Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2016, n. 1408
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Sentenza 17 novembre 2016

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In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve disporre che il procedimento si svolga in udienza pubblica qualora il proposto ne faccia richiesta, non essendo tuttavia necessario che di tale facoltà sia dato un previo avviso. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della conformità della normativa interna ai parametri dell'art. 6 CEDU, è sufficiente assicurare la previsione del diritto dell'interessato a richiedere che il procedimento applicativo si svolga in udienza pubblica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2016, n. 1408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1408
    Data del deposito : 17 novembre 2016

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