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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2583/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'ANNA Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELL'ANNA
DIEGO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 383/2023. CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 12 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/09/2023, ha appellato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 383/2023 del 23/05/2023, depositata in Cancelleria in data CP_1
16/06/2023, con cui il primo giudice ha rigettato l'opposizione da lui proposta contro il verbale pagina 1 di 5 di contestazione di violazione del Codice della strada n. 157571132, elevato dai Carabinieri della Stazione di Novafeltria in data 18/10/2022, nulla disponendo quanto alle spese di lite.
A sostegno del gravame, affidato a tre motivi, l'appellante contesta: 1 – l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla valenza probatoria della valutazione soggettiva degli agenti accertatori ed alla qualificazione dell'art. 141 co. 3 C.d.S. come norma di chiusura;
2 –
l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla sufficiente motivazione del verbale di contestazione;
3 – l'erroneità della sentenza in punto alla mancata contestazione da parte del signor Pt_1
Egli ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di n. 383/23 del 23/05/2023, depositata in Cancelleria in data 16/06/2023, - CP_1
verificati i fatti di causa, accertare e dichiarare la nullità del verbale n.157571132, elevato dai
Carabinieri della Stazione di Novafeltria (RN), in data 18/10/2022, con ogni conseguente effetto;
- Con vittoria di spese, onorari e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
2. Fissata udienza di comparizione delle parti, in data 19/02/2024 si è costituita la CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a contestare un atto munito
[...]
di fede privilegiata, e comunque rilevandone l'infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
3. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione orale del 12/03/2025, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Così riassunti i fatti di causa, in ordine logico occorre esaminare con priorità il secondo motivo di appello, con cui la difesa di rileva la nullità del verbale elevato dai Carabinieri sotto il Pt_1
profilo dell'eccessiva genericità della condotta contestata e per la carenza di motivazione, con pregiudizio al diritto di difesa, in quanto i militari accertatori si sarebbero limitati a riportare il testo della presunta norma violata, non specificando quale fosse la condotta del trasgressore.
Tale motivo è fondato.
In proposito occorre premettere che, secondo quanto previsto dall'art. 383, comma 1, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in relazione all'art. 200 C.d.s., “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali
pagina 2 di 5 dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 532 del 15/01/2010; in termini anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 462 del 14/01/2016, secondo cui: “In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata,
e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”).
Ebbene, nel caso di specie, il verbale impugnato ha omesso completamente l'esposizione del fatto contestato, limitandosi a riportare gli estremi e il titolo della norma che si ritiene violata
(nel verbale si legge: “art. 141 c. 3 e c. 8 conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità in centro abitato durante l'orario notturno”).
A parere di questo Giudice, si tratta di una verbalizzazione eccessivamente generica, che non riporta nessuno degli elementi di fatto accertati dai Carabinieri al momento del controllo e sui quali essi hanno fondato la valutazione che la velocità tenuta dal non fosse adeguata Pt_1
all'orario notturno e alla circolazione all'interno del centro abitato.
Il verbale, in particolare, non riporta nessuna delle circostanze successivamente esposte dai
Carabinieri di Novafeltria nell'annotazione dell'attività di indagine redatta il 28/11/2022, depositata dalla Prefettura in primo grado, da cui si evince che gli stessi Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno notato il conducente del veicolo Volkswagen Golf targato
DM827RT procedere attraverso un centro abitato - fiancheggiato da edifici su entrambi i lati, percorso da strisce pedonali, intersezioni stradali sia semaforiche che non, dotato di scarsa illuminazione - senza moderare la velocità e che il rumore della marcia del veicolo, nel silenzio tipico delle ore notturne, ha consentito ai militari di appurare “…non la velocità che facesse ma sicuramente che non moderava la velocità”.
Una descrizione, seppur sintetica, dei fatti avvenuti come percepiti dai Carabinieri doveva necessariamente essere inserita nel verbale di contestazione, così da consentire al soggetto sanzionato di difendersi nel merito, diritto che nel caso di specie non è stato adeguatamente pagina 3 di 5 garantito, senza che la motivazione del provvedimento sanzionatorio possa essere integrata ex post, dall'annotazione redatta dai militari verbalizzanti.
Né, in proposito, può trovare accoglimento l'eccezione svolta dalla Prefettura di CP_1
secondo cui il verbale redatto dai Carabinieri, in quanto atto pubblico, sarebbe munito di fede privilegiata e potrebbe essere contestato solo con la proposizione di querela di falso.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.
Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 25-11-1992 n. 12545;
Cass. 21-9-2006 n. 20441 Cass. 27-10-2008 n. 25844)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 462 del
14/01/2016; di recente v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento”).
Applicando detti principi al caso di specie, deve ritenersi che il verbale impugnato faccia piena prova fino a querela di falso quanto alle circostanze in cui la contestazione è avvenuta e ai fatti avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali verbalizzanti, ma non quanto all'accertamento che il conducente ometteva di regolare la velocità. Tale ultima circostanza è necessariamente frutto di una valutazione espressa dai verbalizzanti in relazione alle condizioni di tempo e di luogo in cui
è avvenuta la circolazione del veicolo e, pertanto, per essere contestata non necessita della querela di falso.
5. Dalla fondatezza del secondo motivo di appello consegue l'annullamento del verbale di contestazione oggetto di causa, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Invero, quanto al primo motivo, appare condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica l'art. 141, comma 3, C.d.s. come norma di chiusura del sistema, che impone l'obbligo di regolare la velocità in ragione di alcune circostanze (tra cui l'orario notturno e pagina 4 di 5 l'attraversamento del centro abitato), nonché laddove riconosce agli agenti accertatori la possibilità di rilevarne la violazione sulla base degli elementi da loro percepiti. Tale considerazione, tuttavia, non esime gli accertatori dall'obbligo di riportare nel verbale, seppure in maniera sommaria, la descrizione di quanto da loro percepito, così da rendere verificabile la correttezza della sanzione irrogata in sede amministrativa e giurisdizionale.
Quanto al terzo motivo di appello, la circostanza che l'odierno appellante non abbia rilasciato dichiarazioni a verbale non può essere intesa come una implicita ammissione di responsabilità in presenza di una contestazione così generica come quella oggetto del caso di specie, tanto più che dagli atti emerge che egli, in occasione dello stesso controllo effettuato dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente (marijuana) e ha ricevuto la contestazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 D.P.R. 309/1990, fattispecie ben più grave della violazione al Codice della strada e verosimilmente idonea ad assorbire la sua attenzione.
6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività effettivamente svolte.
Le spese del primo grado di giudizio devono essere compensate, in mancanza di uno specifico motivo di appello sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 157571132, elevato dai
Carabinieri della Stazione di Novafeltria (RN), in data 18/10/2022;
2. condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre a spese generali,
i.v.a. e c.p.a. di legge.
Rimini, 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2583/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'ANNA Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELL'ANNA
DIEGO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 383/2023. CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 12 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/09/2023, ha appellato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 383/2023 del 23/05/2023, depositata in Cancelleria in data CP_1
16/06/2023, con cui il primo giudice ha rigettato l'opposizione da lui proposta contro il verbale pagina 1 di 5 di contestazione di violazione del Codice della strada n. 157571132, elevato dai Carabinieri della Stazione di Novafeltria in data 18/10/2022, nulla disponendo quanto alle spese di lite.
A sostegno del gravame, affidato a tre motivi, l'appellante contesta: 1 – l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla valenza probatoria della valutazione soggettiva degli agenti accertatori ed alla qualificazione dell'art. 141 co. 3 C.d.S. come norma di chiusura;
2 –
l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla sufficiente motivazione del verbale di contestazione;
3 – l'erroneità della sentenza in punto alla mancata contestazione da parte del signor Pt_1
Egli ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di n. 383/23 del 23/05/2023, depositata in Cancelleria in data 16/06/2023, - CP_1
verificati i fatti di causa, accertare e dichiarare la nullità del verbale n.157571132, elevato dai
Carabinieri della Stazione di Novafeltria (RN), in data 18/10/2022, con ogni conseguente effetto;
- Con vittoria di spese, onorari e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
2. Fissata udienza di comparizione delle parti, in data 19/02/2024 si è costituita la CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a contestare un atto munito
[...]
di fede privilegiata, e comunque rilevandone l'infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
3. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione orale del 12/03/2025, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Così riassunti i fatti di causa, in ordine logico occorre esaminare con priorità il secondo motivo di appello, con cui la difesa di rileva la nullità del verbale elevato dai Carabinieri sotto il Pt_1
profilo dell'eccessiva genericità della condotta contestata e per la carenza di motivazione, con pregiudizio al diritto di difesa, in quanto i militari accertatori si sarebbero limitati a riportare il testo della presunta norma violata, non specificando quale fosse la condotta del trasgressore.
Tale motivo è fondato.
In proposito occorre premettere che, secondo quanto previsto dall'art. 383, comma 1, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in relazione all'art. 200 C.d.s., “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali
pagina 2 di 5 dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 532 del 15/01/2010; in termini anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 462 del 14/01/2016, secondo cui: “In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata,
e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”).
Ebbene, nel caso di specie, il verbale impugnato ha omesso completamente l'esposizione del fatto contestato, limitandosi a riportare gli estremi e il titolo della norma che si ritiene violata
(nel verbale si legge: “art. 141 c. 3 e c. 8 conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità in centro abitato durante l'orario notturno”).
A parere di questo Giudice, si tratta di una verbalizzazione eccessivamente generica, che non riporta nessuno degli elementi di fatto accertati dai Carabinieri al momento del controllo e sui quali essi hanno fondato la valutazione che la velocità tenuta dal non fosse adeguata Pt_1
all'orario notturno e alla circolazione all'interno del centro abitato.
Il verbale, in particolare, non riporta nessuna delle circostanze successivamente esposte dai
Carabinieri di Novafeltria nell'annotazione dell'attività di indagine redatta il 28/11/2022, depositata dalla Prefettura in primo grado, da cui si evince che gli stessi Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno notato il conducente del veicolo Volkswagen Golf targato
DM827RT procedere attraverso un centro abitato - fiancheggiato da edifici su entrambi i lati, percorso da strisce pedonali, intersezioni stradali sia semaforiche che non, dotato di scarsa illuminazione - senza moderare la velocità e che il rumore della marcia del veicolo, nel silenzio tipico delle ore notturne, ha consentito ai militari di appurare “…non la velocità che facesse ma sicuramente che non moderava la velocità”.
Una descrizione, seppur sintetica, dei fatti avvenuti come percepiti dai Carabinieri doveva necessariamente essere inserita nel verbale di contestazione, così da consentire al soggetto sanzionato di difendersi nel merito, diritto che nel caso di specie non è stato adeguatamente pagina 3 di 5 garantito, senza che la motivazione del provvedimento sanzionatorio possa essere integrata ex post, dall'annotazione redatta dai militari verbalizzanti.
Né, in proposito, può trovare accoglimento l'eccezione svolta dalla Prefettura di CP_1
secondo cui il verbale redatto dai Carabinieri, in quanto atto pubblico, sarebbe munito di fede privilegiata e potrebbe essere contestato solo con la proposizione di querela di falso.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.
Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 25-11-1992 n. 12545;
Cass. 21-9-2006 n. 20441 Cass. 27-10-2008 n. 25844)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 462 del
14/01/2016; di recente v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento”).
Applicando detti principi al caso di specie, deve ritenersi che il verbale impugnato faccia piena prova fino a querela di falso quanto alle circostanze in cui la contestazione è avvenuta e ai fatti avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali verbalizzanti, ma non quanto all'accertamento che il conducente ometteva di regolare la velocità. Tale ultima circostanza è necessariamente frutto di una valutazione espressa dai verbalizzanti in relazione alle condizioni di tempo e di luogo in cui
è avvenuta la circolazione del veicolo e, pertanto, per essere contestata non necessita della querela di falso.
5. Dalla fondatezza del secondo motivo di appello consegue l'annullamento del verbale di contestazione oggetto di causa, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Invero, quanto al primo motivo, appare condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica l'art. 141, comma 3, C.d.s. come norma di chiusura del sistema, che impone l'obbligo di regolare la velocità in ragione di alcune circostanze (tra cui l'orario notturno e pagina 4 di 5 l'attraversamento del centro abitato), nonché laddove riconosce agli agenti accertatori la possibilità di rilevarne la violazione sulla base degli elementi da loro percepiti. Tale considerazione, tuttavia, non esime gli accertatori dall'obbligo di riportare nel verbale, seppure in maniera sommaria, la descrizione di quanto da loro percepito, così da rendere verificabile la correttezza della sanzione irrogata in sede amministrativa e giurisdizionale.
Quanto al terzo motivo di appello, la circostanza che l'odierno appellante non abbia rilasciato dichiarazioni a verbale non può essere intesa come una implicita ammissione di responsabilità in presenza di una contestazione così generica come quella oggetto del caso di specie, tanto più che dagli atti emerge che egli, in occasione dello stesso controllo effettuato dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente (marijuana) e ha ricevuto la contestazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 D.P.R. 309/1990, fattispecie ben più grave della violazione al Codice della strada e verosimilmente idonea ad assorbire la sua attenzione.
6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività effettivamente svolte.
Le spese del primo grado di giudizio devono essere compensate, in mancanza di uno specifico motivo di appello sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 157571132, elevato dai
Carabinieri della Stazione di Novafeltria (RN), in data 18/10/2022;
2. condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre a spese generali,
i.v.a. e c.p.a. di legge.
Rimini, 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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