CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore L'avvocato PERFETTO GIUSEPPE in difesa di MU LU dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3524 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 5 marzo 2022 del GIP del Tribunale di Pesaro applicativa della misura della custodia in carcere a carico del ricorrente in relazione alla rapina avvenuta il 22 agosto 2020. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato MU Lucio, con l'Avv. GI RF. 2.1. Con l'unico motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria e alla mancata valutazione della memoria depositata in udienza. Secondo la difesa, il fatto di essere stato in vacanza con gli autori materiali della rapina sarebbe elemento assolutamente generico posto che il ricorrente sarebbe rimasto nel luogo di villeggiatura anche in compagnia di altri soggetti estranei. Indimostrata sarebbe la partecipazione alla cena precedente ai fatti e comunque tale circostanza risulterebbe irrilevante posto che i partecipanti alla cena erano quattro mentre i rapinatori erano tre. Irrilevante sarebbe l'aggancio delle celle dell'utenza telefonica utilizzata dal ricorrente in luoghi e tempi compatibili con la rapina a causa sfasature temporali tra gli esiti del GPS dell'automobile e gli esiti dei tabulati telefonici. Ancora, irrilevanti sarebbero i passaggi, precedenti e successivi e relativi a luoghi diversi, ritenuti compatibili con la rapina, perché troppo distanti nel tempo dal fatto criminoso. Nemmeno sarebbe dimostrato che il telefono fosse in uso esclusivo al Musella perché tale utenza era stata utilizzata per le prenotazioni alberghiere fatte da altri soggetti. Assorbente sarebbe infine la considerazione che nessuno abbia riconosciuto il ricorrente nonostante le marcate caratteristiche fisiche di quest'ultimo in quanto avente tatuaggi sul volto e alto circa 192 cm. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria depositata il 4/10/2022 il difensore dell'imputato ha ulteriormente argomentato i medesimi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 1.1. Sussiste motivazione adeguata e congrua in relazione ai profili afferenti alla partecipazione a supporto della rapina. Logica e lineare appare la considerazione degli esiti dei tabulati telefonici in relazione ai dati del GPS dell'automobile posto che i dati estratti nell'uno e nell'altro caso risultano sostanzialmente sovrapponibili. Nemmeno il ricorrente è stato in grado di fornire 2 una spiegazione alternativa a un percorso che appare corrispondere a quello seguito - peraltro in ora notturna - dalle persone offese. Per altro verso, la presenza di marginali difformità negli orari non appare tale da incidere sulla portata dimostrativa degli elementi valorizzati nella ricostruzione giudiziale. La stessa formulazione del motivo di ricorso risulta non solo fattuale ma soprattutto ispirata ad una logica artatamente parcellizzata ed atomistica tesa a svalutare la qualificante presenza di spostamenti avvenuti prima, durante e dopo la rapina e coerenti alla commissione della rapina stessa. Irrilevante il fatto che il ricorrente non sia stato riconosciuto dalle persone offese o da altri testimoni potendosi ritenere lo stesso impegnato in un ruolo di supporto. Del tutto congrua e logica risulta infine la motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità dell'utenza telefonica. Secondo la ricostruzione giudiziale, il ricorrente disponeva del telefono cellulare prima e dopo la rapina. Il fatto che abbia temporaneamente ceduto l'utenza per le prenotazioni alberghiere che lo vedevano interessato appare al più testimoniare una condotta assolutamente occasionale e non continuativa. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Considliere estensore Il Pre " nte
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore L'avvocato PERFETTO GIUSEPPE in difesa di MU LU dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3524 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 5 marzo 2022 del GIP del Tribunale di Pesaro applicativa della misura della custodia in carcere a carico del ricorrente in relazione alla rapina avvenuta il 22 agosto 2020. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato MU Lucio, con l'Avv. GI RF. 2.1. Con l'unico motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria e alla mancata valutazione della memoria depositata in udienza. Secondo la difesa, il fatto di essere stato in vacanza con gli autori materiali della rapina sarebbe elemento assolutamente generico posto che il ricorrente sarebbe rimasto nel luogo di villeggiatura anche in compagnia di altri soggetti estranei. Indimostrata sarebbe la partecipazione alla cena precedente ai fatti e comunque tale circostanza risulterebbe irrilevante posto che i partecipanti alla cena erano quattro mentre i rapinatori erano tre. Irrilevante sarebbe l'aggancio delle celle dell'utenza telefonica utilizzata dal ricorrente in luoghi e tempi compatibili con la rapina a causa sfasature temporali tra gli esiti del GPS dell'automobile e gli esiti dei tabulati telefonici. Ancora, irrilevanti sarebbero i passaggi, precedenti e successivi e relativi a luoghi diversi, ritenuti compatibili con la rapina, perché troppo distanti nel tempo dal fatto criminoso. Nemmeno sarebbe dimostrato che il telefono fosse in uso esclusivo al Musella perché tale utenza era stata utilizzata per le prenotazioni alberghiere fatte da altri soggetti. Assorbente sarebbe infine la considerazione che nessuno abbia riconosciuto il ricorrente nonostante le marcate caratteristiche fisiche di quest'ultimo in quanto avente tatuaggi sul volto e alto circa 192 cm. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria depositata il 4/10/2022 il difensore dell'imputato ha ulteriormente argomentato i medesimi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 1.1. Sussiste motivazione adeguata e congrua in relazione ai profili afferenti alla partecipazione a supporto della rapina. Logica e lineare appare la considerazione degli esiti dei tabulati telefonici in relazione ai dati del GPS dell'automobile posto che i dati estratti nell'uno e nell'altro caso risultano sostanzialmente sovrapponibili. Nemmeno il ricorrente è stato in grado di fornire 2 una spiegazione alternativa a un percorso che appare corrispondere a quello seguito - peraltro in ora notturna - dalle persone offese. Per altro verso, la presenza di marginali difformità negli orari non appare tale da incidere sulla portata dimostrativa degli elementi valorizzati nella ricostruzione giudiziale. La stessa formulazione del motivo di ricorso risulta non solo fattuale ma soprattutto ispirata ad una logica artatamente parcellizzata ed atomistica tesa a svalutare la qualificante presenza di spostamenti avvenuti prima, durante e dopo la rapina e coerenti alla commissione della rapina stessa. Irrilevante il fatto che il ricorrente non sia stato riconosciuto dalle persone offese o da altri testimoni potendosi ritenere lo stesso impegnato in un ruolo di supporto. Del tutto congrua e logica risulta infine la motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità dell'utenza telefonica. Secondo la ricostruzione giudiziale, il ricorrente disponeva del telefono cellulare prima e dopo la rapina. Il fatto che abbia temporaneamente ceduto l'utenza per le prenotazioni alberghiere che lo vedevano interessato appare al più testimoniare una condotta assolutamente occasionale e non continuativa. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Considliere estensore Il Pre " nte