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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3391/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Cristina Mascianà, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Piave n. 3, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.07.2023 parte ricorrente in epigrafe adiva l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione economica specificata nel ricorso medesimo, oltre accessori come per legge. Nello specifico, deduceva quanto segue: - che presentava diverse patologie: “Grave ipoacusia – Artrosi polidistrettuale – Nevrosi ansiosa – etilista cronico – Cerebropatia vascolare”;
- che in data 27.04.2023 presentava all' domanda al fine di ottenere CP_1 il riconoscimento e la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia (invalidità all'80%), allegando la necessaria documentazione;
- che, oltre al requisito sanitario, era in possesso della posizione contributiva (oltre 20 anni di contribuzione), così come richiesto dalla legge per ottenere il beneficio richiesto;
- che in data 15.05.2023 l' rigettava la domanda poiché non invalido CP_1 nella misura dell'80%;
- che avverso il suddetto provvedimento, in data 08.06.2023 presentava ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro;
- che per le stesse patologie invalidanti era già stato riconosciuto invalido nella misura del 100% con Decreto di Omologa del Tribunale di Reggio Calabria, con decorrenza dal 26.10.2020. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria di:
“1) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento ed alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per malattia (invalidità pari all'80%) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.4.2023) ovvero dalla data di riconoscimento dello status invalidante che verrà accertata dal CTU;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione CP_1 nei confronti del ricorrente della pensione di vecchiaia anticipata per malattia a decorrere dalla data di presentazione della domanda e/o da quella che sarà ritenuta in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ovvero l'improcedibilità ove non provata la previa proposizione del ricorso amministrativo. Nel merito, contestava la pretesa di parte ricorrente in quanto non invalido nella misura richiesta dalla legge. In subordine chiedeva l'applicazione il D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito con modifiche in L. 30.7.2010 n.122 che ha previsto le c.d. nuove “finestre” per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Istruita a mezzo di consulenza tecnica medico d'ufficio ed acquisita, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione. ******* 1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi amministrativi, avendo il ricorrente documentato sia la presentazione della domanda che la formulazione del ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione richiesta.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dal ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici e contributivi previsti dal d.lgs. n. 503/1992. La pensione anticipata invalidi è un trattamento di vecchiaia al quale possono accedere i lavoratori del settore privato che sono in possesso di un'invalidità pari almeno all'80%. Per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto: a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%; b) il possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane) versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne. L'Ente previdenziale contesta la sussistenza del requisito sanitario. Ebbene, la c.t.u. medica esperita nel corso del giudizio, alle cui argomentazioni e conclusioni ci si riporta integralmente, ha accertato in capo al ricorrente la sussistenza del requisito medico – sanitario per la concessione della prestazione richiesta. Invero, il c.t.u., dott.ssa , ha accertato quali profili patologici Persona_1 in atto a carico dell'interessato le seguenti patologie: “
1. CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN II Classe NYHA cod. per analogia 6442 41-50% stimata 40% 2. BPCO - Cod. per analogia 6407 (45%) - stimata 45%;
3. EPATOPATIA ALCOLICA CRONICA cod. per analogia 6424 (51%) stimata 51% 4. INSUFFICIENZA VENOSA ARTI INFERIORI cod. per analogia 6101 (10%) stimata 10% 5. SPONDILOARTROSI con discopatie Persona_2
RO SX - Cod. per analogia 7010 (30-40%) stimata 40% 6.
DI TIPO MISTO Cod. 4005 valutata su tabella Parte_2 ipoacusia 46%”. La stessa, ha quindi concluso che, sulla base della Formula di Balthazard,
“le suddette patologie configurano una invalidità nella misura del 100% e affliggono il sig. sin dalla data della domanda amministrativa, producendo pertanto sin da allora un Pt_1 grado di invalidità non inferiore all'80%. Ergo, stabilite infermità e decorrenza, si ribadisce che in virtù di quanto su esposto il periziato è da considerarsi invalido con capacità di lavoro confacenti alle sue attitudini ridotte in modo permanente secondo i criteri stabiliti dall'art.1 comma 1 legge 222/84; le stesse, consolidate alla data di decorrenza stabilita, per le loro peculiarità pregiudicano notevolmente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.”. Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Peraltro, in assenza di osservazioni critiche alla consulenza ed essendo documentalmente provati i concorrenti requisiti costitutivi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al Parte_1 riconoscimento e alla liquidazione a cura dell' della pensione di CP_1 vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, n.8, d.lgs. 503/92.
3. Quanto alla decorrenza, deve essere applicato il principio dello slittamento previsto dal dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come invocato dall' CP_1
Sul punto, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide integralmente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. CP_1 CP_1 CP_1 4 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (cfr., in termini, Cass. n. 29191/2018, confermata di recente da Cass. n. 2382/2020). Ancora più di recente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1931/2021 ha ritenuto che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia”. Pertanto, considerato che il possesso di tutti i requisiti di legge (contributivo, anzianità anagrafica e grado di invalidità) per potere accedere al beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, risulta maturato alla data del 27.04.2023, l'anticipazione della pensione di vecchiaia andrà liquidata dalla data corrispondente alla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti, seguono la soccombenza dell' resistente, CP_1 così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia a far data dalla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa (27.04.2023), oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 che sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 18 dicembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano