TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4730 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, C.F. nato il [...] a [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in IL (ME), via
Calamaro n.42, presso lo studio dell'Avv. Domenico Lepore, ce lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.03.1961, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Messina, Via Madonna della Mercede is. 200 n. 4, presso lo studio dell'Avv. Diana
Gerace, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 30.11.2023, nato a Parte_1
ET (ME) il 02.10.1956, premesso che:
- in data 23.07.1981 aveva contratto matrimonio a IL EN (ME) con
[...]
, nata a [...] il [...], atto trascritto nei registri del Comune Controparte_1
di IL EN al n. 13 parte II serie A anno 1981, e i coniugi avevano optato per il regime della comunione dei beni;
-che dal matrimonio erano nati i figli e , entrambi maggiorenni Per_1 Persona_2 ed economicamente autosufficienti e che avevano ormai costituito, ciascuno, un proprio nucleo familiare;
-che la casa familiare, condotta in locazione, era sita in ET (ME), in Via Nazionale
n. 541;
- che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
- che, in particolare, la era solita aggredire verbalmente il marito, accusandolo CP_1
di avere avuto storie extraconiugali;
-che il LI percepiva una pensione di circa € 700,00, mentre la usufruiva CP_1
della carta del reddito di cittadinanza intestata al marito;
-che erano intercorsi degli incontri per definire la separazione consensualmente, ma i coniugi non erano riusciti ad accordarsi;
tutto ciò premesso, chiedeva la pronuncia della separazione tra e Parte_1
chiedeva inoltre che la continuasse a risiedere Controparte_1 CP_1
nell'abitazione adibita a casa familiare a sue spese, mentre il ricorrente avrebbe continuato ad abitarvi finché non avesse reperito un'altra soluzione;
chiedeva, infine, che nessuna somma fosse riconosciuta alla resistente a titolo di mantenimento e, in luogo allo stesso, chiedeva che la continuasse a usufruire della sua carta del CP_1
reddito di cittadinanza.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data
04.01.2024.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale aderiva alla domanda di separazione, mentre contestava per il resto le difese
2 avversarie, rappresentando, in primo luogo, di aver subito diverse forme di violenza dal LI, da quella economica (invero, il marito l'aveva costretta a lasciare il lavoro che svolgeva prima di sposarsi e le aveva impedito di lavorare in costanza di matrimonio) a quella fisica;
deduceva altresì che l'erogazione del reddito di cittadinanza – la cui carta, comunque, non era cedibile – era stata soppressa dal
31.12.2023; rappresentava altresì che il ricorrente aveva disdetto la locazione dell'immobile stante la volontà di separarsi, così la aveva dovuto stipulare un CP_1 nuovo contratto per il medesimo immobile, il cui canone veniva stabilito in € 500,00; riferiva che il ricorrente non contribuiva a sostenere le spese per il canone di locazione ancorché ancora abitasse nell'immobile; riferiva, ancora, che il ricorrente, oltre alla pensione, presumibilmente percepiva ulteriori guadagni derivanti da lavori come mastro muratore che svolgeva a cottimo o a chiamata, che riversava in un fondo pensione ammontante a circa € 20.000,00, mentre la resistente, date le sue condizioni di salute, non poteva svolgere alcuna attività lavorativa;
tutto ciò premesso, in via d'urgenza chiedeva che il marito fosse allontanato dall'abitazione in ragione della sua condotta violenta;
nel merito chiedeva che venisse disposto a carico del un Pt_1
importo mensile a titolo di mantenimento da corrispondere alla moglie;
chiedeva l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, qualora al ricorrente fosse concesso vivervi, che lo stesso provvedesse alle spese di locazione e alle utenze per un breve periodo, dato che la non possedeva alcun reddito. CP_1
Alla prima udienza celebrata il 25.03.2024, il Giudice procedeva all'audizione delle parti e all'esito riservava la decisione sui provvedimenti provvisori e per l'esame delle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 28.03.2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva un assegno di mantenimento a carico di e a favore di che, sulla base della Parte_1 Controparte_1 di lui capacità reddituale e considerato che il ricorrente sopportava le spese di un canone di locazione pari ad € 250,00 (in quanto nelle more aveva lasciato la casa coniugale), veniva quantificato in € 180,00; ammetteva inoltre le prove orali richieste dalla resistente fissando l'udienza del 5.09.2024.
3 All'udienza del 23.12.2024, parte resistente rinunciava all'assunzione dei propri testimoni, dopodiché le parti chiedevano un rinvio per produrre la documentazione richiesta, così il Giudice rinviava la causa all'udienza del 24.02.2025.
A tale udienza il Giudice rimetteva le parti per l'assunzione della causa in decisione all'udienza del 28.04.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante lo scambio di note sostitutive dell'udienza, e assegnava termini sino a trenta giorni prima dell'udienza per precisazione delle conclusioni, fino a venti giorni prima per il deposito di comparse conclusionali e termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 2.08.2025 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
1. Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda
4 costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., posto che i coniugi vivono ormai separati e che il ricorrente ha ribadito l'impossibilità di una riconciliazione con la moglie.
2. Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass.
12.01.2000 n. 279).
Orbene, sulla base delle emergenze istruttorie, la domanda di addebito formulata dalla resistente deve essere rigettata.
Ed invero, la ha rappresentato di aver subito condotte violente nell'arco CP_1
del rapporto coniugale, tuttavia la medesima si è limitata ad allegare della documentazione medica risalente al 2010 e la denuncia sporta nei confronti del ricorrente datata al 15.02.2024, di contro il ha contestato i fatti ascrittigli e, a fronte Pt_1
di detta contestazione, la non ha fornito ulteriore supporto probatorio, ed anzi CP_1
la ha rinunciato all'assunzione della prova testimoniale atta a dimostrare le CP_1 violenze subite.
5 3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale richiesta dalla resistente, occorre premettere che l'art. 337 sexies c.c. primo comma prevede “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
Ebbene, la ratio di tale disposizione consiste nel garantire la conservazione dell'habitat in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, mentre tale istituto non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/08/2013, n.18440).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
4. Quanto al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass.
22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n.
7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi
6 connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione
(Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I 28.04.2006 n. 9878).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000 n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre,
Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti (Cass. Sez. I, 29.10.1999 n. 12182; Cass. Sez. I, 27.01.2004 n. 1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di unosquilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, sottolineato che la differenza testuale tra il tenore dell'art. 156 c.c., che subordina il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", ed il tenore dell'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive, non è priva di significato, poiché sta ad indicare che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la
7 cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. 19.03.2004 n. 5555).
In ogni caso, l'apprezzamento di fatto circa la sussistenza della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an debeatur, ma solo, eventualmente, sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre, l'attitudine del coniuge al lavoro può assumere rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ. 02.07.2004
n. 12121; Cass. civ. 25.08.2006 n. 18547).
Nel caso in esame giova considerare che il LI è l'unico soggetto percettore di reddito (in specie, egli è percettore di pensione mensile di circa 730,00 euro) mentre la
è inoccupata e, data l'età anagrafica (64 anni) e i problemi di salute CP_1
rappresentati e documentati, difficilmente potrebbe reperire un'occupazione. La resistente ha dichiarato, da ultimo, di essere percettrice dell'assegno di inclusione ma di riuscire appena a sopportare i costi del canone di locazione mensile, pur considerando il mantenimento già disposto in vis provvisoria a carico del marito.
All'evidenza, sussiste uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti, dovendosi pertanto riconoscere in favore della un assegno di mantenimento CP_1 il cui importo si determina in € 180,00 mensili come già congruamente quantificato nei provvedimenti provvisori di cui al verbale del 11.12.2023; esso quindi va confermato, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che giustifichino una revisione di detto importo.
5. Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza sostanzialmente reciproca tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4730/2023 R.G., così provvede:
8 1. dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(ME) il 02.10.1956, e nata a [...] il [...], Controparte_1 uniti in matrimonio a IL EN (ME) in data 23.07.1981, con atto trascritto nei registri del Comune di IL EN al n. 13 parte II serie A anno 1981;
2. rigetta la domanda di addebito formulata da Controparte_1
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da
[...]
Controparte_1
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
un assegno mensile di mantenimento pari ad € 180,00, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL EN (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 30 settembre
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
9