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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1855 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) e (C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Renato
[...] Parte_3 C.F._3
CH presso il cui studio, sito in Terni, via Armellini, n. 10 sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attori
CONTRO
(C.F. ) e , Controparte_1 C.F._4 CP_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Fagotti e Kostanza Tomaino ed C.F._5 elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei difensori;
- convenuti
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del
30.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.08.2022, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni e Parte_3 Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “sentirsi ordinare, entro breve e CP_2 perentorio termine, il ripristino dello stato dei luoghi di modo che, con ricostituzione della strada preesistente, sullo stesso percorso già in essere ed avente le stesse caratteristiche della precedente, sia ricostituita la servitù di passaggio carrabile e pedonale a carico dei fondi di proprietà dei convenuti distinti nel catasto terreni del comune di Terni al foglio 45, con le particelle 476 e 645 ed a favore dei fondi delle parti attrici distinti nel catasto terreni del comune di Terni al foglio 63, con le particelle 732
e 683 ed a favore del fondo distinto nel catasto terreni del comune di Terni al foglio 63 con la particella
731 di proprietà esclusiva di;
b) sentirsi ordinare il ripristino dello stato dei luoghi con Parte_2 eliminazione della tubazione interrata e rifacimento del fossetto da riposizionarsi come in precedenza.
c) sentirsi ordinare la rimozione ed il conferimento in discarica dei materiali inerti depositati dagli attori durante la esecuzione dei lavori sulla superficie di circa 200 mq. del terreno distinto al foglio 63, particella 731 di modo che raggiunto il terreno vegetale sia ripristinato l'uso agrario delle superfici interessate nonché la eliminazione del tratto di strada dai convenuti realizzato su parte della detta superficie;
d) sentire autorizzare gli attori a provvedere, qualora i convenuti non eseguano quanto richiesto ai punti a), b) e c) che precedono, entro il termine che il Tribunale vorrà fissare, alla esecuzione di quanto ai detti punti domandato a spese e per conto dei convenuti;
e) sentirsi condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede separata”.
In sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., gli attori precisavano le proprie domande, chiedendo che, preliminarmente, venisse accertata e dichiarata l'esistenza di “una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulle rate di terreno distinte in catasto al foglio 45 con le particelle 476 e 645 in favore delle rate di terreno distinte in catasto al foglio 63, particelle 731, 732 e 683” e chiedevano altresì di condannare “i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali di lite delle parti attrici, oltre che delle spese e competenze professionali del procedimento di mediazione, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deducevano: - di essere proprietari di rate di terreno distinte al catasto terreni del Comune di Terni (località Vallemicero), al foglio 63, con la particella 683 della superficie di 1.458 mq. sem. arb. e con la particella 731 (questa di proprietà esclusiva di Parte_2
) nonché del diritto di nuda proprietà sulla rata di terreno distinta al catasto terreni del comune
[...] di Terni al foglio 63, particella 732 concessa in diritto di superficie a terzi, ove si trovava un'antenna di pubbliche comunicazioni;
- che al confine con la loro proprietà, sul lato nord, erano ubicate le rate di terreno di proprietà dei convenuti, distinte al catasto terreni del comune di Terni al foglio 45, particelle
476 e 645, sulle quali era da sempre esistente una servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore delle rate di terreno di loro proprietà, oltre che a favore di altri terzi confinanti;
- che, tuttavia, nel corso dell'ultima quindicina del novembre 2019 i convenuti, senza alcuna preventiva comunicazione o autorizzazione, avevano operato delle modificazioni dello stato dei luoghi ed eseguito delle opere a) eliminando la viabilità preesistente gravata da servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore delle loro rate di terreno, oltre che di altre proprietà di terzi confinanti;
a) realizzando, sui lati ovest e sud della rata di terreno individuata con la particella 645, un nuovo tracciato stradale in sostituzione di quello preesistente, spostandolo rispetto a questo di alcuni metri, ed una recinzione con tubi di elevato diametro
(cm. 20) e rete metallica;
c) eliminando un fossetto (e la relativa vegetazione ripariale) da sempre posto sul confine e che aveva la funzione sia di delimitazione del detto confine tra le proprietà finitime sia di raccolta delle acque pluviali provenienti da monte per essere poi convogliate verso valle attraverso altri canali esistenti in loco;
d) realizzando una tubazione interrata tra il fossetto ancora esistente (in prossimità del tubo di ferro sito in loco) e un altro fossetto esistente sul lato est;
e) invadendo la proprietà della signora , con varie lavorazioni, riporto di materiale inerte (breccia) per una Parte_2 superficie di circa mq. 200 occupando parte di tale superficie con il sedime della strada da loro realizzata;
f) rimuovendo e gettandosull'area di proprietà della signora , una sbarra di ferro di Parte_2 proprietà di quest'ultima, che era ubicata a delimitazione della proprietà in corrispondenza dell'ingresso
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alla stessa;
- che la nuova viabilità era stata realizzata dai convenuti in modo da impedire ed ostacolare l'accesso ed il transito con qualsiasi mezzo, a differenza della precedente che aveva un comodo raggio di curvatura;
- che la nuova recinzione posta in opera sostenuta da tubi metallici di grosso diametro costituiva ostacolo fisso che, rispetto alla precedente situazione, rendeva più difficoltoso l'utilizzo del transito specie di mezzi di una certa dimensione;
- che era illegittimo anche l'abbattimento e il danneggiamento della grossa sbarra in ferro posta a chiusura dell'originario passaggio ed il riporto di consistenti quantità di materiali inerti per una superficie di circa 200 mq. sul terreno distinto al foglio
63, particella 731 e l'occupazione di parte di tale area con la nuova strada realizzata dai convenuti, che rendeva inutilizzabile la superficie da parte attorea;
- che la realizzazione della tubatura interrata in sostituzione del preesistente fossetto comportava il grave rischio che potessero verificarsi tracimazioni ed allagamenti a causa della notevolmente minore capacità e portata della tubazione rispetto a quella del fossetto originario avente una sezione più ampia;
- che, quindi, meritavano accoglimento le conclusioni sopra rassegnate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2023 - in vista della prima udienza del
14.03.2023 - si costituivano in giudizio e chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per
l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. - in via pregiudiziale e in via preliminare, nell'ipotesi in cui la domanda venisse ritenuta azione di reintegrazione, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con atto di citazione e comunque la decadenza del diritto per decorso del termine annuale;
- in via principale, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
il tutto con vittoria di spese, compensi e accessori come per legge”.
A tal fine esponevano: - che, in data 11/11/2020, quando erano già comproprietari del fabbricato distinto al C.F. del comune di Terni, al foglio 45, part. 1106 e delle circostanti rate di terreno distinte al C.T. del medesimo Comune part. 476, e 1107 (già 477), avevano acquistato la particella 645, adiacente e confinante con le particelle già di loro proprietà, al fine di accorpare la proprietà ed ottimizzare l'utilizzo dei fondi rurali per scopi agricoli;
- di aver provveduto, a loro completo e totale carico, allo spostamento della strada privata esistente dal lato destro al lato sinistro della particella 645 (che avrebbe tagliato in due la loro proprietà) realizzando una nuova strada con caratteristiche dimensionali analoghe a quella preesistente con sottofondo in massicciata finitura in ghiaia, drenaggio e quanto altro necessario e di aver provveduto, per un migliore utilizzo a scopi agricoli del proprio fondo, alla delimitazione del margine interno della strada come sopra realizzata, ponendovi una recinzione ad una distanza dal confine in media superiore a ml. 2.50; - di aver ricevuto, a contestazione del proprio operato, da parte dell'odierno legale degli attori, una raccomandata datata 09.02.2021, accompagnata da segnalazione al
Comune di Terni e da loro riscontrata con missiva del 23.02.2021, con relativa relazione tecnica a contestazione di quanto sostenuto dagli attori, seppur recante disponibilità ad un incontro;
- che, a seguito del riscontro pervenuto dal Comune di Terni, avevano presentato in data 10.6.2021 una SCIA in sanatoria per la parte di opere relative alla recinzione e alla regimazione delle acque piovane già
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CP_ realizzate e in data 23.11.2021 e un'ulteriore per quanto riguardava le opere ancora da realizzare, rendendo così tutte le opere pienamente conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia edilizia.
Con riguardo alle contestazioni dedotte in citazione, i convenuti deducevano che: - gli attori non avevano dimostrato l'esistenza di alcun titolo fondativo della servitù di passaggio, essendo, peraltro, titolari di fondo non intercluso, ma avente accesso alla strada pubblica con fondo asfaltato direttamente da strada di Vallemicero e non risultando trascritta alcuna servitù in favore di tali particelle, né parte attrice aveva prodotto un titolo valido dal quale evincere l'esistenza e l'esercizio di tale servitù; - che la rata di terreno censita al foglio 63, con la particella 683 di proprietà degli attori non confinava con alcuno dei terreni di loro proprietà; - che le opere in contestazione erano state realizzate in conformità alla normativa edilizia;
- che la “nuova” strada era stata realizzata esclusivamente su terreni di loro proprietà e, comunque, era funzionale a qualsivoglia utilizzo, ivi compreso il passaggio di mezzi pesanti;
- che, anzi, gli attori potevano, tramite la nuova strada realizzata a loro spese, ancor più agevolmente accedere alla propria proprietà direttamente dalla strada pubblica, mediante il transito su altra strada;
- i materiali inerti depositati durante l'esecuzione dei lavori che gli attori chiedevano di rimuovere erano stati, invero, rimossi da oltre due anni, addirittura prima della segnalazione del febbraio 2021 non appena tale circostanza era loro stata segnalata per le vie brevi;
- di essersi sempre mostrati disponibili al rimontaggio della sbarra di ferro, in relazione alla quale gli attori non avevano, in realtà, formulato alcuna domanda specifica, a proprie spese e cura, al fine di mantenere un buon rapporto di vicinato.
In diritto, i convenuti eccepivano il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di diritti reali, mentre, qualora l'azione fosse stata qualificata come possessoria, eccepivano la decadenza ex art. 1168 c.c..
La causa - previo negativo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria - veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione dei testi citati da entrambe le parti e il conferimento di incarico peritale al c.t.u., geom. Persona_1
Infine, all'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini abbreviati di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. – decorrenti dal giorno di comunicazione dell'ordinanza del 01/10/2025, con esclusione dal computo del dies a quo – determinati in giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale, gli attori dichiaravano espressamente di rinunciare “alla domanda di vedere condannati i convenuti al risarcimento dei danni in sede separata”, riportandosi, per il resto, alle già precisate conclusioni e, quindi, richiamando quelle formulate in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
2. I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e possono essere ricostruiti come segue, anche alla luce della ricostruzione offertane dall'elaborato peritale depositato in data 31.07.2025 dal c.t.u., geom.
Persona_1
I convenuti, e , sono proprietari delle rate di terreno censite Controparte_1 CP_2 al catasto terreni del Comune di Terni al foglio 45, con le particelle 476 e 645.
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Sulle rate di terreno di loro proprietà, insisteva una strada che attraversava da nord a sud le particelle suddette e precisamente ubicata lungo la particella 476, sul confine ovest con la particella 645.
Secondo gli attori, detta strada, era utilizza e gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore delle rate di terreno distinte in catasto terreni del Comune di Terni al foglio 63, con le particelle
731, 732 e 683, di proprietà della parte attrice, oltre che a favore di terzi confinanti.
A nord della proprietà attorea vi era, inoltre, un fossetto segnante il confine della particella n. 731, di proprietà esclusiva di , con la proprietà di soggetti terzi e, segnatamente, con le Parte_2 particelle 579 e 1481, sino a giungere al confine sud della particella 645, di proprietà dei convenuti.
Nel mese di novembre dell'anno 2019, i convenuti hanno realizzato una nuova strada in sostituzione di quella preesistente, delimitata da recinzione, ed eliminato una porzione di fossetto sostituendolo con una tubazione interrata in polietilene che parte dal fossetto ancora esistente (in prossimità del tubo di ferro che trovasi ora ubicato in loco) e arriva fino ad altro fossetto esistente sul lato est (cfr. rilievi di cui alla p. 27 dell'elaborato peritale).
Inoltre, secondo gli attori, i convenuti avrebbero invaso la particella 731 (di proprietà esclusiva di
), con varie lavorazioni, riporto di materiale inerte (breccia) per una superficie di Parte_2 circa mq. 200 occupando parte di tale superficie con il sedime della nuova strada realizzata e avrebbero rimosso e gettato sull'area di proprietà della medesima, una sbarra di ferro di proprietà della attrice, che era ubicata a delimitazione della proprietà in corrispondenza dell'ingresso alla stessa.
A fronte di siffatte condotte gli attori proponevano una serie di domande che meritano di essere preliminarmente qualificate nei termini che seguono.
3. In primo luogo, deve ritenersi, in punto di rito, ammissibile la precisazione della domanda attorea articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ove gli attori si sono limitati a chiedere che il giudicante, prima di statuire in ordine alle richieste già formulate in citazione, operi un “previo accertamento e declaratoria della esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui fondi delle parti convenute (fondi serventi distinti al foglio 45 con le particelle 476 e 645 del catasto terreni del Comune di Terni) a favore dei fondi degli attori, come descritti al punto 1) della parte narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio”.
Trattasi, infatti, di mera precisazione volta a sollecitare un accertamento incidentale in ordine all'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sui fondi di proprietà dei convenuti e finalizzata, quindi, ad ottenere l'accoglimento della domanda di ripristino dello stato dei luoghi articolata al punto a) della citazione.
La delibazione di quest'ultima domanda sottintendeva, invero, necessariamente il previo accertamento del diritto di servitù di passaggio della quale gli attori chiedevano la condanna al ripristino a carico dei convenuti.
4. Tanto premesso, può, dunque, procedersi alla valutazione di fondatezza, nel merito, di ciascuna domanda attorea, previa qualificazione giuridica di ciascuna di esse.
In virtù del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c.., il giudice ha, infatti, il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo anche porre a fondamento della sua decisione disposizioni e
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principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (così Cass. 10402/2024; Cass. 30607/2018; Cass. 11103/2020).
Alla luce del suesposto principio le domande attoree possono essere qualificate e delibate nei termini che seguono.
5. In primo luogo, la domanda attorea articolata al punto a) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
(con la quale gli attori hanno chiesto che sia ordinato “ai convenuti in solido, entro breve e perentorio termine, il ripristino dello stato dei luoghi di modo che, con la ricostituzione della strada preesistente, sullo stesso percorso già in essere ed avente le stesse caratteristiche della precedente, sia ricostituita la servitù di passaggio carrabile e pedonale a carico dei fondi di proprietà dei convenuti distinti nel catasto terreni del comune di Terni al foglio 45, con le particelle 476 e 645 ed a favore dei fondi delle parti attrici distinti nel catasto terreni del comune di Terni al foglio 63, con le particelle 732 e 683 ed a favore del fondo distinto nel catasto terreni del comune di Terni al foglio 63 con la particella 731 di proprietà esclusiva di ”) merita di essere qualificata come actio confessoria servituis ex art. 1079 Parte_2
c.c., trattandosi di domanda di natura petitoria con cui parte attrice (che ne ha ribadito tale natura anche in comparsa conclusionale), previo accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore dei propri terreni, ha chiesto, al contempo, la rimessione in pristino del tracciato del quale ha eccepito l'indebita rimozione da parte dei convenuti.
Viene, quindi, in rilievo il principio secondo il quale colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta,
"ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (v. Cass. n. 18890/2014 e Cass. n. 12008/2004).
Nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto all'onere sulla stessa gravante, con la conseguenza per cui il capo della domanda in esame non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, preme constatare che parte attrice non ha espressamente dedotto il titolo d'acquisto del diritto di servitù di passaggio rivendicato in citazione e la cui esistenza è stata tempestivamente contestata in comparsa di costituzione da parte convenuta.
Tenuto conto, d'altro canto, della tipicità dei modi d'acquisto della servitù e dell'assenza di qualsivoglia elemento di fatto dal quale desumere un acquisto per destinazione del padre di famiglia ovvero per contratto, resta da verificare l'esistenza dei presupposti per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ovvero per l'acquisto della stessa per usucapione.
In realtà, la prima ipotesi non merita di essere valutata nel merito, sia poiché presuppone un'azione di natura costitutiva, nella specie non esperita da parte attrice, sia in quanto è la stessa parte in memoria di replica a negare di aver mai inteso esperire un'azione volta ad ottenere la costituzione di un passaggio coattivo sul presupposto che il proprio fondo fosse intercluso.
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Occorre, allora, accertare se, incidentalmente, sia possibile dichiarare l'intervenuto acquisto, da parte dei proprietari della rivendicata servitù di passaggio (non risultante dai registri immobiliari) per usucapione.
Prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie acquisite a riguardo, deve escludersi recisamente che l'esistenza di tale servitù sia stata accertata dal perito incaricato, il quale, come chiarito dallo stesso in risposta alle osservazioni del c.t.p. incaricato dai convenuti, nelle premesse all'elaborato si è limitato ad attestare che la preesistente strada che attraversava la particella 476 sul confine ovest con la particella
645 era “gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile” in favore dei fondi attorei, unicamente a livello descrittivo, “precisando che tale materia risulta comunque estranea ai quesiti posti dal
Giudice”.
Al perito non è, infatti, stato posto alcun quesito volto a verificare l'apparenza ovvero l'esatta delimitazione della servitù di passaggio descritta in citazione in quanto la sua titolarità non è risultata sufficientemente provata all'esito dell'istruttoria orale svolta.
Occorre premettere che, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio occorre, in primo luogo, che ricorra il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c., oltre alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto di un diritto reale, anche su cosa altrui, per usucapione ventennale, ossia la pienezza, esclusività e continuità del pacifico potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestato per un ventennio con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass. 25922/2005, Cass. 11000/2001), con la precisazione per cui, in ossequio al disposto di cui all'art. 1140 c.c., gli atti compiuti per mera tolleranza altrui non possono fondare alcun acquisto a titolo originario (v. Cass. 32816/2023).
Ciò posto, le uniche deposizioni testimoniali all'uopo utili e rilevanti sono quelle del teste di parte attrice,
e del teste di parte convenuta, , entrambi del tutto estranei ai fatti di causa Tes_1 Testimone_2
e interrogati, a prova diretta e contraria, sul capitolo E) della seconda memoria di parte convenuta (“Vero che la strada in questione, a sua memoria, è stata sempre percorsa dall'attrice e da Persona_2
(padre degli attori) nonché dagli attori medesimi anche con mezzi agricoli quali trattori, mietitrebbie e simili per accedere ai terreni degli attori”). Tes Ebbene, mentre il teste a detto quesito, ha risposto “è vera la circostanza ci sono passato anche io con il trattore per andare a prendere il fieno”, il teste , residente (al pari, in Testimone_2 precedenza, del proprio padre) in un terreno posto a confine con le proprietà di entrambe le parti ha affermato “negli anni passati , tra i 10 e i 20 anni, i sono passati sulla strada solo dopo Parte_3 avermi chiesto il permesso, mi sembra che fosse il padre dell'attrice oggi presente”. Tes La deposizione del teste è, quindi, di per sé sola insufficiente a comprovare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio rivendicata dagli attori, non solo in quanto unica e in parte smentita dalla deposizione dell'altro teste escusso sul punto, ma anche perché, prima di deporre, il teste ha precisato di essere “a conoscenza dei fatti perché passavo sui luoghi mentre andavo a trovare il proprietario del terreno , si tratta di circa 10 anni” e, quindi, di periodo insufficiente all'acquisto per Parte_4 la maturazione dei presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in questione in
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data anteriore all'eliminazione del tracciato, pacificamente avvenuta nel mese di novembre dell'anno
2019.
La domanda petitoria articolata dagli attori al capo a) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.c. merita, quindi, il rigetto nel merito.
6. Il capo b) della domanda attorea (con la quale si chiede che sia ordinato “ai convenuti in solido il ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione della tubazione interrata e rifacimento del fossetto da riposizionarsi come in precedenza”) e la seconda parte del capo c) della stessa (con la quale si chiede che sia ordinato “ai convenuti in solido […] la eliminazione del tratto di strada dai convenuti realizzato su parte della detta superficie) meritano, invece, accoglimento.
Si tratta, in entrambi i casi, di azioni petitorie riconducibili al disposto di cui all'art. 949 c.c., secondo il quale “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio;
se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
In entrambi i casi, infatti, gli attori hanno agito quali proprietari delle particelle 683, 731 e 732 per far dichiarare la propria proprietà libera da ogni altro diritto reale che ne menomi la libertà o la pienezza, pretendendo altresì la rimozione delle opere lesive realizzate dai convenuti (il tracciato e la tubatura in sostituzione del fossetto), determinanti menomazioni derivanti, nell'un caso, dalla rimozione del fossetto con sostituzione dello stesso da una tubatura inadeguata e, nell'altro caso, dallo sconfinamento della strada costruita dai convenuti sul terreno distinto al foglio 63, particella 731 di proprietà esclusiva di
. Parte_2
L'azione negatoria esperita dagli attori, per sua natura imprescrittibile (v. Cass. 12095/2024; Cass.
15142/2021; Cass. 871/2012; Cass. 864/2000), presuppone la proprietà e il possesso del bene a tutela del quale si agisce e tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua, con conseguente onere di parte attrice di dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
Giova precisare che, mentre l'azione di cui alla seconda parte del capo c) è propriamente petitoria, in quanto volta a tutelare l'integrità dei confini della proprietà attorea, quella di cui al capo b), relativa al fossetto, potrebbe anche qualificarsi quale domanda di natura personale volta a denunciare un illecito aquiliano tutelabile mediante domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex artt. 2043 e 2058
c.c., azione che non presuppone necessariamente il previo accertamento di una violazione del diritto reale attoreo da parte di altro soggetto che vanti la titolarità di un altro diritto reale con esso incompatibile.
Ed invero, trattasi di azione con la quale gli attori deducono il pregiudizio derivante alla loro proprietà dalla rimozione del fossetto posto lungo il confine nord delle particelle 683, 731 e 732 ad opera dei convenuti, i quali, sebbene abbiano pacificamente sostituito detto fossetto con una tubazione interrata in polietilene, non hanno espressamente rivendicato la proprietà delle particelle oltre detto confine (v. tavola alla p. 27 dell'elaborato). Cionondimeno, dato che i convenuti sono pacificamente gli autori della
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condotta produttiva di danno, ciò consente di ritenerli comunque correttamente individuati quali legittimati passivi della domanda, a prescindere dalla sua natura propriamente petitoria.
7. Tanto premesso, le conclusioni rassegnate dal perito incaricato consentono di affermare la fondezza di entrambi i capi della domanda in esame.
In particolare, in merito al capo b), gli attori hanno dedotto che la rimozione del fossetto - che aveva la funzione di raccolta delle acque pluviali provenienti da monte e da questo convogliate a valle, in una zona in discreto pendio - aveva determinato il grave rischio che potessero verificarsi tracimazioni ed allagamenti a causa della notevolmente minore capacità e portata della nuova tubazione rispetto a quella del fossetto, caratterizzato da una sezione più ampia, con conseguente pericolo di danno per i propri terreni.
Il c.t.u. a tal riguardo, con accertamento tecnico coerente, lineare, preceduto da esame diretto e documentale dello stato dei luoghi e completo di riscontro alle osservazioni di parte convenuta, ha attestato (v. p. 4-5), in sintesi, che:
- la tubazione interrata in sostituzione del preesistente fossetto risulta realizzata mediante posa di una tubazione in polietilene strutturato D315, con diametro utile interno pari a circa 272 mm;
- da un'analisi della sezione attuale del fossetto e della sezione della tubazione interrata posta in opera, la portata di quest'ultima, a parità di lunghezza e pendenza media, risulta consistentemente inferiore alla portata del preesistente fossetto (la portata teorica del fossetto, considerate le dimensioni rilevate della sezione idraulica risultano essere di circa 280 litro/secondo, mentre la portata della tubazione in polietilene risulta pari a circa 80 litri/secondo); la tubazione in polietilene, quindi, pur avendo condizioni al contorno nettamente più favorevoli rispetto all'alveo inerbito del fossetto, ha una portata inferiore rispetto al precedente fossetto, a causa della minore sezione idraulica;
- la posa in opera della tubazione interrata in sostituzione del fossetto impedisce la corrivazione delle acque meteoriche, che non possono essere più raccolte e che pertanto non possono che defluire superficialmente nella proprietà attorea.
In risposta alle osservazioni del c.t.p. incaricato dai convenuti, il consulente d'ufficio ha precisato, per quanto qui rileva, (v. p. 61 dell'elaborato):
- di non aver mai affermato che la tubazione interrata posta in opera in sostituzione del fossetto preesistente fosse insufficiente o inadeguata ai fini dello smaltimento delle acque raccolte;
- che, però, l'eliminazione del fossetto non permette più la raccolta delle acque di corrivazione, che precedentemente erano raccolte dal fossetto per l'intera lunghezza, con possibile tracimazione delle acque meteoriche provenienti da monte, sulla proprietà attorea posta a valle;
- che, inoltre, la conformazione della tubazione e la sua lunghezza potrebbero comportarne una manutenzione e una pulizia dai detriti e dalla vegetazione più onerosa rispetto a quanto avveniva per il fossetto.
Quest'ultima constatazione permette anche di superare le contestazioni dei convenuti in merito alla parziale ostruzione, in passato, del fossetto con detriti e vegetazione.
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L'elaborato peritale, infatti, ha consentito di accertare, dal punto di vista tecnico, la maggiore funzionalità del fossetto rispetto alla nuova tubatura realizzata dai convenuti circa la raccolta delle acque di corrivazione, nonché il possibile pregiudizio che dal mutamento dello stato dei luoghi potrebbe derivare ai fondi di proprietà attorea.
Il rischio di tracimazione dedotto in citazione risulta, pertanto, provato, con la conseguenza per cui, al fine di tutelare la proprietà attorea da un possibile danno ingiusto provocato dall'altrui condotta, l'azione di condanna alla rimessione in pristino articolata dagli attori merita accoglimento.
8. Alle medesime conclusioni positive deve giungersi per la domanda articolata nella seconda parte del capo c) con riferimento all'eliminazione del nuovo tratto di strada dai convenuti realizzato invadendo parte della particella distinta al N.C.T. del Comune di Terni al foglio 63, part. 731, di proprietà esclusiva di . Parte_2
Il c.t.u., a riguardo, in risposta al primo quesito sottopostogli, ha accertato che “dalle verifiche effettuate
è emerso che la nuova strada realizzata dalla parte convenuta nel tratto posto lungo il confine sud della
p.lla 645 del foglio 45, ricade parzialmente al di sopra della p.lla 731 del foglio 63, di proprietà della parte attrice”, in quanto la relativa recinzione non risulta parallela al confine accertato tra i due terreni ma sconfina a valle, invadendo, appunto, la particella di proprietà di . Parte_2
All'accoglimento della domanda attorea non osta che lo sconfinamento sia stato cagionato dal passaggio sul nuovo tracciato realizzato dai convenuti da mezzi pesanti, e ciò non solo in quanto il c.t.u. ha escluso modifiche rilevanti del relativo sedime tra il 2021 e il 2025 (v. p. 57 dell'elaborato), ma anche perché sono stati i convenuti che, “nella posa in opera della recinzione” non hanno “tenuto conto della inscrizione dei veicoli in curva, che comporta la necessità di maggiori spazi per veicoli ordinari la cui sagoma limite può arrivare a ml. 2,55”.
Peraltro, è dirimente constatare che l'azione di cui all'art. 949 c.c. non presuppone l'accertamento della colpa dei convenuti, ma soltanto la violazione del diritto reale degli attori che, in questa sede, si sono limitati a richiedere la mera eliminazione di detto sconfinamento, domanda che merita, quindi, accoglimento.
Chiaramente, trattandosi di domanda petitoria alla cui formulazione è legittimata la sola Parte_2
, quale proprietaria esclusiva del fondo menomato dalla costruzione di una strada su un tracciato
[...] che i convenuti rivendicavano interamente come proprio, la relativa statuizione di accertamento e di condanna può essere pronunciata in suo esclusivo favore.
9. In accoglimento delle domande formulate ai capi b) e c) della citazione (quest'ultima in favore della sola ), i convenuti meritano di essere condannati ad effettuare le opere necessarie Parte_2 per la rimessione in pristino dell'area, come individuate dal c.t.u. in risposta al terzo quesito (v. p. 5 dell'elaborato), ossia:
1) alla rimozione della recinzione con rete metallica e pali in ferro;
2) al disfacimento del fondo stradale eseguito con mezzo meccanico;
3) alla rimozione della tubazione interrata in polietilene;
4) allo scavo necessario al ripristino del preesistente fossetto;
5) alla posa in opera della fondazione stradale;
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6) alla compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale;
7) alla posa in opera di pietrisco calcareo;
8) alla realizzazione di nuova recinzione metallica.
10. D'altro canto, la domanda di cui al capo d) della prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (con la quale gli attori hanno chiesto di essere autorizzati a provvedere, “qualora i convenuti non eseguano quanto richiesto ai punti a), b) e c) che precedono, entro il termine che il Tribunale vorrà fissare, alla esecuzione di quanto ai detti punti domandato a spese e per conto dei convenuti”) non può trovare accoglimento nemmeno in relazione ai capi b) e c), seconda parte.
Le pretese esecutive che hanno ad oggetto l'esecuzione degli obblighi di fare e di distruzione di quanto realizzato in virtù dell'inadempimento di un obbligo di non fare sono, invero, disciplinate dagli artt. 612
- 614 c.p.c., norme che si correlano alle disposizioni dell'art. 2931 c.c., secondo cui "se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile" e dell'art. 2933 cod. civ. secondo cui "se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione del l'obbligo".
Ed allora, il giudice che emette una sentenza di condanna di una parte all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare non può autorizzare il titolare del correlativo diritto a provvedere egli stesso e direttamente all'esecuzione di tale obbligo a spese della controparte in caso di inadempimento dell'obbligato, dovendo, in tal caso, l'esecuzione dei detti obblighi essere attuata secondo le regole stabilite dagli artt. 612 e seguenti del codice di rito, i quali vietano l'autotutela del creditore, demandando in via esclusiva al giudice dell'esecuzione la materiale fissazione delle modalità dell'esecuzione. Il giudice del merito non ha, quindi, il potere di autorizzare il titolare del diritto ad adempiere egli stesso a spese dell'obbligato, dovendo l'esecuzione dell'obbligo contenuto nel titolo esecutivo avvenire nelle forme previste dall'art. 612 c.p.c. (cfr. Cass. 576/1992; Cass. 6401/1984; Cass. 4815/1980; Cass.
1043/1970, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Parma 02/03/2018, n. 319).
Deve, dunque, essere disattesa la richiesta con la quale gli attori hanno domandato di essere autorizzati con la presente pronuncia, in caso di inerzia dei convenuti, a provvedere in proprio a spese di questi ultimi.
11. Infine, deve statuirsi in ordine all'infondatezza della domanda di cui al capo c), prima parte, articolata nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. con la quale gli attori hanno preteso che venisse ordinato “ai convenuti in solido la rimozione ed il conferimento in discarica dei materiali inerti depositati dagli attori durante la esecuzione dei lavori sulla superficie di circa 200 mq. del terreno distinto al foglio 63, particella 731 di modo che raggiunto il terreno vegetale sia ripristinato l'uso agrario delle superfici interessate”, atteso che i convenuti, nella propria comparsa di risposta, hanno specificamente eccepito di aver rimosso il materiale involontariamente depositato sul terreno attoreo
“non appena segnalata tale circostanza” (v. p. 5 della comparsa).
La deduzione dei convenuti non è stata tempestivamente, né specificamente contestata dagli attori, i quali, del resto, non hanno nemmeno articolato capitoli di prova idonei ad attestare la permanenza di tali
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materiali sul proprio terreno per un tempo tale da arrecare loro qualsivoglia danno, limitandosi a produrre documentazione fotografica all'uopo insufficiente.
Ne consegue il rigetto della suddetta prima parte del capo c) della domanda attorea.
12. Per completezza, deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia, in sede di comparsa conclusionale, alla domanda formulata dagli attori al capo e) (“condanni i convenuti in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede separata”), sulla quale, in difetto di qualsivoglia interesse dei convenuti ad una statuizione a riguardo, non occorre, quindi, pronunciarsi.
13. La reciproca soccombenza tra le parti su capi autonomi della domanda attorea giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (v. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).
14. Per le stesse ragioni, il compenso del c.t.u., come liquidato in corso di causa con separato decreto depositato in data 25.10.2025, merita di essere definitivamente posto a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_1 CP_2 così provvede:
- in accoglimento delle domande attoree formulate ai punti b) e c), seconda parte, della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., condanna e a: Controparte_1 CP_2
- ripristinare lo stato dei luoghi mediante l'eliminazione della tubazione interrata e il rifacimento del fossetto preesistente sul lato sud del terreno censito al C.T. del Comune di
Terni, al foglio 63, particella 645, eseguendo le lavorazioni individuate dal c.t.u. alla pagina
5 dell'elaborato e ripercorse al punto 9. della motivazione della presente sentenza;
- eliminare il tratto di strada realizzato su parte del terreno censito al C.T. del Comune di
Terni, al foglio 63, particella 731, in proprietà esclusiva di , eseguendo Parte_2 le lavorazioni individuate dal c.t.u. incaricato e ripercorse al punto 9. della motivazione della presente sentenza;
- rigetta le domande attoree formulate ai capo a), c), prima parte, e d) della memoria ex art. 183, co.
6, n. 1, c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido il compenso liquidato in favore del c.t.u. con separato decreto emesso in corso di causa.
Terni, 09/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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