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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7209 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11186/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11186/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. LOMARTIRE CHRISTIAN ( Parte_1 C.F._1 VIA SANTA CLOTILDE 26 20861 BRUGHERIO;
Per l'avv. PAGANUZZI FRANCESCO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11186/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LOMARTIRE Parte_1 P.IVA_1 CHRISTIAN ( VIA SANTA CLOTILDE 26 20861 BRUGHERIO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 PAGANUZZI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BOCCONI, 9 CP_1 presso il difensore avv. PAGANUZZI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2023, ha impugnato la delibera Parte_1 dell'assemblea ordinaria del , assunta il 27 ottobre 2022, nella Controparte_2 parte relativa all'approvazione del consuntivo della gestione 2021/2022. L'attrice ha contestato in particolare le voci relative a: a) spese per pulizie e custodia;
b) spese di illuminazione delle scale;
c) spese per stampati e cancelleria, lamentandone l'erronea ripartizione e l'ingiustificatezza.
Il si è costituito chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda CP_1 per difetto di interesse ad agire, e in subordine il rigetto della stessa per infondatezza nel merito. Le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, e il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non può essere accolto
L'eccezione del sulla carenza di interesse ad agire è fondata. CP_1 L'interesse ad agire, condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., richiede un pregiudizio attuale, concreto pagina 2 di 5 e giuridicamente apprezzabile derivante dall'atto impugnato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9.3.2017 n. 6128; Cass.
4.8.2016 n. 16321), il condomino che contesta la ripartizione delle spese deve allegare e provare un danno economico personale rilevante.
Nel caso di specie, si è limitata a contestare la ripartizione delle spese senza Parte_1 produrre alcun documento (bilanci, dati patrimoniali, flussi finanziari) da cui possa desumersi l'incidenza negativa delle voci in contestazione sulla propria situazione economica, nonostante sia pacificamente società di rilevanti dimensioni e solidità economica. Il mero disaccordo sulla ripartizione, in assenza di prova di un effettivo pregiudizio, non legittima l'impugnazione della delibera assembleare.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
In via gradata: infondatezza nel merito
Anche a voler ritenere ammissibile l'impugnazione, la stessa risulta comunque infondata sotto ogni profilo di diritto e di fatto.
Sulla pretesa erroneità nella ripartizione delle spese di pulizia, custodia e illuminazione
L'attrice sostiene di non dover partecipare alle spese di pulizia e portierato, nonché a quelle relative all'illuminazione delle scale, in quanto le unità immobiliari di sua proprietà – ubicate al piano terreno e al primo interrato del “corpo basso” – avrebbero ingressi autonomi e sarebbero di fatto autonome rispetto all'uso delle parti comuni.
Tale tesi è infondata.
In primo luogo, come chiaramente emerge dalla planimetria catastale prodotta in giudizio (doc. 008 del , le unità di proprietà di sono in parte accessibili anche dalle scale CP_1 Parte_1 condominiali e dal cortile comune. Esse pertanto non sono del tutto autonome rispetto alle parti comuni, e restano comunque strutturalmente inserite nel complesso edilizio. In particolare, le scale e il vano androne costituiscono un elemento strutturale necessario alla configurazione stessa del fabbricato come edificio condominiale, in quanto indispensabili per accedere al tetto e agli altri spazi tecnici comuni, i quali sono funzionali anche alla conservazione delle unità dell'attrice (Cass. civ., sez. II, 20.4.2017 n. 9986; Cass. 10.7.2007 n. 15444).
In secondo luogo – e soprattutto – il criterio di riparto delle spese condominiali è stabilito in modo vincolante dal Regolamento condominiale contrattuale, espressamente accettato da nei propri Pt_1 titoli di acquisto. L'art. 8 del Regolamento prevede che:
“Tutti i condomini devono contribuire alle spese di conservazione e manutenzione, anche riguardanti la comodità e il decoro degli enti comuni e a tutte quelle spese straordinarie preventivamente approvate dall'Assemblea a norma dell'art. 1120 c.c.”
La clausola è chiara e non ammette deroghe unilaterali: tutti i condomini, senza distinzione in base al godimento effettivo, sono tenuti a partecipare alle spese, comprese quelle relative a servizi generali quali la pulizia, l'illuminazione e la portineria. La nozione di “comodità” include le spese per garantire la funzionalità, fruibilità e sicurezza degli spazi comuni, a beneficio dell'intero edificio. pagina 3 di 5 Per giurisprudenza consolidata, un regolamento contrattuale può derogare ai criteri legali di cui all'art. 1123 c.c., e la sua vincolatività deriva dall'accettazione espressa da parte degli acquirenti (Cass. civ., sez. II, 4.8.2016 n. 16321; Cass. 17.1.2003 n. 641). Ne consegue che l'art. 1123 c.c., cui si appella l'attrice, non trova applicazione nel caso di specie, essendo stato sostituito da pattuizioni convenzionali, come espressamente consentito dalla legge.
Inoltre, anche sotto il profilo sostanziale, le spese contestate (portierato, pulizia, illuminazione) sono servizi indivisibili e a beneficio comune, che l'assemblea ha regolarmente approvato. L'eventuale godimento differenziato non rileva in presenza di una disciplina convenzionale uniforme.
Da rilevare, infine, che la censura relativa alla voce di costo per il portierato, inserita nell'atto di citazione, non era stata avanzata nella domanda di mediazione. Di conseguenza, la relativa domanda deve ritenersi improcedibile ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, per mancato esperimento della condizione di procedibilità.
Sulla contestazione delle spese per stampati e cancelleria
Quanto alla voce “stampati e cancelleria”, l'attrice si limita a definirla “eccessiva” e “non giustificata”, lamentando l'assenza di documentazione probatoria a corredo. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che l'amministratore aveva predisposto il consuntivo in modo conforme alla prassi contabile e che tale consuntivo è stato approvato dall'assemblea, con modifiche migliorative per l'attrice stessa (ad esempio, l'esclusione dei costi legali dal carico generale).
L'attrice, in luogo di attivarsi per esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 1130-bis c.c. (visione dei giustificativi presso lo studio dell'amministratore), si è limitata ad inviare un'e-mail e non ha mai formalizzato alcuna richiesta di visione documentale nei termini previsti dalla legge. In assenza di una simile richiesta, non sussiste alcun obbligo dell'amministratore di trasmettere i giustificativi via PEC o altro mezzo (cfr. Trib. Roma, 26.4.2019). La doglianza, dunque, si rivela priva di fondamento giuridico e sfornita di specificità.
In definitiva, tutti i motivi di impugnazione sono infondati o improcedibili, e la delibera impugnata risulta regolarmente assunta, conforme al Regolamento condominiale e ai principi di legge.
In conclusione il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4200,00 per Controparte_1 onorari ed € 30.00 per spese , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 settembre 2025
pagina 4 di 5 Il giudice
Dott Paola Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11186/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. LOMARTIRE CHRISTIAN ( Parte_1 C.F._1 VIA SANTA CLOTILDE 26 20861 BRUGHERIO;
Per l'avv. PAGANUZZI FRANCESCO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11186/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LOMARTIRE Parte_1 P.IVA_1 CHRISTIAN ( VIA SANTA CLOTILDE 26 20861 BRUGHERIO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 PAGANUZZI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BOCCONI, 9 CP_1 presso il difensore avv. PAGANUZZI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2023, ha impugnato la delibera Parte_1 dell'assemblea ordinaria del , assunta il 27 ottobre 2022, nella Controparte_2 parte relativa all'approvazione del consuntivo della gestione 2021/2022. L'attrice ha contestato in particolare le voci relative a: a) spese per pulizie e custodia;
b) spese di illuminazione delle scale;
c) spese per stampati e cancelleria, lamentandone l'erronea ripartizione e l'ingiustificatezza.
Il si è costituito chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda CP_1 per difetto di interesse ad agire, e in subordine il rigetto della stessa per infondatezza nel merito. Le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, e il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non può essere accolto
L'eccezione del sulla carenza di interesse ad agire è fondata. CP_1 L'interesse ad agire, condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., richiede un pregiudizio attuale, concreto pagina 2 di 5 e giuridicamente apprezzabile derivante dall'atto impugnato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9.3.2017 n. 6128; Cass.
4.8.2016 n. 16321), il condomino che contesta la ripartizione delle spese deve allegare e provare un danno economico personale rilevante.
Nel caso di specie, si è limitata a contestare la ripartizione delle spese senza Parte_1 produrre alcun documento (bilanci, dati patrimoniali, flussi finanziari) da cui possa desumersi l'incidenza negativa delle voci in contestazione sulla propria situazione economica, nonostante sia pacificamente società di rilevanti dimensioni e solidità economica. Il mero disaccordo sulla ripartizione, in assenza di prova di un effettivo pregiudizio, non legittima l'impugnazione della delibera assembleare.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
In via gradata: infondatezza nel merito
Anche a voler ritenere ammissibile l'impugnazione, la stessa risulta comunque infondata sotto ogni profilo di diritto e di fatto.
Sulla pretesa erroneità nella ripartizione delle spese di pulizia, custodia e illuminazione
L'attrice sostiene di non dover partecipare alle spese di pulizia e portierato, nonché a quelle relative all'illuminazione delle scale, in quanto le unità immobiliari di sua proprietà – ubicate al piano terreno e al primo interrato del “corpo basso” – avrebbero ingressi autonomi e sarebbero di fatto autonome rispetto all'uso delle parti comuni.
Tale tesi è infondata.
In primo luogo, come chiaramente emerge dalla planimetria catastale prodotta in giudizio (doc. 008 del , le unità di proprietà di sono in parte accessibili anche dalle scale CP_1 Parte_1 condominiali e dal cortile comune. Esse pertanto non sono del tutto autonome rispetto alle parti comuni, e restano comunque strutturalmente inserite nel complesso edilizio. In particolare, le scale e il vano androne costituiscono un elemento strutturale necessario alla configurazione stessa del fabbricato come edificio condominiale, in quanto indispensabili per accedere al tetto e agli altri spazi tecnici comuni, i quali sono funzionali anche alla conservazione delle unità dell'attrice (Cass. civ., sez. II, 20.4.2017 n. 9986; Cass. 10.7.2007 n. 15444).
In secondo luogo – e soprattutto – il criterio di riparto delle spese condominiali è stabilito in modo vincolante dal Regolamento condominiale contrattuale, espressamente accettato da nei propri Pt_1 titoli di acquisto. L'art. 8 del Regolamento prevede che:
“Tutti i condomini devono contribuire alle spese di conservazione e manutenzione, anche riguardanti la comodità e il decoro degli enti comuni e a tutte quelle spese straordinarie preventivamente approvate dall'Assemblea a norma dell'art. 1120 c.c.”
La clausola è chiara e non ammette deroghe unilaterali: tutti i condomini, senza distinzione in base al godimento effettivo, sono tenuti a partecipare alle spese, comprese quelle relative a servizi generali quali la pulizia, l'illuminazione e la portineria. La nozione di “comodità” include le spese per garantire la funzionalità, fruibilità e sicurezza degli spazi comuni, a beneficio dell'intero edificio. pagina 3 di 5 Per giurisprudenza consolidata, un regolamento contrattuale può derogare ai criteri legali di cui all'art. 1123 c.c., e la sua vincolatività deriva dall'accettazione espressa da parte degli acquirenti (Cass. civ., sez. II, 4.8.2016 n. 16321; Cass. 17.1.2003 n. 641). Ne consegue che l'art. 1123 c.c., cui si appella l'attrice, non trova applicazione nel caso di specie, essendo stato sostituito da pattuizioni convenzionali, come espressamente consentito dalla legge.
Inoltre, anche sotto il profilo sostanziale, le spese contestate (portierato, pulizia, illuminazione) sono servizi indivisibili e a beneficio comune, che l'assemblea ha regolarmente approvato. L'eventuale godimento differenziato non rileva in presenza di una disciplina convenzionale uniforme.
Da rilevare, infine, che la censura relativa alla voce di costo per il portierato, inserita nell'atto di citazione, non era stata avanzata nella domanda di mediazione. Di conseguenza, la relativa domanda deve ritenersi improcedibile ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, per mancato esperimento della condizione di procedibilità.
Sulla contestazione delle spese per stampati e cancelleria
Quanto alla voce “stampati e cancelleria”, l'attrice si limita a definirla “eccessiva” e “non giustificata”, lamentando l'assenza di documentazione probatoria a corredo. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che l'amministratore aveva predisposto il consuntivo in modo conforme alla prassi contabile e che tale consuntivo è stato approvato dall'assemblea, con modifiche migliorative per l'attrice stessa (ad esempio, l'esclusione dei costi legali dal carico generale).
L'attrice, in luogo di attivarsi per esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 1130-bis c.c. (visione dei giustificativi presso lo studio dell'amministratore), si è limitata ad inviare un'e-mail e non ha mai formalizzato alcuna richiesta di visione documentale nei termini previsti dalla legge. In assenza di una simile richiesta, non sussiste alcun obbligo dell'amministratore di trasmettere i giustificativi via PEC o altro mezzo (cfr. Trib. Roma, 26.4.2019). La doglianza, dunque, si rivela priva di fondamento giuridico e sfornita di specificità.
In definitiva, tutti i motivi di impugnazione sono infondati o improcedibili, e la delibera impugnata risulta regolarmente assunta, conforme al Regolamento condominiale e ai principi di legge.
In conclusione il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4200,00 per Controparte_1 onorari ed € 30.00 per spese , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 settembre 2025
pagina 4 di 5 Il giudice
Dott Paola Folci
pagina 5 di 5