Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve disporre che il procedimento si svolga in udienza pubblica qualora il proposto ne faccia richiesta, non essendo tuttavia necessario che di tale facoltà sia dato un previo avviso. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della conformità della normativa interna ai parametri dell'art. 6 CEDU, è sufficiente assicurare la previsione del diritto dell'interessato a richiedere che il procedimento applicativo si svolga in udienza pubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2016, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
0 140 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1567/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE N. 22795/2016 SILVANA DE BERARDINIS CARLO ZAZA Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NT nato il [...] a [...] avverso il decreto del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; @ RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data il 04/03/2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto del 16/02/2015 con il quale il Tribunale di Trapani aveva applicato ad NT ET la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni.
2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione NT ET, attraverso il difensore avv. G. Caracci, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 7, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 e violazione dell'art. 6 CE in relazione al mancato avviso al proposto della possibilità di chiedere lo svolgimento del procedimento in udienza pubblica in primo grado. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 4 d. lgs. n. 159 del 2011 per mancanza dei presupposti di legge che potevano far considerare il proposto soggetto destinatario della misura di prevenzione: a fronte della produzione di buste paga, comunicazioni di assunzione e di pagamento dell'indennità di disoccupazione, la Corte di appello ha ritenuto non smentito il quadro di pericolosità, violando i criteri legali di identificazione dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione e facendo illegittimamente riferimento a denunce senza considerare che ET è stato sottoposto alla sorveglianza speciale fino al 2008 e, di conseguenza, potevano assumere rilievo solo le condotte successive, che denotano sporadiche e casuali frequentazioni con pregiudicati e non hanno mai determinato alcuna condanna, neppure in primo grado.
3. Con requisitoria scritta del 27/06/2016, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Filippi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo non è fondato. Premesso che il ricorrente neppure deduce di aver chiesto che il procedimento si svolgesse, dinanzi al tribunale, nelle forme dell'udienza pubblica, l'avviso a comparire in udienza nei confronti della persona proposta per 2 l'applicazione di una misura di prevenzione deve necessariamente indicare, anche successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 159 del 2011, il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile (Sez. 1, n. 35767 del 05/07/2013 - dep. 29/08/2013, Bellini, Rv. 256751). L'art. 7 d. lgs. n. 159 cit. si limita poi a prevedere che il presidente dispone lo svolgimento del procedimento in udienza pubblica quando l'interessato ne faccia richiesta, senza stabilire che l'avviso debba far riferimento a tale facoltà: disciplina, questa, del tutto in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previgente disciplina nella parte in cui non consentiva che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica, così uniformando l'ordinamento interno all'art. 6, par. 1, CE. Rilievo, questo, confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU che ravvisa la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione nella possibilità che il giudizio sul merito si svolga a porte chiuse «in virtù di una norma generale e assoluta, senza che la persona soggetta a giurisdizione abbia la possibilità di sollecitare una pubblica udienza facendo valere la particolarità della sua causa»>, sicché la conformità della disciplina interna a quella convenzionale è assicurata in presenza di una normativa in cui «salvo circostanze del tutto eccezionali, la persona soggetta a giurisdizione deve almeno avere la possibilità di domandare la tenuta di dibattimenti pubblici» (Corte EDU, seconda sezione, 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia, n. 36; conf. ex plurimis, seconda sezione, 10/04/2012, Lorenzetti c. Italia;
seconda sezione, 02/02/2010, Leone c. Italia), possibilità pienamente garantita dalla normativa vigente. Del resto, con riferimento alla sentenza n. 93 del 2010 sopra citata, questa Corte ha avuto modo di affermare che l'esercizio da parte del proposto del diritto allo svolgimento del procedimento applicativo in udienza pubblica, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza, non comporta, qualora la relativa richiesta sia stata proposta dopo la fissazione dell'udienza camerale, l'obbligo di rinnovare la citazione con le modalità del rito dibattimentale, ma soltanto quello di rendere pubblica l'udienza già fissata (Sez. 5, n. 7800 del 17/11/2011 - dep. 28/02/2012, Casucci e altri, Rv. 251716), il che conferma, anche con riguardo alla disciplina anteriore al d. lgs. n. 159 del 2011, il rilievo circa la sufficienza della previsione del diritto dell'interessato di chiedere la pubblica udienza davanti ai tribunali e alle corti di appello a garantire la conformità del nostro ordinamento alla CE (Corte cost., sentenza n. 80 del 2011). 3 3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. In premessa, giova ribadire che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013 - dep. 21/08/2013, Cardone e altri, Rv. 256263). La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata di recente valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). E' immune da siffatti decreto impugnato, che ha dato conto della sussistenza del presupposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 1, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 159 del 2011, richiamando una pluralità di dati conoscitivi: i contatti con l'ambiente del commercio illecito di sostanze stupefacenti (desunti dalle circostanze di fatto accertate da una sentenza di assoluzione di ET dal reato di cessione illegale di sostanze stupefacenti), le allarmanti manifestazioni di violenza e minaccia tali da mettere a repentaglio la sicurezza pubblica (collegate alle denunce risalenti al periodo settembre 2009 ottobre 2013 - provenienti - da soggetti di sicura attendibilità, specificamente indicati dal decreto di primo grado nel sindaco, nel preside dell'istituto scolastico del figlio, nei carabinieri), 4 nel procedimento per maltrattamenti in famiglia in forza di accuse non smentite in sede penale. A fronte della motivazione resa dalla Corte distrettuale, il ricorso, oltre ad omettere il puntuale confronto critico con il provvedimento impugnato (che, in particolare, non ha mancato di considerare, nel quadro delineato dagli elementi richiamati, l'assenza di pronunce di condanna nel periodo successivo alla scadenza della misura di prevenzione già adottata nei confronti del proposto), fa leva sulla documentazione comunque esaminata dalla Corte di appello relativa a redditi percepiti da ET, articolando, in buona sostanza, censure (sostanzialmente, di merito) all'evidenza inidonee a dar corpo a vizi sindacabili in questa sede.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/11/2016. Il Consigliere estensore Angel Чори Il Presiden te DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 12 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Carmela Manning or jouse 04 мн 5