Articolo 18 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 17Articolo 19
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14 aprile 1987
Art. 18. 1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , le parole: "direttamente esercitati", sono sostituite dalle parole: "esercitati in regime di esclusiva".
2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467 , e' sostituito dal seguente:
"Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a. e delle societa' dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato".
Note all'art. 18:
- Il testo del primo comma dell'art. 19 della legge n. 25/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 17), per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467 , e' soppressa la facolta' per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a. - attivita' e servizi di natura industriale e commerciale, esercitati in regime di esclusiva".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 467/1982 (Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dall'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. detenuta dall'EFIM, e' trasferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali, verso corrispettivo del suo valore determinato secondo le risultanze del bilancio di funzionamento alla data del giorno precedente il trasferimento azionario, ed approvato dai competenti organi statutari.
Le azioni dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in apposito conto patrimoniale ed i relativi dividenti sono riscossi e versati al bilancio di entrata dell'Amministrazione medesima, previa acquisizione del corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato.
L'ATI S.p.a. oltre alle attivita' costituenti l'attuale oggetto sociale, e' autorizzata a svolgere le stesse attivita' ed altre ad essa collegate da vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarita', anche attraverso partecipazioni societarie, in Italia ed all'estero.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a concorrere ad eventuali aumenti di capitale dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attivita' immobiliari iscritte nei conti patrimoniali ed a conferire attraverso specifiche convenzioni, attivita' e servizi di natura industriale e commerciale.
La commercializzazione del sale sara' effettuata dall'ATI mediante costituzione di apposita societa' per azioni, alla quale partecipano aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico.
Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a. e delle societa' dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato.
Per la riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un programma di ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di tale societa', e' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1982 e lire 10 miliardi per l'anno 1983".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987