Articolo 30 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 29Articolo 31
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22 agosto 2012
Art. 30. Norme di attuazione 1. Le Autorita' competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012