Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 231
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Sentenza 12 marzo 2025

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Il Tribunale di Rimini, Sezione Unica Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto fisico, appellante, avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione al verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. 157571132, elevato dai Carabinieri in data 18/10/2022. L'appellante ha sollevato tre motivi di gravame: il primo concernente l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla valenza probatoria della valutazione soggettiva degli agenti accertatori e alla qualificazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S. come norma di chiusura; il secondo relativo all'erroneità della sentenza per insufficiente motivazione del verbale di contestazione; il terzo in punto alla mancata contestazione da parte del trasgressore. L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di nullità del verbale. Si è costituita l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell'appellato, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a contestare un atto munito di fede privilegiata e, nel merito, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Rimini ha accolto l'appello, annullando il verbale di contestazione. Il giudice ha ritenuto fondato il secondo motivo di appello, relativo alla carenza di motivazione del verbale, poiché questo si era limitato a riportare il testo della norma violata senza specificare la condotta del trasgressore. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il verbale deve contenere la sommaria esposizione del fatto, a pena di nullità, per garantire il diritto di difesa. Nel caso di specie, il verbale non riportava alcun elemento di fatto accertato dai militari, limitandosi a una valutazione soggettiva. Il giudice ha altresì chiarito che, sebbene il verbale faccia fede privilegiata sui fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, tale fede non si estende ai giudizi valutativi, come quello sulla velocità non adeguata, che possono essere contestati senza querela di falso. Di conseguenza, l'annullamento del verbale per fondatezza del secondo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di appello. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la qualificazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S. come norma di chiusura e la possibilità per gli agenti di rilevarne la violazione, ma ha ribadito la necessità di una descrizione sommaria dei fatti nel verbale. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico della parte appellata, mentre quelle del primo grado sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 231
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 231
    Data del deposito : 12 marzo 2025

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