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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12499/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2025 da 1) Parte_1
Nata a Bergish Gladbach (Germania), il 14.01.1975 cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Claudio Rubino, con domicilio telematico eletto presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
e 2) Controparte_1
Nato a Milano, il 04.10.1973 cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...], con gli avv.ti Veronica Beolchini e Maria Marcuccio, con domicilio telematico eletto presso la casella di posta elettronica certificata Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varenna (LC) il 20 settembre 2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna (anno 2008, atto n. 16, parte II, serie A) e nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2009, atto n. 201, parte II, serie B) In separazione legale dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis 49 e 473bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge. Le parti s'impegnano e obbligano reciprocamente a garantire un'equilibrata e significativa presenza nella vita dei figli, nonché a condividere insieme agli stessi gli eventi e le ricorrenze più importanti della loro vita, concordando nella gestione comune dei minori sia per quanto attiene alle scelte educative, che per gli indirizzi scolastici, sulle necessità mediche e/o sanitarie, ivi comprese quelle sportive, extra scolastiche e del tempo libero, incoraggiandoli nelle naturali inclinazioni e aspirazioni e garantendo così il più possibile una fattiva bigenitorialità.
2) I figli minori e , rispettivamente di anni 15 e 12, rimarranno affidati Per_1 Pt_2 congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno domicilio presso la già casa familiare sita in Milano, nel Piazzale Libia n.4, di proprietà esclusiva della sig.ra . Ciascun genitore Pt_1 sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana dei figli) anche separatamente dall'altro genitore, nei periodi durante i quali abiterà con i minori. Le decisioni di maggiore interesse per e Per_1
, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno invece essere assunte di Pt_2 comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
3) I sigg.ri e di comune accordo, nel preminente interesse dei figli convengono Pt_1 CP_1 di attuare un collocamento paritetico, lasciando e nella già casa familiare con Per_1 Pt_2 alternanza settimanale dei genitori dal lunedì (ore 14:30) al lunedì successivo (ore 13:30) e ciò fino al 31.08.2026.
4) Di comune accordo, i coniugi convengono che, durante le rispettive settimane di permanenza presso l'abitazione familiare di Piazzale Libia n. 4, non siano previste visite, accessi o permanenze da parte dell'altro genitore, né momenti di permanenza con i figli presso tale abitazione tranne diversa richiesta degli stessi, ovvero situazioni di comprovata necessità o previo accordo condiviso e formalizzato anche per le vie brevi. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare pienamente i tempi e gli spazi dedicati all'altro, garantendo così la necessaria serenità e continuità nella relazione tra ciascun genitore e i figli durante il proprio periodo di riferimento. Eventuali eccezioni a tale intesa potranno essere concordate di volta in volta, con spirito di collaborazione e reciproca disponibilità, esclusivamente su base consensuale.
5) Durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori staranno con e secondo Per_1 Pt_2
l'alternanza di cui sopra, garantendo comunque che, i ragazzi possano stare con un genitore dalla mattina del 24 dicembre 2025 sino a mezzogiorno del 25 dicembre successivo e con l'altro dal 25 dicembre 2025 sino alla sera del 26 dicembre 2025, nonché dalla mattina del 31.12.2025 sino alle ore 12:00 del 01.01.2026 e così in alternanza sino al 31.08.2026. Le vacanze pasquali, a prescindere dall'alternanza settimanale, verranno trascorse da e Per_1
con uno o con l'altro genitore ad anni alterni e, in particolare l'alternanza sarà dal Pt_2 giovedì che precede la domenica di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo compreso. Eventuali ponti scolastici seguiranno l'alternanza e dovranno avere pari giornate di frequentazione. 6) ed trascorreranno con ciascun genitore fino a quattro settimane durante le Per_1 Pt_2 vacanze estive, anche non consecutive. Se uno di questi periodi si svolge in località di villeggiatura o al di fuori dell'abitazione abituale, ciascun genitore si impegna a comunicare anticipatamente all'altro la destinazione, le date e ogni informazione utile, per organizzare al meglio tempi e spostamenti. Durante i periodi estivi — così come nel resto dell'anno — ciascun genitore trascorrerà il tempo con i figli in modo autonomo, senza prevedere visite o momenti di presenza dell'altro genitore, salvo diverso accordo condiviso e concordato in anticipo, anche tenendo conto delle esigenze e dei desideri dei figli. 7) Ognuno dei genitori, in considerazione del collocamento paritetico, provvederà quindi al mantenimento ordinario diretto dei minori ivi comprese le spese alimentari e tutte le inerenti spese che si renderanno necessarie nel periodo di alternanza, mentre le spese straordinarie, ad esclusione delle rette scolastiche e d'iscrizione alla scuola privata frequentata da entrambi i ragazzi, che saranno ad esclusivo carico della madre, verranno suddivise al 50% ciascuno, secondo le nuove “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025 e quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
− Modalità di richiesta, rimborso e di anticipazione:Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 8) All'esito del periodo di alternanza nella già casa coniugale, il sig. alla data del CP_1
01.09.2026 dovrà aver già liberato, da ogni effetto personale e bene proprio, l'abitazione consegnando alla sig.ra , le chiavi dell'immobile di piazzale Libia n.4, in Milano. Pt_1
9) A Partire dal 01.09.2026, fermo il collocamento ai fini della residenza anagrafica presso la casa della madre in piazzale Libia 4 Milano, i figli trascorreranno, a settimane alterne, sette giorni con la mamma presso la già casa familiare e sette giorni con il papà presso l'abitazione ove quest'ultimo si sarà nel frattempo trasferito, dal lunedì sera alle ore 21:00 fino al lunedì successivo alle ore 21:00, ferme restando le volontà degli stessi a diversa frequentazione. Resta inteso tra le parti che nel caso in cui il Sig. dovesse scegliere di trasferirsi CP_1 fuori Milano, dovrà essere sempre garantita un'agevole frequentazione scolastica dei figli.
10) In considerazione del collocamento paritetico dei figli ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio minore ivi comprese le spese alimentari e tutte le inerenti spese ordinarie che si renderanno necessarie nel periodo di permanenza presso di sé, mentre le spese straordinarie, ad esclusione delle rette scolastiche e d'iscrizione alla scuola privata frequentata da entrambi i ragazzi, che saranno ad esclusivo carico della madre, verranno suddivise al 50% ciascuno, secondo le nuove “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025.
11) Al raggiungimento della maggiore età dei figli, qualora uno o entrambi scelgano il domicilio prevalente presso un genitore, l'altro sarà tenuto a versare un mantenimento di €. 250,00 per ciascun figlio, somma da aggiornare secondo legge e da erogare entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi, le spese straordinarie verranno suddivise al 50% ciascuno, secondo le nuove “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di giugno 2025.
12) Dal 1.09.2026, i figli trascorreranno ad anni alterni il periodo delle vacanze natalizie, dalla fine della frequenza scolastica al 30.12 con un genitore e dal 31.12 alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore. Le vacanze pasquali, a prescindere dall'alternanza settimanale, verranno trascorse dai figli con uno o con l'altro genitore ad anni alterni e, in particolare l'alternanza sarà dal giovedì che precede la domenica di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo compreso. Le ulteriori festività, civili e/o religiose, saranno trascorse dai minori, ora con l'uno ora con l'altro genitore, ad anni alterni, salvo diversa volontà manifestata dai figli.
13) Per quanto concerne le ricorrenze ed i compleanni dei componenti delle rispettive famiglie, le parti concordano che i figli potranno parteciparvi, a prescindere dal giorno di spettanza dello stesso ad uno dei genitori. Le parti concordano che a richiesta potrà essere comunque recuperato il giorno di assegnazione al genitore.
14) Resta inteso tra le parti che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati potranno, di volta in volta, essere concordate tra le stesse, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze dei figli o da eventuali necessità lavorative di entrambe. In tal caso il genitore che non abbia potuto trascorrere il tempo con i figli, avrà diritto a recuperarlo in accordo con l'altro genitore.
15) Qualora i genitori, dovessero spostarsi da Milano per un periodo superiore a n. 01 giorni si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza dei minori agevolando la comunicazione, anche telefonica, tra gli stessi e l'altro genitore.
16) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra esonerandosi espressamente dal deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. . 17) Le parti riconoscono l'importanza di salvaguardare il benessere emotivo dei figli minori, specialmente considerando la loro età e la sensibilità dimostrata di fronte ai cambiamenti nella struttura familiare. In questo spirito, entrambi i genitori si impegnano a introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner con gradualità e attenzione al loro equilibrio emotivo. A tal fine, in particolare, quando le parti avranno i figli con sé, si impegnano a gestire la presenza degli attuali o futuri partner evitando la coabitazione o la presenza continuativa fino al termine dell'alternanza presso la già casa familiare (31.08.2026), salvo eccezioni occasionali concordate tra le parti. In caso di difficoltà o segnali di disagio nei figli, i genitori si impegnano a individuare congiuntamente un esperto (psicologo dell'età evolutiva, psicoterapeuta, ecc.). Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato inoltre che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Rilevato altresì che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Varenna (LC) il 20 settembre 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna (LC) e del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG