Articolo 14 della Legge 8 luglio 2003, n. 172
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29 luglio 2003
Art. 14. (Sgravi contributivi). 1. I benefici di cui all' articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.
Nota all' art. 14, comma 1 :
- L' art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 )» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, cosi' recita:
«Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all' art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall' art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell' art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 , si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all' art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 , prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall' art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all' art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 , prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall' art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all' art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 , prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall' art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all' art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall' art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 , concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall' art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all' art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 .
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell' art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 , e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All' art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , le parole: «di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003».
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell' art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 .
15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' abrogato.».
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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