Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6963 del 2025, proposto da
NN NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 35b;
contro
Ministero della Giustizia, Corte D'Appello Milano, Corte D'Appello di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla diciottesima Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta Sottocommissione del 31.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Corte D'Appello di Milano e della Corte D'Appello di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa NN NI ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla diciottesima Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta Sottocommissione del 31.1.2025: il tutto in conseguenza del giudizio di 15/30 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto civile (“ ZI affida a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde, che è da tempo affetto da numerose infiltrazioni. ZI nomina Sempronio direttore dei lavori, con compiti sia di progettazione che di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Le parti concordano che la fornitura dei materiali sia a carico del committente ZI. Al termine dei lavori si verifica che le infiltrazioni persistono a causa di un difetto del materiale fornito nonché di vizi di progettazione ed esecuzione. ZI si rivolge al proprio legale per ottenere, da chi spetta, il ripristino dell'opera conformemente alle regole dell'arte, nonché il risarcimento del danno sofferto per il perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni. Il candidato, assunte le vesti del legale di ZI, rediga l'atto più adeguato per tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, DELL’ART. 46, CO. 5, DELLA L. N. 247/2012 E DELL’ART. 23, CO. 5, DEL R.D. N. 37/1934, ANCHE IN RELAZIONE AI CRITERI PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI CUI AL VERBALE N. 2 DEL 5.12.2024 DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2024. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST .”.
In prima battuta, la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione correlato all’espressione soltanto di un voto numerico, e ciò sull’assunto che “ l’art. 46, co. 5, della l. n. 247/2012, laddove prevede che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”, pur avendo subito un differimento della sua applicazione, esprime comunque una precisa scelta del legislatore nel senso di richiedere una motivazione ulteriore rispetto al solo voto numerico ” (cfr. pag. 4); cosicché, “ la mancata esplicitazione delle ragioni sottese al giudizio negativo rende impossibile verificare se la commissione abbia effettivamente valutato l’elaborato sulla base dei criteri predeterminati oppure se abbia invece agito in modo arbitrario ” (cfr. pag. 6).
2°) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, ANCHE IN RELAZIONE AI CRITERI PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI CUI AL VERBALE N. 2 DEL 5.12.2024 DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2024. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST ”.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto di voler “ censurare e dimostrare, anche per il tramite di apposito parere pro veritate allegato (…) quale principio di prova della palese inattendibilità e del contrasto tra le valutazioni operate dallo stesso organo esaminatore, oltre che della corrispondenza dell’elaborato ai criteri di valutazione, la sussistenza del lamentato vizio del processo logico nel quale la commissione è incorsa esprimendo il contestato giudizio negativo ” (cfr. pag. 9).
Ha, quindi, dedotto che il proprio elaborato “ presenta, tanto sotto il profilo dell’individuazione, della successione e dell’approfondimento degli argomenti svolti, quanto sotto il profilo del rispetto dei requisiti formali dell’atto e della chiarezza e dell’efficacia espositiva, pregio quantomeno analogo (se non addirittura superiore) ai quattro elaborati comparativamente esaminati (…), che sono stati positivamente valutati dalla commissione ottenendo votazioni di gran lunga più alte ” (cfr. pag. 12).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, unitamente alla Corte D'Appello di Milano ed alla Corte D'Appello di Roma (13.6.2025), che, nella memoria depositata il 26.6.2025, si è motivatamente opposto ai motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 3799 del 10 luglio 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
L’art. 10 (rubricato “ proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia ”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “ all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni” ” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “ per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, cioè dal 18.1.2013, “ l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Pertanto, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova applicazione nella sessione oggetto del contendere.
Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n. 175).
Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha (risalentemente) ribadito che “ è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice ”; ed ha sottolineato che “ il detto criterio (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa ”.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “ il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “ a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”).
La chiarezza del quadro di diritto positivo esclude di poter ravvisare profili di illegittimità costituzionale e, addirittura, di prendere in esame la disapplicazione della vigente disciplina legislativa in tema di concorsi.
Infine, neppure possono essere condivise le doglianze relative alla pregevolezza dell’elaborato svolto dalla ricorrente, ancorché avvalorato dal parere legale allegato in atti, in merito al quale, nondimeno, occorre richiamare l’orientamento secondo cui “ quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia) è consolidato, infatti, l’indirizzo, dal quale non si intravede plausibile ragione per discostarsi, circa la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia de qua ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743).
Anche perché, non ultimo, sussistono elementi che oggettivamente confutano le conclusioni tratte nel predetto parere.
La ricorrente, infatti, si è limitata ad illustrare la disciplina generale sugli “ obblighi gravanti sull’appaltatore ex art. 1655 c.c. ”; su “ l’obbligo dell’appaltatore di garantire il committente per le difformità e i vizi dell’opera (artt. 1667 e 1668 c.c.) ”; su “ l’obbligo dell’appaltatore di denunciare i difetti della materia (art. 1663 c.c. ”; e su “ gli obblighi del direttore dei lavori ”; concludendo per la responsabilità solidale tra l’appaltatore e il direttore dei lavori.
È stato, di contro, omesso il richiamo al fondamento di responsabilità dell’appaltatore, da correlare al mancato dispetto delle condizioni stabilite nel contratto e, in particolare, all’obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte, come previsto dall’art. 1662 del codice civile: norma da leggere ed applicare in combinato disposto con l’art. 1176 del codice civile, cui la ricorrente ha omesso qualsiasi riferimento, che al comma 2 delinea l’obbligo di diligenza professionale (“ nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ”).
Parimenti deficitario è da ritenere il profilo riguardante il contenuto della prestazione del direttore dei lavori, che nella sostanza sarebbe rimasta inadempiuta, ossia l’osservanza di un obbligo di controllo che deve estendersi a ogni fase della realizzazione dell’opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali e alla corretta esecuzione delle tecniche costruttive.
Non ultimo, è difettata nell’elaborato della ricorrente la quantificazione del danno richiesto.
Il che, ad avviso del Collegio, depone per la legittimità del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice ed articolato da quest’ultima, tra l’altro, sui preventivi criteri elaborati nella riunione del 5.12.2024, tra i quali, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati, la “ 3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali ” e la “ 4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
L’assenza di elementi che possano confutare in modo attendibile il giudizio di insufficienza attribuito dalla commissione esaminatrice in coerenza con i preventivi parametri di vaglio tecnico-giuridico, nella specie pienamente applicati, rende, da ultimo, infondato il rilievo di disparità di trattamento, posto che - come ha da tempo statuito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3855; id. 23 maggio 2016, n. 2110) - “ non è condivisibile l’approccio di fondo “atomistico” con il quale la parte appellante ha isolato ciascuna delle carenze e insufficienze evidenziate dalla Commissione, per poi procedere a raffronto di essa con quanto sul punto contenuto nelle prove di altri candidati ed inferirne un giudizio di asserita identità degli elaborati sotto tale profilo: infatti, è evidente che la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso ”.
Senza contare che parte ricorrente non ha provato alcuna identità tra il proprio elaborato e gli altri indicati, omettendo addirittura di precisare se si trattasse, o meno, di compiti corretti dalla medesima sottocommissione (profilo in merito al quale occorre considerare che, ad avviso della giurisprudenza, “ non è fondata la censura di disparità di trattamento fra le diverse sottocommissioni di esame, che è esposta in termini del tutto generici e comunque non sarebbe giuridicamente apprezzabile dal momento che ciascuna delle commissioni ha operato secondo i criteri che si è legittimamente dato (sentenze n. 11/2017, n. 5726/2017, n. 5742/2017) ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 5996).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO FA, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO FA |
IL SEGRETARIO