Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza collegiale 6 maggio 2024
Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2025
Decreto collegiale 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 10017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10017 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10017/2025REG.PROV.COLL.
N. 05439/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5439 del 2023, proposto da
Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di finanza Comando generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il consigliere AR TE CA e udito per la parte appellata l’avvocato Natale Carbone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. -OMISSIS- militare della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento di inidoneità assoluta al servizio nel Corpo militare ed il presupposto giudizio pronunciato dall’organo medico-legale militare di seconda istanza, che aveva formulato la seguente diagnosi: “ esiti di sostituzione aorta ascendente e del bulbo aortico con protesi vascolare tubulare e risospensione della valvola aortica nativa ”.
2. Il T.A.R. Lazio adito disponeva una verificazione, affidata al “Centro Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola”; l’Organo incaricato dell’istruttoria concludeva affermando l’idoneità del ricorrente al servizio di istituto nella guardia di Finanza.
3. Sulla base di tali accertamenti, il T.A.R. ha accolto il ricorso.
4. Con il ricorso in appello l’Amministrazione impugna la decisione, adducendo che:
- contrariamente alle considerazioni del T.A.R., secondo cui l’Amministrazione non aveva contestato le risultanze della verificazione del 18 luglio 2022, sia il consulente tecnico del Corpo, con il rapporto del 4 luglio 2022, che la Direzione di Sanità del Comando Generale della Guardia di Finanza, con la relazione del 23 settembre 2022, avevano diffusamente contestato le risultanze della verificazione, sottoponendo puntuali osservazioni tecnico-sanitarie;
- il giudizio nei confronti dei militari del Corpo non può tener conto degli stessi orientamenti medico legali in uso per il personale militare delle Forze Armate, attesa la differenza in termini di “idoneità lavorativa specifica”;
- nei provvedimenti impugnati è stato dato costantemente atto che la patologia in rassegna gode, allo stato, di un buon compenso emodinamico, pertanto non è questo l’aspetto medico-legale motivo di opposizione fra le parti; oggetto del contendere è la diversa valutazione che l’amministrazione esistente ed il militare ne traggono in termini di compatibilità con il servizio di un operatore delle forze dell’ordine, con permanenti qualifiche di polizia tributaria, giudiziaria e di pubblica sicurezza, dotato di armamento individuale;
- una condizione di scompenso cardiaco è incompatibile anche con le più comuni mansioni lavorative;
- la patologia in rassegna e gli esiti dell’intervento chirurgico resosi necessario inquadrano una condizione di locus minoris resistentiae non compatibile con l’idoneità lavorativa specifica richiesta ad un militare della Guardia di Finanza che, munito di armamento individuale e qualifiche previste dalla legge, può trovarsi coinvolto, per servizio, in situazioni caratterizzate da elevati livelli di stress psico-fisico.
5. Costituitosi in giudizio, l’appellato ha presentato una memoria con la quale ha eccepito:
- l’inammissibilità dell’appello in quanto reiterazione delle censure sottoposte con l’appello cautelare avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-/2022, resa dal T.A.R. Lazio confermata da questo Consiglio di Stato, Sez. II, con ordinanza n 5977/2022 resa in data 22.12.2022;
- l’infondatezza dell’appello, anche alla luce della circolare 5000 del 9 marzo 2007, della quale la verificazione ha dato corretta applicazione;
- ai fini della reintegra, eseguita in data 25.05.2023 dal Comando generale della Guardia di Finanza, l’appellato è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medico legali, con riconsegna di tutto l’armamento individuale.
6. Con ordinanza n.3101/2023 del 26.7.23 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
7. Con memoria in vista dell’udienza di merito l’appellato ha reiterato le proprie eccezioni, sottolineando che ogni rilievo contenuto nell’atto di appello dovrebbe ritenersi superato anche a seguito degli accertamenti successivamente intervenuti e considerato che una volta reintegrato in servizio l’appellato ha svolto regolarmente la propria attività di servizio come dall’attestato di servizio emesso in data 12 febbraio 2024.
7.1. L’appellato sottolinea inoltre di aver depositato in data 15 febbraio 2024 documentazione medica, rilasciata da struttura ospedaliera pubblica, dalla quale risulta l’assenza di infermità e l’idoneità allo svolgimento dell’attività di servizio nell’istituto della Guardia di Finanza.
7.2. L’appellato, poi, eccepisce la inammissibilità della richiesta di nuova verificazione avanzata da parte appellante perché generica e priva di elementi di novità sotto il profilo medico scientifico oltre che per assenza di censura circa la completezza di quella già effettuata, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, nel precedente grado di giudizio.
8. L’appellato ha anche depositato memoria di replica.
9. Con ordinanza collegiale istruttoria n.-OMISSIS-è stato disposto un supplemento di verificazione, del quale è stato investito il medesimo Organo incaricato della verificazione nel giudizio di primo grado (Centro Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola).
10. Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- non essendo stato possibile ripristinare l’originaria composizione dell’organo di verificazione ed essendosi reso necessario riesaminare funditus la vicenda, tenendo conto anche della documentazione depositata dall’Amministrazione e delle rispettive deduzioni ed eccezioni delle parti, è stato disposto il rinnovo della verificazione, volta ad accertare, nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione medica, incaricando le Autorità sanitarie attualmente operanti presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola di costituire una Commissione composta da tre ufficiali medici, uno dei quali specialista della materia ed un medico del lavoro.
11. Il 3 aprile 2025 l’amministrazione ha comunicato la composizione della commissione (variata rispetto una precedente comunicazione), comprendente specialisti in medicina legale, in cardiologia e in igiene e medicina preventiva, che, dopo il deposito della bozza di relazione, acquisite le osservazioni delle parti, ha depositato la relazione definitiva del 20 giugno 2025.
12. L’appellato, richiamandosi ai rilievi del proprio consulente tecnico, depositati il 29 ottobre 2025, ha prodotto una memoria, contestando l’operato e le conclusioni dell’organismo incaricato della verificazione, depositando inoltre ulteriore documentazione il 31 ottobre e il 18 novembre 2025.
13. All'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
14. In limine litis va dato atto della tardività dei documenti depositati dalla difesa dell’appellato in data 31 ottobre e 18 novembre 2025, disponendosene conseguentemente lo stralcio, in quanto prodotte oltre il termine di legge di cui all'art. 73 c.1 cod. proc. amm. (secondo il quale le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi). Oltretutto, si ravvisa la inconducenza e superfluità della documentazione in questione, come meglio si evincerà infra.
15. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata: di nessun rilievo appare che il gravame reiteri censure già svolte in sede cautelare; ciò che conta è che, come avvenuto, venga sottoposta idonea e circostanziata critica alla –invero sintetica- motivazione a fondamento della decisione del giudice di primo grado.
16. La sentenza appellata, infatti, ha ritenuto il ricorso di primo grado (basato su una presunta erroneità e contraddittorietà del giudizio medico diagnostico pronunciato dall’organo medico-legale dell’amministrazione) fondato alla luce degli esiti (asseritamente non contestati) della verificazione, che aveva reso un diverso (e favorevole al militare) giudizio diagnostico.
17. Ora, come lamentato dall’amministrazione appellante, in primo luogo la stessa, tramite i propri organi tecnici, aveva contestato le risultanze della suddetta verificazione istruttoria, depositando, il 30 settembre 2022, un relazione tecnica (datata 23 settembre 2022) contenente ampi e puntuali rilievi alle conclusioni dell’organo incaricato della verificazione.
Sebbene, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2025, n.3236), il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza doversi soffermare sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, nel caso in questione, in primo luogo, il verificatore non aveva tenuto conto dei rilievi del consulente di parte, in quanto depositati successivamente al deposito della relazione, e ciò perché (come si evince dall’esame della prima relazione di consulenza di parte dell’amministrazione, depositata il 19 luglio 2022 nel giudizio di primo grado) i verificatori avevano comunicato che non avrebbero pre-condiviso la bozza di relazione con i consulenti di parte, i quali quindi non avrebbero potuto svolgere controdeduzioni preventive. Di guisa che non può trovare applicazione la richiamata giurisprudenza.
In secondo luogo, il primo giudice ha espressamente affermato in sentenza che l’amministrazione non aveva contestato le risultanze della verificazione, dimostrando di non essersi avveduto del deposito degli articolati rilievi contenuti nella relazione tecnica depositata il 30 settembre 2022, evidenziandosi quindi il vizio motivazionale e la violazione del contraddittorio evidenziati dall’appellante, sufficienti a determinare l’annullamento della sentenza.
18. Vengono, quindi, in esame i profili di cui al ricorso introduttivo, nei limiti della espressa riproposizione dei motivi assorbiti (giurisprudenza pacifica; cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. VII, 03/06/2024, n.4950 e sez. V, 04/06/2020, n.3515), che risultano infondati, anche alla stregua degli esiti della verificazione svolta in questo giudizio di appello a seguito dell’ordinanza collegiale n. 7765/2024.
19. Occorre anzitutto ricordare come, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in materia di accertamenti tecnici ed in particolare di accertamenti sanitari relativi all'idoneità al servizio militare, il sindacato di legittimità sui giudizi fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, quali sono quelli espressi dalle commissioni mediche nell'esercizio di discrezionalità tecnica basata su cognizioni della scienza medica e specialistica, deve intendersi necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice. Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile dal giudice amministrativo la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell'opinabilità, a pena di esondare nell'ambito delle attribuzioni riservate all'amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 14/03/2022, n.1786, 11 ottobre 2021, n. 6796, 26 ottobre 2020, n. 6483; sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4126).
Nel caso di specie non è riscontrabile alcuna di queste ipotesi.
20. Il giudizio medico legale contestato con il ricorso di primo grado appare invero correttamente informato al principio di precauzione, stante la generale esigenza di tutela e salvaguardia della salute del personale che non può che riconoscersi in capo a tutte le Amministrazioni pubbliche sul piano degli oneri datoriali; la correttezza di tale giudizio risulta confermata dall’accertamento tecnico disposto da questo giudice, dal quale si evince come permanga, in capo al militare, una insufficienza mitralica lieve che comporta l’aumento del rischio di aritmie maligne e di morte cardiaca improvvisa in alcuni soggetti, tra i quali rientra l’appellante che ha fattori predittivi di rischio negativi, indicati puntualmente nella relazione alle pagg.14/17. La relazione evidenzia anche come la mancata effettuazione, da parte dell’equipe cardiochirurgica, della plastica mitralica (inizialmente pianificata) a correzione del prolasso valvolare (alla base dell’insufficienza mitralica residua), la permanenza dell’alterazione dei lembi mitralici e i richiamati fattori di rischio individuale concorrano a controindicare la ripresa del servizio d’istituto.
L’Organo incaricato della verificazione precisa come il servizio operativo nella Guardia di finanza non preveda condizioni di esonero, imponendo la piena efficienza fisica; tra le condizioni di ammissione all’impiego in GF il Regolamento prevede cause di inidoneità patologie cardiache tra cui quella che affligge l’appellato.
Il periziato, per l’età, il grado, il contesto territoriale, potrebbe essere chiamato a partecipare ad operazioni speciali ad alta connotazione operativa.
Il buon compenso emodinamico in capo al militare è correlato al buon esito dell’intervento chirurgico ma anche alle condizioni lavorative di ridotta operatività, permanendo però una condizione di “ locus minoris resistentiae ” correlato agli esiti della protesi vascolare aortica in un organo affetto da prolasso mitralico a rischio di eventi aritmici, controindicato alla ripresa del servizio di istituto, che esporrebbe il militare a rischio professionale con possibili conseguenze sulle strutture del cuore e dell’aorta tra cui possibile concorso nel rischio aritmico e di morte cardiaca improvvisa ovvero di nuovo intervento cardiochirurgico.
21. Le conclusioni dell’organismo verificatore meritano condivisione, essendo oggettiva la permanenza di fattori di rischio specifici, chiaramente evidenziati nella relazione.
21.1. Questo Consiglio di Stato ha chiarito, proprio in tema di patologie ed inidoneità al servizio, che "non [è] possibile ‘legittimamente ridurre lo spettro delle prestazioni del militare al punto da svuotarlo delle sue peculiarità. In tali casi, dunque, la soluzione congrua a livello logico e fattuale, nonché coerente con il dato normativo, è il passaggio, a domanda, del militare nei ruoli civili' (Cons. Stato, Sez. Seconda, 14 dicembre 2023, sent. n. 10804)'"; secondo le circolari in materia della Direzione di Sanità e del Comando Generale della Guardia di Finanza, in estrema sintesi, non sono previste mansioni che prevedano il ritiro dell'arma individuale per detto personale, che deve poter essere impiegato in funzioni esecutive del servizio proprie delle ampie qualifiche possedute di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, per cui il proscioglimento del militare in presenza di determinate patologie costituisca "una misura - doverosa e vincolata . di tutela, al contempo, degli interessi dell'Amministrazione e della incolumità del dipendente; diversamente l'Amministrazione datrice verrebbe meno anche ai propri doveri datoriali di tutela della salute dei dipendenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5995/20)".
21.2. La presenza di certificati di idoneità agonistica, oggetto delle osservazioni del consulente di parte dell’appellato, non scalfisce le richiamate conclusioni perché l’attività sportiva, che si svolge in ambiente protetto e può essere interrotta in qualsiasi momento, è cosa ben diversa dall’attività di servizio, ove una situazione di grave stress psico-fisico (colluttazione, scontro a fuoco, inseguimento) che coinvolga il militare non può essere fatta cessare ad libitum .
22. Le osservazioni del consulente di parte dell’appellato, riprese nella memoria conclusionale, risultano infondate.
22.1. Premesso che nel processo amministrativo la verificazione, pur dovendo correttamente prendere in esame anche le controdeduzioni dei consulenti delle parti, ben può divergere da esse, trattandosi di un atto istruttorio il cui esito, se condiviso dal giudice nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, non può essere posto in discussione dalle consulenze di parte già proposte ed esaminate nel corso del procedimento conclusosi con la relazione del verificatore (Consiglio di Stato sez. VII, 24/07/2025, n.6613).
Nel caso in esame, comunque, se ne ravvisa l’infondatezza.
22.2. L’asserzione secondo la quale la verificazione sarebbe affetta da evidente illegittimità, nonché deficitaria di competenza specialistica perché redatta in assenza di un componente specializzato in cardiologia, è smentita dalla semplice lettura della nota, depositata il 3 aprile 2025, con la quale l’amministrazione ha comunicato la composizione della commissione (variata rispetto una precedente comunicazione), come segue: a) Col. -OMISSIS-specialista in Medicina legale, con funzione di presidente; b) Col.-OMISSIS- specialista in Cardiologia, con funzione di membro; c) -OMISSIS- specialista in Igiene e Medicina preventiva, con funzione di membro e segretario.
22.3. L’appellato lamenta come la verificazione sia “evasiva arbitraria e omissiva” per non aver sottoposto il militare a visita, ecg ed ecocardiografia e per aver diagnosticato una patologia inesistente senza visita; si osserva che, come hanno già chiarito, proprio in riscontro a dette osservazioni, i verificatori, gli stessi si sono basati proprio sul referto della visita esibito dallo stesso consulente di parte dell’appellato, senza contare che il problema è costituito non da un referto ecg/ecocardiografico che possa anche evidenziare buone condizioni di salute al momento della visita (quindi in condizioni ottimali), ma dalla permanenza di una condizione di rischio, per tutte le ragioni sopra evidenziate, destinato ad emergere in una situazione operativa di servizio non riproducibile durante una visita.
Con conseguente inutilità di qualsiasi “accertamento clinico diretto” ed “aiuto diagnostico strumentale”.
22.4. L’appellato eccepisce che “per la prima volta all’interno della verificazione si fa menzione della diagnosi di M. di BA, mai formulata prima e neanche oggetto di valutazione nel giudizio. Tale diagnosi è stata formulata per la prima volta dalla Commissione Medico Legale oggi designata, in totale assenza di un referto specialistico che segnali la presenza di tale specifica patologia”.
Tale eccezione è, in primo luogo, inammissibile, in quanto con l’ordinanza istruttoria erano stati assegnati termini ai consulenti di parte per presentare le proprie osservazioni, al fine di consentire ai verificatori di prenderle in esame e riferire al giudice; di guisa che, a fronte di una diagnosi già inserita nella bozza di verificazione, e non oggetto di osservazioni, la tardiva contestazione, solo dopo il deposito della relazione definitiva, deve ritenersi irrituale.
Inoltre, il rilievo è comunque infondato, in quanto la diagnosi della patologia in questione è stata ricavata dai verificatori dalla cartella clinica del ricovero al San Raffaele del 10-23.2.2021, dove risulta indicata proprio tale diagnosi.
22.5. La doglianza secondo la quale la patologia ascritta al militare poteva essere diagnosticata solo ed unicamente attraverso l’esecuzione di indagini strumentali, esami mai effettuati dai verificatori, risulta parimenti infondata: l’organismo incaricato della verificazione non ha rilevato una nuova patologia invalidante in atto rilevabile diagnosticamente (salvo quanto evincibile dalla documentazione esibita dallo stesso appellato) ma una condizione di rischio potenziale connesso agli sforzi estremi che comporta il servizio attivo.
22.6. L’appellato insiste nel lamentare come sia stata scorrettamente riportata nella verificazione una diagnosi di insufficienza di grado lieve-moderato anziché lieve, come evincibile dalla documentazione prodotta ai verificatori; ma l’appellato non si è avveduto del fatto che i verificatori avevano già dato atto, nella relazione definitiva e a seguito di esame delle osservazioni di parte, come effettivamente l’insufficienza fosse di gravo lieve, confermando però le conclusioni rassegnate circa l’inidoneità al servizio attivo, stante la situazione di pericolo rilevata.
22.7. La doglianza secondo cui nella verificazione non risulterebbe valutata la documentazione attinente alla descrizione del servizio prestato dal militare dalla data di reintegra in servizio ad oggi ed alla pratica di attività sportiva agonistica risulta infondata in quanto risulta dalla verificazione che sono stati esaminati il certificato di servizio del 12.2.2024 ed i certificati idoneità alla pratica sportiva del 9.2.24 e 27.3.25; e poiché i verificatori hanno in proposito espresso il giudizio che le buone condizioni di salute del militare sono verosimilmente ascrivibili proprio all’assenza di condizioni stressanti durante il servizio, risulta del tutto irrilevante la valutazione di un ulteriore anno di attività lavorativa nelle medesime condizioni, mentre sulla rilevanza dell’attività sportiva si è già detto.
23. Conclusivamente, le doglianze avverso il giudizio di inidoneità risultano infondate.
24. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere accolto ed il ricorso di primo grado respinto.
25. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
26. Le spese del doppio grado, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di verificazione vengono parimenti poste a carico dell’appellato e verranno liquidate con separato decreto, su presentazione di tempestiva nota spese da parte dell’organismo di verificazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro cinquemila/00, oltre accessori se dovuti.
Pone a carico dell’appellato le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AR TE CA, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TE CA | BI MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.