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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19062/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GRIVA LORENZA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Santena il 11/07/2009. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il 10.10 .2015, nato a [...] Persona_1 CP_1 il 3 .
2.2017 e nata a [...] il [...]. CP_2
Con ricorso depositato il 02/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e;
Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco civile rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale in Santena Via Brignole 13 di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie compresa di arredi e mobili ad eccezione di quanto il marito asporterà con l'accordo della Parte_2 moglie;
DÀ ATTO che il signor ha già lasciato l'abitazione coniugale;
Pt_1
DÀ ATTO che le rate mensili del mutuo fondiario gravante sull'abitazione contratto dai coniugi con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa verrà pagato dagli stessi nella misura di metà ciascuno;
CP_ AFFIDA i figli e ad entrambi i coniugi con residenza e collocazione Persona_2 principale presso la madre in Santena Via Brignole 13, con esercizio disgiunto della Parte_2 potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione e salute verranno invece assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé previo accordo con la coaffidataria rispettando le esigenze di vita e scolastiche e i desideri dei minori durante la settimana ed in ogni caso;
a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica sera alle 19 : una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24-12-al 30-12- e l'anno successivo dal 31-1-al 6-1- Pasqua ad anni alterni , durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno nel periodo compreso tra metà giugno e metà settembre avendo cura che la madre possa beneficiare di uguale periodo da trascorrere con i figli;
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli a mezzo bonifico bancario l'assegno di € 200,00 da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. Qualora il signor riuscisse a trovare un'occupazione lavorativa che gli garantisca un più alto Pt_1 reddito l'assegno verrà elevato ad € 300,00. Gli assegni familiari verranno percepiti dai coniugi nella misura di metà ciascuno;
DISPONE che il signor partecipi per quanto riguarda i figli con la stessa decorrenza di cui al Pt_1 punto n.5 nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche parascolastiche e straordinarie preventivamente concordate o necessitate e documentate con espresso riferimento al Protocollo Spese Accessorie sottoscritto tra Presidente del Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedere assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e conseguentemente di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/ o ragione e/ o causa;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/ o rinnovo del passaporto e/ o ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori precisando che gli stessi potranno espatriare con ciascun genitore separatamente;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19062/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GRIVA LORENZA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Santena il 11/07/2009. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il 10.10 .2015, nato a [...] Persona_1 CP_1 il 3 .
2.2017 e nata a [...] il [...]. CP_2
Con ricorso depositato il 02/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e;
Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco civile rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale in Santena Via Brignole 13 di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie compresa di arredi e mobili ad eccezione di quanto il marito asporterà con l'accordo della Parte_2 moglie;
DÀ ATTO che il signor ha già lasciato l'abitazione coniugale;
Pt_1
DÀ ATTO che le rate mensili del mutuo fondiario gravante sull'abitazione contratto dai coniugi con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa verrà pagato dagli stessi nella misura di metà ciascuno;
CP_ AFFIDA i figli e ad entrambi i coniugi con residenza e collocazione Persona_2 principale presso la madre in Santena Via Brignole 13, con esercizio disgiunto della Parte_2 potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione e salute verranno invece assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé previo accordo con la coaffidataria rispettando le esigenze di vita e scolastiche e i desideri dei minori durante la settimana ed in ogni caso;
a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica sera alle 19 : una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24-12-al 30-12- e l'anno successivo dal 31-1-al 6-1- Pasqua ad anni alterni , durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno nel periodo compreso tra metà giugno e metà settembre avendo cura che la madre possa beneficiare di uguale periodo da trascorrere con i figli;
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli a mezzo bonifico bancario l'assegno di € 200,00 da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. Qualora il signor riuscisse a trovare un'occupazione lavorativa che gli garantisca un più alto Pt_1 reddito l'assegno verrà elevato ad € 300,00. Gli assegni familiari verranno percepiti dai coniugi nella misura di metà ciascuno;
DISPONE che il signor partecipi per quanto riguarda i figli con la stessa decorrenza di cui al Pt_1 punto n.5 nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche parascolastiche e straordinarie preventivamente concordate o necessitate e documentate con espresso riferimento al Protocollo Spese Accessorie sottoscritto tra Presidente del Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedere assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e conseguentemente di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/ o ragione e/ o causa;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/ o rinnovo del passaporto e/ o ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori precisando che gli stessi potranno espatriare con ciascun genitore separatamente;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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