Sentenza breve 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2026, proposto da
Cooperativa Sociale “Scuola dell'Infanzia Primavera”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Masiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carapelle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento d’intimazione e diffida ex. art 27 DPR 380/2001 del Comune di Carapelle Prot. n. 0011643 del 12.12.2025 a firma dell’Ing. Erika Maddalena, quale Responsabile del III settore, notificato in pari data, con il quale si ordina la sospensione dei lavori e la rimoziuone, entro il termine perentorio di 90 giorni a far data dal 2.12.2025, di quelli già eseguiti relativamente alla installazione di una recinzione in ferro, (a delimitazione della corte pertinenziale) presso la scuola dell’infanzia paritaria primavera soc.coop. sita in Via Don Damiano Ciano n. 5;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse, il provvedimento del 14 aprile 2025 prot. n. 3612 a firma dell’Arch. Luigi Cicchetti così come richiamato e allegato alla suddetta intimazione, ovvero di quello del 2 dicembre 2025 protocollo 0011247 notificato tramite pec in pari data così come successivamente rettificato, nonché della comunicazione della P.M del 14 aprile 2025 e del verbale di sopralluogo del 12 dicembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carapelle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 l’avv. LL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- nel presente giudizio è controversa, in via principale, la legittimità del provvedimento prot. n. 11643 del 12 dicembre 2025 con cui il Comune, rilevato che l’installazione della recinzione in ferro di cui alla CILA n. 265 del 13 gennaio 2025 non è conforme alla disciplina urbanistico – edilizia, ha intimato alla ricorrente di demolire l’opera;
- siffatta ingiunzione fa seguito al provvedimento prot. n. 3612 del 14 aprile 2025 con cui il Comune, riscontrate le medesime violazioni, aveva già intimato la sospensione dei lavori, all’epoca in corso, e la rimozione delle opere parziali già eseguite;
Ritenuto, pertanto, che l’ulteriore ordine di demolizione del 12 dicembre 2025 è un atto meramente esecutivo dell’ingiunzione del 14 aprile 2025;
Rilevato che l’ingiunzione del 14 aprile 2025 è stata impugnata solo con l’odierno ricorso, notificato il 29 gennaio 2026, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni in quanto:
- il ridetto termine di sessanta giorni decorre dal 14 aprile 2025, data in cui l’ingiunzione è stata notificata alla ricorrente a mezzo di Agente di Polizia Municipale, la quale, come risulta dalla relata di notifica, si è rifiutata di firmare;
- ai sensi dell’art. 138 c.p.c., “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia […] la notifica si considera fatta in mani proprie”;
Considerato, inoltre, che l’asserita elezione di domicilio presso il tecnico asseverante, oltre a non risultare dagli atti di causa, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non avrebbe comunque alcun effetto in relazione al procedimento sanzionatorio, dovendo ritenersi limitata agli eventuali adempimenti connessi alla presentazione della CILA;
Ritenuto, pertanto, che la domanda di annullamento del 14 aprile 2025 è irricevibile per tardività, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento dell’ingiunzione del 12 dicembre 2025 per carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente, che verranno liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TI, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
LL ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL ES | LE TI |
IL SEGRETARIO