Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 432
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 26 del DPR 602/73. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, senza necessità di relata di notifica.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione autografa dei ruoli

    Il motivo è infondato in quanto l'emissione e la trasmissione del ruolo all'Agente della riscossione sono atti amministrativi interni. I ruoli formati dall'Amministrazione Finanziaria, se validati mediante mezzo informatico e firmati digitalmente, sono equipollenti alla sottoscrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento e del calcolo degli interessi

    Le doglianze sono infondate poiché la cartella contiene gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, specificando i motivi dell'iscrizione a ruolo. Il calcolo degli interessi è soddisfatto dalla quantificazione del debito, degli interessi e sanzioni, e dal richiamo all'atto precedente.

  • Rigettato
    Decadenza

    Non sussiste decadenza poiché il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/73 scadeva il 31/12/2024 e la cartella è stata notificata il 26/02/2024, tenendo conto della proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68 comma 4/bis D.L. N. 18/2020.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    Le doglianze sono contraddittorie e infondate, in quanto è stata prodotta la dichiarazione dei redditi e le imposte non risultano versate all'Erario.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in causa dell'ente impositore

    Le doglianze dell'ADER sono infondate. L'omessa chiamata in causa del soggetto che ha emesso l'atto richiamato non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio stabilito dal Giudice. Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha chiamato in causa l'ente impositore che non è costituito in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 432
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 432
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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