Articolo 2 della Legge 27 giugno 2013, n. 77
Articolo 1Articolo 3
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2 luglio 2013
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 2 luglio 2013