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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3717/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, alla Via Amendola n. 38, presso e C.F._2
nello studio dell'Avv. Sergio Deiana (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Controparte_1 C.F._4
v.le Umberto I n. 20, presso e nello studio degli Avv.ti Ennio Masu (C.F. ) e C.F._5
OL ND LI (C.F. ) che la rappresentano e difendono giusta procura C.F._6
in atti,
CONVENUTO
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari via Mazzini 2/D CP_2 C.F._7 presso e nello studio dell'Avv. Lucia Licheri (C.F. che lo rappresenta e difende C.F._8
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e . Controparte_1 CP_2
Premesso che in data 17/12/2019 era deceduta , madre delle odierne parti in causa, e Persona_1
che in data 18/12/2020 era deceduto , marito di e padre delle parti in Persona_2 Persona_1
causa, entrambi senza lasciare disposizioni testamentarie, hanno dedotto che eredi legittimi, in regime di comunione pro indiviso, erano pertanto, gli odierni attori e convenuti, e che l'accettazione dell'eredità si desumeva dal compimento dei comportamenti concludenti posti in essere e analiticamente descritti.
Hanno allegato che il compendio ereditario si componeva dei seguenti beni:
• abitazione principale cat. A/3 sita in Sassari, via Baldedda n. 3/C, censita al catasto fabbricati FG 72, part. 850, sub. 40, della superficie di 125 mq, compresa all'interno di un condominio;
• garage, cat. C/6, sito in Sassari, via Baldedda, censito al catasto fabbricati FG 72, part. 850, sub. 50, della superficie di 20 mq;
• abitazione popolare cat. A/4, sita in Sorso, località Gianneca, identificata al catasto fabbricati FG 37, part. 335, della superficie di 63 mq;
• vigneto sito in Sorso, identificato al catasto terreni FG 37, part. 210, della superficie di 22 are e 90 centiare (i suddetti beni erano di proprietà dei genitori delle odierne parti in causa in forza di atti di compravendita che si allegano);
• autoveicolo modello FIAT 600 targa DE808JX.
pagina 2 di 7 Hanno lamentatole di essere stati esclusi da parte dei convenuti e dei loro familiari dal godimento di vari beni dei quali erano comproprietari pro indiviso, essendo loro precluso l'accesso ai medesimi nonostante plurime richieste sia documentabili che informali, e che gli odierni convenuti non avevano contribuito in alcun modo al pagamento dei debiti in vario modo collegati alla successione ed alla successiva comunione anch'essi analiticamente descritti.
Hanno concluso chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente, Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attrice e convenuti in relazione ai beni descritti in premessa;
formare le quote di ciascuno dei coeredi tenendo conto delle ragioni di cui in parte motiva;
attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante, nei termini che seguono: In via principale: attribuzione agli odierni istanti dell'abitazione principale cat. A/3 sita in Sassari, via Baldedda n. 3/C, censita al catasto fabbricati FG
72, part. 850, sub. 40, della superficie di 125 mq, con addebito dell'eventuale eccedenza;
In via subordinata: Nel caso dovesse essere accertata la divisibilità dell'abitazione in via Baldedda, disporre comunque attribuzione di una delle parti agli odierni attori;
In via ulteriormente subordinata;
disporre la vendita all'incanto di alcuni beni o dell'intero compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote;
In ogni caso: ordinare ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723
c.c., disponendo la prestazione agli attori degli eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento degli immobili di Sassari, in proporzione delle quote ereditarie loro spettanti per le ragioni di cui in parte motiva a decorrere dalla data di morte del sig. , o, in subordine, dalla data del Persona_2
presente atto, sino alla data di emanazione della sentenza;
Condannare le parti convenute, tenuto conto di tutte le circostanze in parte motiva, alla rifusione delle spese processuali, oltre iva, cpa e ogni accessorio di legge”.
Si è costituita aderendo alla domanda di scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria ma contestando gli asseriti crediti vantati dagli odierni attori nei suoi confronti.
Ha concluso chiedendo:
“ in via principale: accertato il diritto, dichiarare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria fra i germani , ; e dei beni ereditati dai CP_1 Controparte_1 CP_2 Pt_2 Parte_1
de quorum e , formando le quote dei coeredi e attribuendole a ciascuno Persona_1 Persona_2 nella misura spettante secondo le seguenti modalità: disporre la vendita all'incanto dell'intero compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote sottraendo, ovvero compensando a favore di chi le ha anticipate, le somme necessarie a saldare tutti gli oneri fiscali, a qualsiasi titolo attribuibili ai beni caduti in successione;
quote e spese condominiali, indebite
pagina 3 di 7 attribuzioni e qualunque altra spesa o attività onerosa tesa alla conservazione del patrimonio CP_3
comune sino alla sua effettiva divisione, disponendo che l'abitazione principale, sita in via Baldedda
3/c e le relative pertinenze, non vengano vendute prima dell'ultimazione dei lavori di efficientamento energetico, ovvero disporne la vendita immediata con maggiorazione del prezzo derivante dal valore aggiunto determinato dai lavori deliberati dall'assemblea condominiale. In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Si è altresì costituito rappresentando di aver sacrificato la propria vita professionale e CP_2
personale per dedicarsi unicamente alla cura dei propri genitori anziani e gravemente malati, nel totale disinteresse degli odierni attori i quali, dopo la morte di entrambi i loro genitori, mai gli avevano richiesto copia delle chiavi dell'appartamento da lui abitato al fine di averne il godimento.
Ha contestato che gli attori avessero maturato dei crediti in ragione della successione per cui è causa ed ha concluso chiedendo:
“In via principale, previa consulenza tecnica d'ufficio: 1) valutare il compendio immobiliare, tenuto conto del futuro incremento di valore dell'immobile sito in Sassari in via Baldedda/ Muros 3c, per afficientamento energetico;
2) accertare la divisibilità di tutto l'asse ereditario ed in particolare dell'immobile sito in Sassari via Baldedda/ Muros 3c; 3) In caso di comoda divisione in due appartamenti dell'immobile in Sassari via Baldedda/ Muros 3c , disporre l'assegnazione di uno dei due al in quanto ivi abitante e residente da diversi anni e privo di altra collocazione CP_2
abitativa a differenza degli altri coeredi, salvo compensazioni e /o conguagli riferiti alla propria quota;
In via subordinata, nell'ipotesi di indivisibilità del compendio ereditario: 1) disporre la vendita all'incanto dell'intero compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote sottraendo , ovvero compensando a favore di chi le ha anticipate, le somme necessarie a saldare tutti gli onori fiscali, a qualsiasi titolo attribuibili ai beni caduti in successione;
quote e spese condominiali, indebite attribuzioni e qualunque altra spesa o attività onerosa tesa alla CP_3
conservazione del patrimonio comune sino alla sua effettiva divisione. In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
La causa è stata istruita con la prodizione di referente documentale ed espletamento di Ctu e, all'esito, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
***
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
pagina 4 di 7 Le produzioni documentali e le dichiarazioni delle parti consentono di determinare il patrimonio relitto ed entrato in comunione.
L'asse ereditario è costituito dai seguenti beni immobili:
1) Appartamento in Sassari – Via Muros n.3 – piano quarto Trattasi di una unità immobiliare destinata ad appartamento, intestata al alla ditta nato a [...] il CP_4 Parte_1
16.12.1967 propr. per 1/4, nata a [...] il,18.06.1955 propr. per 1/4, Controparte_1
nato a [...] il [...] propr. per 1/4, e nata a [...] il CP_2 Parte_2
27.11.1958 propr. per 1/4, con i seguenti identificativi: Foglio mappale sub. categoria classe consistenza R.C. 72 850 50 A/3 1^ 7 vani 451,90;
2) Autorimessa in Sassari – Via Muros – piano terra Trattasi di una locale autorimessa avente accesso dal cortile condominiale attestato sulla Via Muros, intestato alla ditta Parte_1
nato a [...] il [...] propr. per 1/4, nata a [...] il,18.06.1955 Controparte_1
propr. per 1/4, nato a [...] il [...] propr. per 1/4, e nata a CP_2 Parte_2
Sassari il 27.11.1958 propr. per 1/4, con i seguenti identificativi: Foglio mappale sub. categoria classe consistenza R.C. 72 850 40 C/6 3^ 16 mq. 96,68;
3) Terreno e fabbricato in Sorso – Reg. Gianneca. Il bene è stato identificato in un piccolo compendio immobiliare composto da fabbricato ed annesso terreno agricolo, intestato alla ditta nato a [...] il [...] propr. per 1/12, nata a Parte_1 Controparte_1
Sassari il,18.06.1955 propr. per 1/12, nato a [...] il [...] propr. per 1/12, CP_2
nata a [...] il [...] propr. per 1/12, nato a [...] il Parte_2 Parte_1
16.12.1967 propr. per 1/6 bene personale, nata a [...] il [...] Controparte_1
propr. per 1/6 bene personale, nato a [...] il [...] propr. per 1/6 bene CP_2
personale, e nata a [...] il [...] propr. per 1/6 bene personale con i Parte_2
seguenti identificativi: Fabbricato Foglio mappale sub. categoria classe consistenza R.C. 37 335
-- A/4 1^ 3,5 vani 169,91 Terreno Foglio mappale superficie qualità categoria RD. R.A. 37 210
0.22.90 vigneto 1^ 28,98 11,83.
Il Ctu nominato ha proceduto alla stima del compendio immobiliare predetto e con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha individuato i seguenti valori:
1) Appartamento in Sassari – Via Muros n.3 – piano quarto Foglio 72 mappale 850 sub. 50 mq.
120,05 x €. 1.067,80/mq. lordo = €. 128.189,39 mq. 12,40 x €. 1.067,80/mq. lordo x 70% =€.
9.268,50 Sommano €. 137.457,89 a detrarre 10% = €. 13.745,78 Residuano €. 123.712,01;
2) Autorimessa in Sassari – Via Muros – piano terra Foglio 72 mappale 85 sub. 40 mq. 15,00 x €.
800,00/mq. = €. 12.000,00;
pagina 5 di 7 3) Terreno e fabbricato in Sorso – Reg. Gianneca Foglio 37 mappale 335 (casa) + foglio 37 mappale 210 (terreno) mq. 87,30 x €. 830,00/mq. = €. 72.459,00 veranda mq. 26,70 x €.
830,00/mq. x 40% = €. 8.864,40 terreno mq. 2.290,00 x €. 5,00/mq. = €. 11.450,00 Sommano €.
92.773,40 a dedurre costo delle demolizioni €. 15.000,00 Residuano €. 77.773,40.
Ha pertanto indicato quale valore complessivo dell'asse ereditario quello di €. 213.485,41.
Le quote di spettanza sono individuate come segue:
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35 Parte_1
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35 Controparte_1
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35 CP_2
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35. Parte_2
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa, statuendo la ripartizione del patrimonio tra le stesse secondo la divisione sancita nell'accordo depositato agli atti.
Deve quindi assegnarsi:
1) a , CF nato a [...] il [...], per intero i seguenti CP_2 C.F._7
immobili nello stato in cui si trovano:
- Abitazione popolare cat. A/4 sita in Sorso località Gianneca identificata al Catasto Fabbricati al
Fg. 37, mappale 355, classe 1, consistenza 3,5 vani R.C. 169,91:
- sito in Sorso identificato al Catasto Terreni al Fg. 37 mappale 210 superficie 0.22.90 Pt_3
cat. 1 R.D. 26,98 R.A. 11,83:
2) a , C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, via Amendola n. 38, a , C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 27/11/1958 e a , CF , nata a [...] Controparte_1 C.F._4
il 18/6/1955 in comproprietà pro indiviso i seguenti beni immobili nello stato in cui si trovano:
- appartamento sito in Sassari in via Baldedda n. 3/C ora identificata in via Muros n. 3/C al quarto piano censito al catasto fabbricati al Fg. 72 particella 850 sub 50 cat. A3 classe 1 consistenza 7 vani R.C. 451,90 confinante con vano scala condominiale, con cortile condominiale per due lati e con proprietà Persona_3
- garage sito in Sassari via Baldedda (via Muros) cat. C/6 censito al catasto fabbricati al Fg. 72 particella 850 sub 40 classe 3 consistenza 16 mq, R.C. 96,68 avente accesso dalla prima porta posta sulla sinistra per chi dalla via Muros accede all'interno del cortile condominiale.
pagina 6 di 7 si impegna altresì a consegnare le chiavi degli immobili siti in Sassari via Muros n. 3 CP_2 attualmente da lui già sgomberati e lasciati liberi per l'attuabilità del presente accorso”.
Si rileva che , e con la sottoscrizione dell'accordo in data 23 Parte_1 Pt_2 Controparte_1
maggio 2025 hanno dichiarato di non aver più nulla altro da pretendere da né lui da loro. CP_2
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Spese della Ctu definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
PQM
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra CF CP_2
nato a [...] il [...], , C.F. C.F._7 Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...], a C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 [...]
, CF , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4 conformemente all'accordo delle parti come sopra descritto da intendersi qui integralmente trascritto.
- Ordina al compente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità.
- Compensa interamente le spese di lite.
- Pone definitivamente le spese di CTU sulla stima e divisione dell'immobile a carico di tutte le parti in causa in misura uguale.
Sassari, 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3717/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, alla Via Amendola n. 38, presso e C.F._2
nello studio dell'Avv. Sergio Deiana (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Controparte_1 C.F._4
v.le Umberto I n. 20, presso e nello studio degli Avv.ti Ennio Masu (C.F. ) e C.F._5
OL ND LI (C.F. ) che la rappresentano e difendono giusta procura C.F._6
in atti,
CONVENUTO
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari via Mazzini 2/D CP_2 C.F._7 presso e nello studio dell'Avv. Lucia Licheri (C.F. che lo rappresenta e difende C.F._8
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e . Controparte_1 CP_2
Premesso che in data 17/12/2019 era deceduta , madre delle odierne parti in causa, e Persona_1
che in data 18/12/2020 era deceduto , marito di e padre delle parti in Persona_2 Persona_1
causa, entrambi senza lasciare disposizioni testamentarie, hanno dedotto che eredi legittimi, in regime di comunione pro indiviso, erano pertanto, gli odierni attori e convenuti, e che l'accettazione dell'eredità si desumeva dal compimento dei comportamenti concludenti posti in essere e analiticamente descritti.
Hanno allegato che il compendio ereditario si componeva dei seguenti beni:
• abitazione principale cat. A/3 sita in Sassari, via Baldedda n. 3/C, censita al catasto fabbricati FG 72, part. 850, sub. 40, della superficie di 125 mq, compresa all'interno di un condominio;
• garage, cat. C/6, sito in Sassari, via Baldedda, censito al catasto fabbricati FG 72, part. 850, sub. 50, della superficie di 20 mq;
• abitazione popolare cat. A/4, sita in Sorso, località Gianneca, identificata al catasto fabbricati FG 37, part. 335, della superficie di 63 mq;
• vigneto sito in Sorso, identificato al catasto terreni FG 37, part. 210, della superficie di 22 are e 90 centiare (i suddetti beni erano di proprietà dei genitori delle odierne parti in causa in forza di atti di compravendita che si allegano);
• autoveicolo modello FIAT 600 targa DE808JX.
pagina 2 di 7 Hanno lamentatole di essere stati esclusi da parte dei convenuti e dei loro familiari dal godimento di vari beni dei quali erano comproprietari pro indiviso, essendo loro precluso l'accesso ai medesimi nonostante plurime richieste sia documentabili che informali, e che gli odierni convenuti non avevano contribuito in alcun modo al pagamento dei debiti in vario modo collegati alla successione ed alla successiva comunione anch'essi analiticamente descritti.
Hanno concluso chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente, Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attrice e convenuti in relazione ai beni descritti in premessa;
formare le quote di ciascuno dei coeredi tenendo conto delle ragioni di cui in parte motiva;
attribuire ai singoli coeredi la quota a ciascuno spettante, nei termini che seguono: In via principale: attribuzione agli odierni istanti dell'abitazione principale cat. A/3 sita in Sassari, via Baldedda n. 3/C, censita al catasto fabbricati FG
72, part. 850, sub. 40, della superficie di 125 mq, con addebito dell'eventuale eccedenza;
In via subordinata: Nel caso dovesse essere accertata la divisibilità dell'abitazione in via Baldedda, disporre comunque attribuzione di una delle parti agli odierni attori;
In via ulteriormente subordinata;
disporre la vendita all'incanto di alcuni beni o dell'intero compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote;
In ogni caso: ordinare ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723
c.c., disponendo la prestazione agli attori degli eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento degli immobili di Sassari, in proporzione delle quote ereditarie loro spettanti per le ragioni di cui in parte motiva a decorrere dalla data di morte del sig. , o, in subordine, dalla data del Persona_2
presente atto, sino alla data di emanazione della sentenza;
Condannare le parti convenute, tenuto conto di tutte le circostanze in parte motiva, alla rifusione delle spese processuali, oltre iva, cpa e ogni accessorio di legge”.
Si è costituita aderendo alla domanda di scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria ma contestando gli asseriti crediti vantati dagli odierni attori nei suoi confronti.
Ha concluso chiedendo:
“ in via principale: accertato il diritto, dichiarare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria fra i germani , ; e dei beni ereditati dai CP_1 Controparte_1 CP_2 Pt_2 Parte_1
de quorum e , formando le quote dei coeredi e attribuendole a ciascuno Persona_1 Persona_2 nella misura spettante secondo le seguenti modalità: disporre la vendita all'incanto dell'intero compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote sottraendo, ovvero compensando a favore di chi le ha anticipate, le somme necessarie a saldare tutti gli oneri fiscali, a qualsiasi titolo attribuibili ai beni caduti in successione;
quote e spese condominiali, indebite
pagina 3 di 7 attribuzioni e qualunque altra spesa o attività onerosa tesa alla conservazione del patrimonio CP_3
comune sino alla sua effettiva divisione, disponendo che l'abitazione principale, sita in via Baldedda
3/c e le relative pertinenze, non vengano vendute prima dell'ultimazione dei lavori di efficientamento energetico, ovvero disporne la vendita immediata con maggiorazione del prezzo derivante dal valore aggiunto determinato dai lavori deliberati dall'assemblea condominiale. In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Si è altresì costituito rappresentando di aver sacrificato la propria vita professionale e CP_2
personale per dedicarsi unicamente alla cura dei propri genitori anziani e gravemente malati, nel totale disinteresse degli odierni attori i quali, dopo la morte di entrambi i loro genitori, mai gli avevano richiesto copia delle chiavi dell'appartamento da lui abitato al fine di averne il godimento.
Ha contestato che gli attori avessero maturato dei crediti in ragione della successione per cui è causa ed ha concluso chiedendo:
“In via principale, previa consulenza tecnica d'ufficio: 1) valutare il compendio immobiliare, tenuto conto del futuro incremento di valore dell'immobile sito in Sassari in via Baldedda/ Muros 3c, per afficientamento energetico;
2) accertare la divisibilità di tutto l'asse ereditario ed in particolare dell'immobile sito in Sassari via Baldedda/ Muros 3c; 3) In caso di comoda divisione in due appartamenti dell'immobile in Sassari via Baldedda/ Muros 3c , disporre l'assegnazione di uno dei due al in quanto ivi abitante e residente da diversi anni e privo di altra collocazione CP_2
abitativa a differenza degli altri coeredi, salvo compensazioni e /o conguagli riferiti alla propria quota;
In via subordinata, nell'ipotesi di indivisibilità del compendio ereditario: 1) disporre la vendita all'incanto dell'intero compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote sottraendo , ovvero compensando a favore di chi le ha anticipate, le somme necessarie a saldare tutti gli onori fiscali, a qualsiasi titolo attribuibili ai beni caduti in successione;
quote e spese condominiali, indebite attribuzioni e qualunque altra spesa o attività onerosa tesa alla CP_3
conservazione del patrimonio comune sino alla sua effettiva divisione. In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
La causa è stata istruita con la prodizione di referente documentale ed espletamento di Ctu e, all'esito, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
***
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
pagina 4 di 7 Le produzioni documentali e le dichiarazioni delle parti consentono di determinare il patrimonio relitto ed entrato in comunione.
L'asse ereditario è costituito dai seguenti beni immobili:
1) Appartamento in Sassari – Via Muros n.3 – piano quarto Trattasi di una unità immobiliare destinata ad appartamento, intestata al alla ditta nato a [...] il CP_4 Parte_1
16.12.1967 propr. per 1/4, nata a [...] il,18.06.1955 propr. per 1/4, Controparte_1
nato a [...] il [...] propr. per 1/4, e nata a [...] il CP_2 Parte_2
27.11.1958 propr. per 1/4, con i seguenti identificativi: Foglio mappale sub. categoria classe consistenza R.C. 72 850 50 A/3 1^ 7 vani 451,90;
2) Autorimessa in Sassari – Via Muros – piano terra Trattasi di una locale autorimessa avente accesso dal cortile condominiale attestato sulla Via Muros, intestato alla ditta Parte_1
nato a [...] il [...] propr. per 1/4, nata a [...] il,18.06.1955 Controparte_1
propr. per 1/4, nato a [...] il [...] propr. per 1/4, e nata a CP_2 Parte_2
Sassari il 27.11.1958 propr. per 1/4, con i seguenti identificativi: Foglio mappale sub. categoria classe consistenza R.C. 72 850 40 C/6 3^ 16 mq. 96,68;
3) Terreno e fabbricato in Sorso – Reg. Gianneca. Il bene è stato identificato in un piccolo compendio immobiliare composto da fabbricato ed annesso terreno agricolo, intestato alla ditta nato a [...] il [...] propr. per 1/12, nata a Parte_1 Controparte_1
Sassari il,18.06.1955 propr. per 1/12, nato a [...] il [...] propr. per 1/12, CP_2
nata a [...] il [...] propr. per 1/12, nato a [...] il Parte_2 Parte_1
16.12.1967 propr. per 1/6 bene personale, nata a [...] il [...] Controparte_1
propr. per 1/6 bene personale, nato a [...] il [...] propr. per 1/6 bene CP_2
personale, e nata a [...] il [...] propr. per 1/6 bene personale con i Parte_2
seguenti identificativi: Fabbricato Foglio mappale sub. categoria classe consistenza R.C. 37 335
-- A/4 1^ 3,5 vani 169,91 Terreno Foglio mappale superficie qualità categoria RD. R.A. 37 210
0.22.90 vigneto 1^ 28,98 11,83.
Il Ctu nominato ha proceduto alla stima del compendio immobiliare predetto e con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha individuato i seguenti valori:
1) Appartamento in Sassari – Via Muros n.3 – piano quarto Foglio 72 mappale 850 sub. 50 mq.
120,05 x €. 1.067,80/mq. lordo = €. 128.189,39 mq. 12,40 x €. 1.067,80/mq. lordo x 70% =€.
9.268,50 Sommano €. 137.457,89 a detrarre 10% = €. 13.745,78 Residuano €. 123.712,01;
2) Autorimessa in Sassari – Via Muros – piano terra Foglio 72 mappale 85 sub. 40 mq. 15,00 x €.
800,00/mq. = €. 12.000,00;
pagina 5 di 7 3) Terreno e fabbricato in Sorso – Reg. Gianneca Foglio 37 mappale 335 (casa) + foglio 37 mappale 210 (terreno) mq. 87,30 x €. 830,00/mq. = €. 72.459,00 veranda mq. 26,70 x €.
830,00/mq. x 40% = €. 8.864,40 terreno mq. 2.290,00 x €. 5,00/mq. = €. 11.450,00 Sommano €.
92.773,40 a dedurre costo delle demolizioni €. 15.000,00 Residuano €. 77.773,40.
Ha pertanto indicato quale valore complessivo dell'asse ereditario quello di €. 213.485,41.
Le quote di spettanza sono individuate come segue:
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35 Parte_1
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35 Controparte_1
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35 CP_2
- quota pari ad 1/4 €. 53.371,35. Parte_2
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa, statuendo la ripartizione del patrimonio tra le stesse secondo la divisione sancita nell'accordo depositato agli atti.
Deve quindi assegnarsi:
1) a , CF nato a [...] il [...], per intero i seguenti CP_2 C.F._7
immobili nello stato in cui si trovano:
- Abitazione popolare cat. A/4 sita in Sorso località Gianneca identificata al Catasto Fabbricati al
Fg. 37, mappale 355, classe 1, consistenza 3,5 vani R.C. 169,91:
- sito in Sorso identificato al Catasto Terreni al Fg. 37 mappale 210 superficie 0.22.90 Pt_3
cat. 1 R.D. 26,98 R.A. 11,83:
2) a , C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, via Amendola n. 38, a , C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 27/11/1958 e a , CF , nata a [...] Controparte_1 C.F._4
il 18/6/1955 in comproprietà pro indiviso i seguenti beni immobili nello stato in cui si trovano:
- appartamento sito in Sassari in via Baldedda n. 3/C ora identificata in via Muros n. 3/C al quarto piano censito al catasto fabbricati al Fg. 72 particella 850 sub 50 cat. A3 classe 1 consistenza 7 vani R.C. 451,90 confinante con vano scala condominiale, con cortile condominiale per due lati e con proprietà Persona_3
- garage sito in Sassari via Baldedda (via Muros) cat. C/6 censito al catasto fabbricati al Fg. 72 particella 850 sub 40 classe 3 consistenza 16 mq, R.C. 96,68 avente accesso dalla prima porta posta sulla sinistra per chi dalla via Muros accede all'interno del cortile condominiale.
pagina 6 di 7 si impegna altresì a consegnare le chiavi degli immobili siti in Sassari via Muros n. 3 CP_2 attualmente da lui già sgomberati e lasciati liberi per l'attuabilità del presente accorso”.
Si rileva che , e con la sottoscrizione dell'accordo in data 23 Parte_1 Pt_2 Controparte_1
maggio 2025 hanno dichiarato di non aver più nulla altro da pretendere da né lui da loro. CP_2
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Spese della Ctu definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
PQM
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra CF CP_2
nato a [...] il [...], , C.F. C.F._7 Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...], a C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 [...]
, CF , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4 conformemente all'accordo delle parti come sopra descritto da intendersi qui integralmente trascritto.
- Ordina al compente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità.
- Compensa interamente le spese di lite.
- Pone definitivamente le spese di CTU sulla stima e divisione dell'immobile a carico di tutte le parti in causa in misura uguale.
Sassari, 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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