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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
RG TE, RE
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019712779 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti e chiede la distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/04/2024 RGR N. 1204/2024, il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dal dott. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 13.240,32, notificata il 26/02/2024, per omesso e/o carente versamento Nominativo_1 2017, a seguito controllo formale dichiarazione IVA, ex art. 54/ bis DPR 633/72.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce:
1. Difetto di notifica della cartella di pagamento eseguita mediante posta ordinaria;
2. Difetto di sottoscrizione autografa dei ruoli del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato;
3. difetto di motivazione cartella di pagamento e relativo calcolo interessi;
4. decadenza ex art. 25 DPR 602/73;
5. inesistenza della pretesa tributaria.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dalla ricorrente società ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso in violazione dell'art. 14 D. LGS 546/92 per aver omesso di chiamare in causa l'ente impositore.
La causa è posta in decisione, come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la censura mossa dall'Agenzia Entrate Riscossione in merito alla eccepita inammissibilità del ricorso, in violazione dell'art. 14 comma 6/bis D. LGS 546/92. Le doglianze dell'ADER sono infondate e vanno rigettate.
Il vizio di inammissibilità previsto dal comma 6/bis dell'articolo 14 del D. lgs 546/1992 richiamato dall'ADER, introdotto dall'articolo 1 comma 1), lettera d) del D. lgs 220/2023, che testé recita: “ in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti””, non prevede alcun vizio di inammissibilità del ricorso giacché l'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato nel procedimento, non determina l'inammissibilità del ricorso bensì l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha chiamato in causa l'ente impositore che non è costituito in giudizio.
Il ricorrente denuncia la nullità della cartella di pagamento per notifica diretta a mezzo posta ordinaria dell'Agente della riscossione, in quanto priva di data certa e di omessa compilazione della relata di notifica.
Le doglianze del contribuente sono infondate. La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l'art. 26 del DPR 602/73, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella prevista nella prima parte di detto art. 26, di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di compilazione di apposita relata di notifica, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato.
Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso versamento della imposta IVA. Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N°
22281/2022).
Il ricorrente censura l'omessa sottoscrizione autografa del funzionario dell'Ufficio che ha trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione. Il motivo è infondato, in quanto l'emissione del ruolo così come la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione, è un atto amministrativo interno fra gli Uffici e non rilava ai fini della impugnazione dell'atto. I ruoli formati dall'Amministrazione Finanziaria sono ormai validati mediante mezzo informatico dall'Amministrazione creditrice e firmati digitalmente, per cui devono essere considerati equipollenti alla sottoscrizione del ruolo stesso. In tal senso: Cassazione sez. V° Ord. N° 1449 del 20/01/2017.
In relazione a quanto sopra esposto, le doglianze relative alla illegittimità dell'atto opposto per inesistenza totale della pretesa avanzata, sono contraddittorie e manifestamente infondate, in quanto è stata prodotta la dichiarazione dei redditi e le imposte non risultano versate all'Erario.
Non sussiste alcuna decadenza stante che il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/73 per la dichiarazione IVA presentata nel 2018, scadeva il 31/12/2024 e la cartella di pagamento è stata notificata il
26/02/2024, e ciò, per effetto dell'art. 68 comma 4/bis D.L. N. 18/2020 che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.191,20, in favore della Agenzie Entrate Riscossione.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro RG Dott.ssa Concetta PAPPALARDO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
RG TE, RE
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019712779 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti e chiede la distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/04/2024 RGR N. 1204/2024, il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dal dott. Difensore_1 nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 13.240,32, notificata il 26/02/2024, per omesso e/o carente versamento Nominativo_1 2017, a seguito controllo formale dichiarazione IVA, ex art. 54/ bis DPR 633/72.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce:
1. Difetto di notifica della cartella di pagamento eseguita mediante posta ordinaria;
2. Difetto di sottoscrizione autografa dei ruoli del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato;
3. difetto di motivazione cartella di pagamento e relativo calcolo interessi;
4. decadenza ex art. 25 DPR 602/73;
5. inesistenza della pretesa tributaria.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dalla ricorrente società ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso in violazione dell'art. 14 D. LGS 546/92 per aver omesso di chiamare in causa l'ente impositore.
La causa è posta in decisione, come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la censura mossa dall'Agenzia Entrate Riscossione in merito alla eccepita inammissibilità del ricorso, in violazione dell'art. 14 comma 6/bis D. LGS 546/92. Le doglianze dell'ADER sono infondate e vanno rigettate.
Il vizio di inammissibilità previsto dal comma 6/bis dell'articolo 14 del D. lgs 546/1992 richiamato dall'ADER, introdotto dall'articolo 1 comma 1), lettera d) del D. lgs 220/2023, che testé recita: “ in caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti””, non prevede alcun vizio di inammissibilità del ricorso giacché l'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato nel procedimento, non determina l'inammissibilità del ricorso bensì l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha chiamato in causa l'ente impositore che non è costituito in giudizio.
Il ricorrente denuncia la nullità della cartella di pagamento per notifica diretta a mezzo posta ordinaria dell'Agente della riscossione, in quanto priva di data certa e di omessa compilazione della relata di notifica.
Le doglianze del contribuente sono infondate. La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l'art. 26 del DPR 602/73, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella prevista nella prima parte di detto art. 26, di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di compilazione di apposita relata di notifica, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato.
Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, stante che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, sicché in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso versamento della imposta IVA. Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N°
22281/2022).
Il ricorrente censura l'omessa sottoscrizione autografa del funzionario dell'Ufficio che ha trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione. Il motivo è infondato, in quanto l'emissione del ruolo così come la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione, è un atto amministrativo interno fra gli Uffici e non rilava ai fini della impugnazione dell'atto. I ruoli formati dall'Amministrazione Finanziaria sono ormai validati mediante mezzo informatico dall'Amministrazione creditrice e firmati digitalmente, per cui devono essere considerati equipollenti alla sottoscrizione del ruolo stesso. In tal senso: Cassazione sez. V° Ord. N° 1449 del 20/01/2017.
In relazione a quanto sopra esposto, le doglianze relative alla illegittimità dell'atto opposto per inesistenza totale della pretesa avanzata, sono contraddittorie e manifestamente infondate, in quanto è stata prodotta la dichiarazione dei redditi e le imposte non risultano versate all'Erario.
Non sussiste alcuna decadenza stante che il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/73 per la dichiarazione IVA presentata nel 2018, scadeva il 31/12/2024 e la cartella di pagamento è stata notificata il
26/02/2024, e ciò, per effetto dell'art. 68 comma 4/bis D.L. N. 18/2020 che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.191,20, in favore della Agenzie Entrate Riscossione.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro RG Dott.ssa Concetta PAPPALARDO