Art. 30. Norme di attuazione 1. Le Autorita' competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 30 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 29Articolo 31
Articolo 30 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
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22 agosto 2012
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