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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6052/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1308/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10295 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10295 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10295 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7899/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento TARI emesso per conto del Comune di Giugliano relativo alle annualità 2018/2019/2020. Deduce carenza di potere del concessionario, carenza di legitimaizone passiva del contribuente, l'assenza di atti presupposti, l'incompletezza del provvedimento e che per l'anno 2018 era intervenuto altro avviso di accertamento.
Si costituiva UN SPA che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il primo giudice, sebbene nella parte motiva rigettava il ricorso ritenendolo non fondato, sia per non essere previsti atti prodromici rispetto all'avviso di accertamento TARI e sia rispetto alla adeguata motivazione dell'atto, nel dispositivo prevedeva "Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di parte resistente in euro 400.00 con attribuzione al difensore anticipatario".
Presenta appello il contribuente, che eccepisce la omessa pronuncia in relazione a carenza di potere del concessionario e legittimazione passiva del contribuente, reiterando poi gli altri motivi del primo grado.
Non risulta costituita UN spa.
All'udienza del 23.05.2025, la Corte rinviava la trattazione onerando parte appellante del deposito dei files in formato *.eml delle PEC di accettazione e consegna dell'atto di appello alla UN spa entro 20 giorni liberi dall'udienza, adempimento diligentemente svolto.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Allo stato degli atti, la sentenza gravata, considerata nel suo complesso, consente di comprendere il dictum giudiziale, favorevole al concessionario e sfavorevole per il contribuente, per cui l'evidente contrasto tra motivazione e dispositivo non determina la nullità della sentenza, la quale si verifica solo se incide sulla idoneità del provvedimento, complessivamente inteso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale, come nel caso di specie.
Tuttavia, trovandosi al cospetto di un vizio formale suscettibile di correzione ai sensi degli articoli 287 e 288
c.c.p., norme applicabili anche al rito tributario stante il rimando contenuto all'articolo 1, comma 2 del Dlgs
546/92, la Corte osserva che tale rimedio deve essere esperito dalla parte che ne ha interesse nei confronti dello stesso Collegio che ha emesso la sentenza, nel caso in esame dal concessionario UN spa, che tuttavia non risulta aver formulato apposita istanza e che nel presente giudizio, nonostante risulti agli atti che sia stato regolarmente notificato l'atto di appello, non risulta costituito.
Orbene, nel caso in esame, a fronte di una statuizione favorevole al contribuente, per quanto icto oculi frutto di lapsus calami, in assenza della istanza di correzione ex artt. 287 e 288 c.c.p. e di eventuale successiva ordinanza di correzione, deve ritenersi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte dell'appellante. Al riguardo, la Corte osserva infatti che il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate. Ne discende che, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'appello proposto, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Non essendo allo stato intervenuta la correzione dell'errore materiale della sentenza gravata, il dictum giudiziale risulta favorevole al contribuente che non ha quindi interesse ad agire per la riforma della sentenza gravata, dovendosi concludere per l'inammissibilità dell'appello.
Nulla per le spese in consdierazione della mancata costituzione in giudizio di UN spa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6052/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1308/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10295 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10295 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10295 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7899/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento TARI emesso per conto del Comune di Giugliano relativo alle annualità 2018/2019/2020. Deduce carenza di potere del concessionario, carenza di legitimaizone passiva del contribuente, l'assenza di atti presupposti, l'incompletezza del provvedimento e che per l'anno 2018 era intervenuto altro avviso di accertamento.
Si costituiva UN SPA che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il primo giudice, sebbene nella parte motiva rigettava il ricorso ritenendolo non fondato, sia per non essere previsti atti prodromici rispetto all'avviso di accertamento TARI e sia rispetto alla adeguata motivazione dell'atto, nel dispositivo prevedeva "Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di parte resistente in euro 400.00 con attribuzione al difensore anticipatario".
Presenta appello il contribuente, che eccepisce la omessa pronuncia in relazione a carenza di potere del concessionario e legittimazione passiva del contribuente, reiterando poi gli altri motivi del primo grado.
Non risulta costituita UN spa.
All'udienza del 23.05.2025, la Corte rinviava la trattazione onerando parte appellante del deposito dei files in formato *.eml delle PEC di accettazione e consegna dell'atto di appello alla UN spa entro 20 giorni liberi dall'udienza, adempimento diligentemente svolto.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Allo stato degli atti, la sentenza gravata, considerata nel suo complesso, consente di comprendere il dictum giudiziale, favorevole al concessionario e sfavorevole per il contribuente, per cui l'evidente contrasto tra motivazione e dispositivo non determina la nullità della sentenza, la quale si verifica solo se incide sulla idoneità del provvedimento, complessivamente inteso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale, come nel caso di specie.
Tuttavia, trovandosi al cospetto di un vizio formale suscettibile di correzione ai sensi degli articoli 287 e 288
c.c.p., norme applicabili anche al rito tributario stante il rimando contenuto all'articolo 1, comma 2 del Dlgs
546/92, la Corte osserva che tale rimedio deve essere esperito dalla parte che ne ha interesse nei confronti dello stesso Collegio che ha emesso la sentenza, nel caso in esame dal concessionario UN spa, che tuttavia non risulta aver formulato apposita istanza e che nel presente giudizio, nonostante risulti agli atti che sia stato regolarmente notificato l'atto di appello, non risulta costituito.
Orbene, nel caso in esame, a fronte di una statuizione favorevole al contribuente, per quanto icto oculi frutto di lapsus calami, in assenza della istanza di correzione ex artt. 287 e 288 c.c.p. e di eventuale successiva ordinanza di correzione, deve ritenersi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte dell'appellante. Al riguardo, la Corte osserva infatti che il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate. Ne discende che, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'appello proposto, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Non essendo allo stato intervenuta la correzione dell'errore materiale della sentenza gravata, il dictum giudiziale risulta favorevole al contribuente che non ha quindi interesse ad agire per la riforma della sentenza gravata, dovendosi concludere per l'inammissibilità dell'appello.
Nulla per le spese in consdierazione della mancata costituzione in giudizio di UN spa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.