TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 314
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Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione del provvedimento del 14 aprile 2025

    Il termine di sessanta giorni per impugnare il provvedimento del 14 aprile 2025 decorre dalla data della sua notifica, avvenuta il 14 aprile 2025, anche in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia. L'odierno ricorso, notificato il 29 gennaio 2026, è quindi tardivo.

  • Rigettato
    Carenza d'interesse all'annullamento del provvedimento del 12 dicembre 2025

    Poiché il provvedimento del 14 aprile 2025 non è stato tempestivamente impugnato, l'atto successivo del 12 dicembre 2025, che ne costituisce mera esecuzione, non può essere annullato per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Conseguenza della tardività e inammissibilità della domanda principale

    In virtù dell'inammissibilità della domanda principale per tardività, anche le domande relative agli atti presupposti, connessi e consequenziali sono dichiarate inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 314
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 314
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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