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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/08/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 933 /2025 RG
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott.Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 933 /2025 R.G promosso con ricorso depositato in data
05/02/2025 da
, con l'avv.CIGOLINI SILVIA , Parte_1 C.F._1
come da mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv.PERBELLINI Controparte_1 C.F._2
MATILDE , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale modificata in scioglimento del matrimonio
Per i coniugi: “entrambi i coniugi dichiarano che intendono divorziare senza alcun contributo al
mantenimento. I procuratori precisano dunque le conclusioni in senso conforme chiedendo
la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con ordine di annotazione nell'atto di stato
civile. Spese legali compensate.”
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e , cittadini Parte_1 Controparte_1
marocchini (il marito anche cittadino italiano), hanno contratto matrimonio il
08/01/2016 in Sorgà (VR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Sorgà (VR) parte I n. 62 anno 2023.
Entrambi sono abitualmente residenti in Italia.
Dall'unione non sono nati i figli.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunci la separazione giudiziale.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 25/6/2025 davanti alla Presidente delegata, esperito il tentativo di conciliazione anche sulle condizioni, i coniugi pervenivano ad un accordo complessivo, trasformando la domanda da separazione giudiziale a divorzio congiunto.
In particolare, con la domanda congiunta tendente ad ottenere lo scioglimento del divorzio essi hanno invocato l'applicazione della loro legge nazionale comune, ossia la legge marocchina.
In via pregiudiziale, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame,
rappresentati dalla cittadinanza marocchina di entrambi i coniugi, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del regolamento UE n.
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, essendo entrambi abitualmente residenti in Italia nella provincia di Verona, sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro" (la sottolineatura è dell'estensore).
Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge del Marocco e, in particolare, l'art. 114 del codice della famiglia marocchino che consente il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione. Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata alla prima udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995: il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”, aggiungendo che “la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti,
anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”. La scelta deve ritenersi altresì effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza
(si veda verbale dell'udienza del 25/6/2025).
Ciò detto, la domanda di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta dai coniugi va accolta.
Conformemente alla legge del Marocco, applicabile al caso di specie per le ragioni suddette e considerata la scelta chiara e consapevole dei coniugi, è possibile dichiarare lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di un preventivo periodo di separazione. Deve infatti essere esclusa la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa: per orientamento oramai consolidato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ma il principio ben può essere recepito anche quando il giudice interno sia chiamato ad applicare la legge straniera: non sono considerate contrarie all'ordine pubblico italiano le decisioni che ammettono il divorzio immediato, anche senza un precedente periodo di separazione, quando risulti l'irreversibilità della crisi
(così Cass., 25.7.2006, n. 16978 e tutta la giurisprudenza successiva). L'irreversibilità
della crisi è nel caso concreto evidente dalle allegazioni di entrambi i coniugi, che vivono da tempo separati.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 08/01/2016 in Sorgà (VR), Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte I, n. ii del Comune di Sorgà (VR),
anno2023.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona il 31/07/2025 La Presidente est. Antonella Guerra
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott.Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 933 /2025 R.G promosso con ricorso depositato in data
05/02/2025 da
, con l'avv.CIGOLINI SILVIA , Parte_1 C.F._1
come da mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv.PERBELLINI Controparte_1 C.F._2
MATILDE , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale modificata in scioglimento del matrimonio
Per i coniugi: “entrambi i coniugi dichiarano che intendono divorziare senza alcun contributo al
mantenimento. I procuratori precisano dunque le conclusioni in senso conforme chiedendo
la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con ordine di annotazione nell'atto di stato
civile. Spese legali compensate.”
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e , cittadini Parte_1 Controparte_1
marocchini (il marito anche cittadino italiano), hanno contratto matrimonio il
08/01/2016 in Sorgà (VR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Sorgà (VR) parte I n. 62 anno 2023.
Entrambi sono abitualmente residenti in Italia.
Dall'unione non sono nati i figli.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunci la separazione giudiziale.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 25/6/2025 davanti alla Presidente delegata, esperito il tentativo di conciliazione anche sulle condizioni, i coniugi pervenivano ad un accordo complessivo, trasformando la domanda da separazione giudiziale a divorzio congiunto.
In particolare, con la domanda congiunta tendente ad ottenere lo scioglimento del divorzio essi hanno invocato l'applicazione della loro legge nazionale comune, ossia la legge marocchina.
In via pregiudiziale, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame,
rappresentati dalla cittadinanza marocchina di entrambi i coniugi, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del regolamento UE n.
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, essendo entrambi abitualmente residenti in Italia nella provincia di Verona, sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro" (la sottolineatura è dell'estensore).
Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge del Marocco e, in particolare, l'art. 114 del codice della famiglia marocchino che consente il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione. Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata alla prima udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995: il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”, aggiungendo che “la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti,
anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”. La scelta deve ritenersi altresì effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza
(si veda verbale dell'udienza del 25/6/2025).
Ciò detto, la domanda di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta dai coniugi va accolta.
Conformemente alla legge del Marocco, applicabile al caso di specie per le ragioni suddette e considerata la scelta chiara e consapevole dei coniugi, è possibile dichiarare lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di un preventivo periodo di separazione. Deve infatti essere esclusa la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa: per orientamento oramai consolidato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ma il principio ben può essere recepito anche quando il giudice interno sia chiamato ad applicare la legge straniera: non sono considerate contrarie all'ordine pubblico italiano le decisioni che ammettono il divorzio immediato, anche senza un precedente periodo di separazione, quando risulti l'irreversibilità della crisi
(così Cass., 25.7.2006, n. 16978 e tutta la giurisprudenza successiva). L'irreversibilità
della crisi è nel caso concreto evidente dalle allegazioni di entrambi i coniugi, che vivono da tempo separati.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 08/01/2016 in Sorgà (VR), Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte I, n. ii del Comune di Sorgà (VR),
anno2023.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona il 31/07/2025 La Presidente est. Antonella Guerra