familiare”, difatti la sig.ra si è dedicata esclusivamente alla famiglia, col crescere Controparte_1
9 tre figlie, rispettivamente, nate negli anni 1992, 1993 e 2006, evidenziando che il matrimonio (celebrato in data 4.07.1991) è durato oltre 20 anni, durante i quali non è stata mai assunta alcuna babysitter e/o domestica, mentre il sig.
ha continuato la propria attività lavorativa, raggiungendo Parte_1 sempre maggiori profitti e stabilità economica. Mentre si è evidenziato, con la produzione dell'attestazione ISEE degli ultimi 3 anni, che nonostante le peggiorate condizioni economiche delle sig.ra anche per aver P_ perso il reddito di cittadinanza, la parte ricorrente, sig. ha Parte_1 mantenuto le medesime condizioni avute all'atto della sottoscrizione delle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale nell'anno
2021, con la quale l'assegno di mantenimento era concordato nella misura di
€ 250,00. Per quanto riguarda l'asserita mancata prova del nesso causale tra la rinuncia ad occasioni professionali della sig. e il suo Controparte_1 contributo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, la
Suprema Corte ha sul punto evidenziato come, “ai fini dell'assegno in funzione perequativo-compensativa non è attribuito rilievo specifico alle motivazioni delle rinunce professionali per la dedizione alla famiglia” a tal fine essendo sufficiente che “vi sia il nesso causale tra tale rinuncia e l'impegno familiare, che la scelta sia condivisa tra i coniugi e che, attraverso essa, il patrimonio comune o dell'altro coniuge si sia incrementato in ragione della dedizione esclusiva al lavoro del coniuge, indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto alla stessa scelta”. … Si rileva, dunque,
l'importanza delle presunzioni nel processo di riconoscimento dell'assegno divorzile, presunzioni fondate su fatti storici ed oggettivi (es. la dedizione alla famiglia, il fatto che il marito fosse dedito esclusivamente al lavoro, la durata del matrimonio circa 20 anni), costituiscono prove sufficiente per giustificare l'assegno divorzile (Cass. n. 22942/2024). Per quanto sopra, la durata del matrimonio di circa 20 anni, l'accudimento delle tre figlie e della casa coniugale, legittima il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa, in capo alla sig.ra . Per quanto Controparte_1 sopra, il Tribunale di Vallo della Lucania, con la Sentenza n. 1255/2024, ha fatto buon governo dei su richiamati principi giurisprudenziali».
Nel caso qui esaminato il matrimonio risulta celebrato in data
4/7/1991 e il procedimento di separazione risulta introdotto nell'anno 2013
10 (cfr. il numero di R.G. 1994/2013, riportato sulla sentenza di separazione personale). Il matrimonio, quindi, ha avuto una lunga durata (di circa venti anni). La coppia ha avuto tre figlie. Il ha svolto l'attività di Parte_1 imprenditore edile. Non risulta che la abbia svolto significative P_ attività lavorative extrafamiliari durante il matrimonio e non risulta che ciò sia stato frutto di scelte personali unilaterali della . Si può, quindi, P_ senz'altro presumere che ella abbia fornito un significativo contributo alla vita familiare. Gli elementi a suo tempo valorizzati al fine di collocare le figlie minorenni presso il padre non risultano sufficienti per escludere che la abbia fornito il suo contributo alla vita familiare, anche in ragione P_ dell'attività imprenditoriale (sicuramente impegnativa) svolta dal . Parte_1
In ordine alle condizioni patrimoniali della , va P_ evidenziato che il godimento della casa coniugale è stato assegnato al sin dai tempi del procedimento di separazione (conclusosi con la Parte_1 sentenza n. 524/2021 del 14/12/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania).
La , quindi, ha dovuto trovare soluzioni abitative alternative che P_ senz'altro hanno inciso sulle sue condizioni patrimoniali, proprio a causa del venir meno della vita coniugale;
risulta, fra l'altro, allegato agli atti un contratto di locazione (datato 3/6/2020), avente la quale P_ conduttore, nel quale è previsto un canone mensile di € 330,00 a carico del conduttore.
Quanto alle rispettive condizioni patrimoniali degli ex coniugi, il svolge l'attività di imprenditore edile, attività sicuramente idonea Parte_1
a produrre redditi di entità apprezzabile.
Per il periodo di imposta 2021, in particolare, risulta che il ha dichiarato un reddito “di lavoro dipendente o assimilati” di € Parte_1
16.076,16.
Per la risulta, fra l'altro, una attestazione ISEE del P_
18/1/2022 dalla quale emerge un Indicatore Situazione Economica (ISE) di €
5.563,00.
La risulta, peraltro, ammessa al patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato con delibera del C.O.A. di Salerno dell'8/5/2025.
Sussistono adeguati elementi per affermare che sussiste un rilevante squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi, anche sotto il profilo della capacità
11 lavorativa e reddituale. Il , infatti, è imprenditore edile, mentre non Parte_1 risulta che la svolga una specifica attività lavorativa idonea a P_ produrre reddito sufficiente per condurre una vita dignitosa;
la , P_ peraltro, è nata in data [...] e ha, quindi, un'età abbastanza avanzata (55 anni), che non favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro.
La ha, inoltre, anche dedotto di aver perso il reddito di P_ cittadinanza. Questo istituto, peraltro, è stata abrogato e non emergono, allo stato, elementi per ritenere che la goda comunque di misure di P_ sostegno al reddito.
Da tutto quanto sinora esposto emerge che la situazione di squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi, la insufficienza di mezzi a disposizione della ex moglie e la esigenza di compensare la ex moglie per il contributo dato alla vita familiare nel corso del lungo rapporto matrimoniale depongono senz'altro nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della , dell'assegno divorzile di mantenimento, già fissato P_ dal tribunale nella misura di € 150,00 mensili;
non sussiste, peraltro, appello incidentale in ordine all'importo dell'assegno.
La sentenza impugnata e, quindi, corretta e va confermata, con rigetto dell'appello e con integrale conferma delle disposizioni rese dal
Tribunale.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata, sentenza che risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in ragione, fra l'altro, della “peculiarità e delicatezza della materia trattata” e della “situazione di soccombenza reciproca venutasi a creare”; questa statuizione merita conferma, tenuto conto anche della natura della controversia e delle
12 complessive domande e deduzioni delle parti.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello;
tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di speciale rilievo;
lo scaglione viene individuato, in particolare, in ragione della misura dell'assegno sul quale verte la controversia, tenuto conto, poi, delle complessive domande e deduzioni delle parti.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di , essendo l'impugnazione Parte_1 Controparte_1 proposta avverso la sentenza n. 1255/2024, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 1143/2022 R.G., datata
12/11/2024, pubblicata in data 14/11/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 P_
, delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e liquida
[...] tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi ed €
1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
13 l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 3/7/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
14