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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1385/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
nata il [...] a [...], ivi residente, Via Monte Parte_1
Santo n. 17, c.f. , elettivamente domiciliata ai fini della presente C.F._1 causa in Novi Ligure (AL), Viale Saffi 11, presso lo studio e la persona dell'Avv. Domenico Ghio, (c.f. – fax: 0143-323885 – pec: C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto del 26 giugno 2024 di costituzione di nuovo difensore,
PARTE APPELLANTE
contro
:
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
Via Monte Santo, 37 (C.F. ) e nata a [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
(Albania) il 4 maggio 1975 e residente in [...] (C.F.
), difesi e rappresentati sia unitamente che disgiuntamente CodiceFiscale_4 dall'Avv. Valentina Filz (C.F. indirizzo pec CodiceFiscale_5
, dall'Avv. Carlotta Maddalena Pagetto (C.F. Email_2 C.F._6
indirizzo pec ) e dall'Avv. Simone Panella (C.F.
[...] Email_3 [...]
pec ed elettivamente domiciliati presso il C.F._7 Email_4 loro studio, sito in Novi Ligure (AL) al Corso Romualdo Marenco 75 (fax 0143 75335), come da delega in atti,
PARTE APPELLATA
avverso:
1 la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 628/2023 resa il 10 luglio 2023 e pubblicata il 17 luglio 2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 3187/2022 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: previa eventuale riunione del presente procedimento R.G.A.C. n. 1385/2023 a quello pendente al R.G.A.C. n. 1374/2023 Corte di Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, in riforma dell'appellata sentenza n. 628/2023, resa il 10.07.2023 e depositata il 17.07.2023 dal Tribunale di Alessandria - Sezione Civile – in composizione monocratica - Giudice Ill.ma Dott.ssa Antonella Dragotto nella causa n. R.G. 3187/2022, non notificata: In via preliminare ed urgente: Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'atto di precetto in rinnovazione intimato da e in data 18.10.2022, Parte_2 Parte_3 notificato a in data 22.10.2022 per il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 8.588,95 oltre interessi e spese e/o ogni procedura esecutiva principiata (segnatamente l'esecuzione mobiliare n. 281/2023 R.G. Es. Mob. Tribunale di Alessandria) e/o principianda, ciò per tutti i motivi in atti comprovanti altresì la sussistenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora, con proprio decreto e/o provvedimento meglio ritenuto, adottato anche inaudita altera parte e/o con eventuale udienza per la conferma e/o adozione del provvedimento cautelare in contraddittorio, disponendo ogni necessario ed ulteriore incombente di rito. Nel merito: Dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che e Parte_2 Parte_3 non hanno diritto a richiedere a il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 8.588,95 oltre interessi e spese, con conseguente illegittimità assoluta e nullità dell'atto di precetto in rinnovazione stesso nonché di ogni altro atto ad esso precedente e successivo, dipendente ex art. 159 c.p.c. Nel merito, in via concorrente e/o subordinata: dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o, comunque, l'inefficacia e/o l'improduttività di effetti –totale e/o parziale- dell'atto di precetto in rinnovazione notificato e/o del credito azionato per tutti i motivi indicati in atti, con ogni consequenziale pronunzia di merito e di rito, anche diretta ad accertare l'assenza
–totale e/o parziale- delle ragioni di credito nei confronti della conchiudente. In ogni caso: Condannare i convenuti in opposizione e al rimborso Parte_2 Parte_3 delle spese e delle competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni, liquidati d'Ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Ai fini di cui al D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente causa è di valore pari a € 8.588,95 ed è soggetta al contributo unificato di € 355,50 + € 27,00”.
PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, Dato atto della reiezione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'atto di precetto in rinnovazione intimato da e , per l'importo di € Parte_2 Parte_3
8.588,95 oltre ad interessi e spese alla signora , nonché di ogni procedura Parte_1 esecutiva principiata (quale il procedimento esecutivo n. R.G.Es.M. 281/2023, Tribunale di Alessandria) e/o principianda, essendo manifesta l'insussistenza dei richiesti fumus boni iuris e periculum in mora così come disposto con ordinanza emessa da Codesta Ecc.ma
2 Corte in data 19.3.2024, in quanto dichiarata inammissibile poiché avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice dell'opposizione in primo grado ex art. 615 co 1 c.p.c., richiamata la opposizione alla riunione del presente procedimento con quello recante RG 1374/2023 per le ragioni tutte già dedotte, In via principale, respingere - per le ragioni tutte già indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 21.2.2024 e nella memoria denominata Note scritte depositata in fase di sospensiva del 18.3.2024 - le avversarie domande, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nell'appellata sentenza. Si insta inoltre affinché l'Eccellentissima Corte (per le ragioni tutte di cui sopra) applichi, nei riguardi della signora , la responsabilità di cui all'art. 96 del Codice di Parte_1
Procedura Civile. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dalla signora avverso un atto di precetto intimatole dai signori e Parte_1 Parte_2
per il pagamento della somma complessiva di € 8.588,95 a titolo di spese Parte_3 legali.
I. I provvedimenti possessori presupposti
Il processo di cui trattasi è correlato ad una pregressa vertenza di natura possessoria, cautelare e di merito. La signora , in data 8 ottobre 2020, aveva proposto un ricorso ex artt. Parte_1
1168 c.c. e 703 c.p.c., iscritto a ruolo presso il Tribunale di Alessandria con il numero R.G. 2724/2020. All'esito della fase sommaria, il Giudicante, con ordinanza del 3 maggio 2021, aveva ordinato ai signori e di rimuovere degli accumuli di terra lasciati Parte_2 Parte_3 sul terreno della ricorrente. Il Tribunale aveva rigettato ulteriori domande della signora compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Pt_1
In ragione del parziale rigetto, la signora aveva proposto, ai sensi dell'art. 669 Pt_1 terdecies c.p.c., un reclamo allo stesso Tribunale, in composizione collegiale (reclamo iscritto al numero di R.G. 1556/2021), chiedendo la riforma integrale dell'ordinanza possessoria interdittale monocratica. I signori e si erano costituiti in tale Pt_2 Pt_3 procedimento di reclamo possessorio instaurato dalla signora . Pt_1
Contestualmente, gli stessi signori e avevano proposto un autonomo reclamo Pt_2 Pt_3
(iscritto al numero di R.G. 1581/2021) avverso la medesima ordinanza del 3 maggio 2021. In quest'ultimo procedimento di reclamo, la signora non si era costituita. Pt_1
I due procedimenti di reclamo possessorio, mantenuti separati ma trattati contestualmente dal medesimo collegio, si erano conclusi con separate ordinanze comunicate in data 14 agosto 2021. Il primo reclamo (quello proposto dalla signora di cui al n. di R.G. 1556/2021) era stato rigettato e la signora Pt_1 Pt_1 condannata, tra l'altro, a pagare in favore dei signori e le spese di lite, Pt_2 Pt_3 liquidate in € 4.500,00 oltre accessori di legge. Il secondo reclamo (quello proposto dai signori e di cui al n. R.G. 1581/2021) era stato parimenti rigettato ma senza Pt_2 Pt_3 pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la signora . Pt_1
3 Successivamente, in data 22 settembre 2021, la signora aveva proseguito il Pt_1 giudizio di merito possessorio (R.G. 2724/2020), conclusosi in primo grado con la sentenza n. 445/2023 del Tribunale di Alessandria, sulla quale attualmente pende appello davanti ad altra sezione di questa Corte.
II. Le iniziative esecutive dei signori e Pt_2 Pt_3
Per riscuotere le spese legali liquidate a loro favore nell'ordinanza sul reclamo (R.G. 1556/2021), i signori e avevano notificato alla signora un primo atto Pt_2 Pt_3 Pt_1 di precetto in data 1° ottobre 2021, non coltivato. Dopo un secondo precetto, notificato il 14 aprile 2022, e un successivo pignoramento presso terzi (R.G.Es.M. 786/2022) che aveva portato all'assegnazione di somme esigue, i signori e avevano notificato, in data 22 ottobre 2022, un terzo atto di precetto, Pt_2 Pt_3 richiedendo il pagamento della somma complessiva di € 8.588,95, di cui:
a) € 6.566,04 a titolo di spese liquidate nel reclamo possessorio 1556/2021 (id est € 4.500 oltre accessori);
b) € 360,65 a titolo di spese del primo precetto, quello non coltivato;
c) € 1.618,30 a titolo di spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione all'esito del pignoramento presso terzi (R.G.ES.M. 786/2022).
III. Il procedimento in primo grado
Contro tale ultimo precetto, la signora proponeva opposizione ex art. 615, Pt_1 comma 1, c.p.c., davanti al Tribunale di Alessandria (R.G. 3187/2022), chiedendo dichiararsi la nullità o l'inefficacia del titolo. Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza, qui appellata, n. 628/2023 del 10 luglio 2023, depositata il 17 luglio 2023, accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando la nullità del precetto limitatamente alle somme di cui ai sopra indicati punti b) e c), evidenziando, quanto al punto b), che le spese del precetto lasciato scadere dai creditori non sono ripetibili e, quanto al punto c), che l'ordinanza del G.E. di liquidazione delle spese del pignoramento presso terzi (R.G.Es.M. 786/2022) esplica efficacia esecutiva soltanto nell'ambito del procedimento in cui è stata adottata.
Invece, per quanto riguarda la somma sub a) di € 6.566,04 (id est € 4.500 oltre accessori) di cui al provvedimento conclusivo del reclamo possessorio R.G. 1556/2021, il Tribunale respingeva l'opposizione della signora . Pt_1
Il Tribunale, in primo luogo, osservava che l'ordinanza cautelare possessoria che decide sulle spese costituisce titolo esecutivo. Tale natura veniva desunta, implicitamente, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità che ammette in tali casi l'opposizione all'esecuzione. Riguardo alla negazione, da parte dell'opponente, del potere di liquidare le spese in capo al giudice del reclamo sull'ordinanza possessoria interdittale (spese che, a suo dire, avrebbero potuto essere liquidate solo all'esito del cosiddetto “merito possessorio”), il Tribunale richiamava la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice della fase interdittale possessoria, e per estensione il collegio investito del reclamo possessorio, ha il potere di statuire sulle spese in considerazione del fatto che l'attuale struttura del
4 giudizio possessorio (ex art. 703 c.p.c.) prevede la fase di merito soltanto come eventuale, sicché le decisioni assunte nella fase interdittale sono potenzialmente idonee a
“stabilizzarsi”. Infine, il Tribunale giudicava "singolare e del tutto infondata" la doglianza dell'opponente relativa alla mancata riunione dei due reclami possessori (R.G. 1556/2021 ed R.G. 1581/2021), riunione che, secondo la signora , avrebbe dovuto condurre Pt_1 all'accertamento della soccombenza reciproca delle parti e alla compensazione integrale delle spese di entrambi i procedimenti. La sentenza appellata chiariva che la signora non poteva pretendere che le proprie spese legali nel procedimento 1581/2021 Pt_1 venissero compensate con quelle dei signori e , per il semplice motivo che ella Pt_2 Pt_3 non aveva sostenuto spese legali in quel procedimento. Il Tribunale concludeva che, anche se i due giudizi fossero stati riuniti, "nulla sarebbe cambiato".
In virtù della soccombenza reciproca, il Tribunale di Alessandria compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione a precetto.
IV. L'appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 628/2023, la signora ha Pt_1 interposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in via preliminare ed urgente, insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'atto di precetto nonché di ogni procedura esecutiva già iniziata o da iniziare, invocando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito, l'appellante ha domandato che si dichiari che i signori e non Pt_2 Pt_3 avrebbero diritto a richiedere alcuna somma, con conseguente dichiarazione di illegittimità assoluta e nullità dell'atto di precetto in rinnovazione. Ha chiesto, inoltre, in via concorrente e subordinata, che sia dichiarata la nullità, invalidità, inefficacia o improduttività di effetti (totale o parziale) del precetto. Ha altresì richiesto la condanna degli appellati e al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio e al Pt_2 Pt_3 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. In via accessoria, ha richiesto la riunione del presente procedimento con l'appello pendente avanti ad altra Sezione di questa Corte (R.G.C. 1374/2023) ed avente ad oggetto la sentenza del Tribunale sul merito possessorio.
L'appello, che ha ad oggetto esclusivamente le spese del reclamo possessorio proposto dalla signora (sopra descritte come punto “a” dell'atto di precetto), si articola in Pt_1 un unico e complesso motivo di impugnazione vertente sull'erronea applicazione o violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione (Cost.), 273 e 335 c.p.c., 669-septies e 669-terdecies c.p.c., 91 e 92 c.p.c. Tale censura è concentrata su due aspetti. In primo luogo, la signora lamenta la Pt_1 mancata trattazione unitaria o la riunione dei due procedimenti di reclamo possessorio R.G. 1556/2021 (proposto dalla ) e R.G. 1581/2021 (proposto da e ) Pt_1 Pt_2 Pt_3 da parte del Tribunale di Alessandria. L'appellante sostiene che, poiché entrambi i reclami avverso la medesima ordinanza interdittale possessoria del 3 maggio 2021 furono rigettati, la corretta trattazione unitaria avrebbe dovuto condurre ad una valutazione di soccombenza reciproca in relazione ad entrambi i reclami, valutazione che, a sua volta, avrebbe condotto alla compensazione delle spese. Secondo l'appellante, la mancata riunione avrebbe violato il diritto di difesa e i principii del giusto processo (articoli 24 e
5 111 Cost.), avendo peraltro il Tribunale erroneamente ritenuto la signora non Pt_1 costituita e contumace nel procedimento R.G. 1581/2021, escludendola di fatto dalla partecipazione e dalla trattazione di quel reclamo. In secondo luogo, l'appellante lamenta l'inammissibilità della pronuncia sulle spese processuali nella fase interdittale della causa possessoria. L'appellante sostiene che la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere riservata all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, la cui sentenza conclusiva assorbe e supera la decisione cautelare. All'uopo, cita la sentenza 12898/2021 della Corte di Cassazione, così massimata: “Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite;
qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio”.
I signori e si sono costituiti in appello chiedendo il rigetto integrale delle Pt_2 Pt_3 domande avversarie con conseguente conferma della sentenza impugnata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o dell'atto di precetto ed opponendosi alla richiesta di riunione del presente procedimento di opposizione a precetto con il procedimento sul merito possessorio pure pendente in grado di appello (R.G. 1374/2023). Gli appellati evidenziano che l'unico motivo di appello costituisce una pedissequa ed inammissibile riproposizione di prospettazioni ed istanze già ampiamente trattate e rigettate in molteplici giudizi pregressi ed è quindi frutto di una volontà defatigatoria della signora . Sottolineano che la signora non si è costituita nel Pt_1 Pt_1 procedimento R.G. 1581/2021 per una precisa scelta difensiva. Non avendo ella sostenuto alcuna spesa giudiziaria in quel procedimento, non esisteva alcun credito da portare in compensazione con la condanna alle spese da lei subita nel R.G. 1556/2021. Riguardo al potere del giudice del reclamo interdittale possessorio di pronunciare sulle spese, gli appellati evidenziano la correttezza della statuizione, tenuto conto anche del fatto che la successiva sentenza sul cosiddetto merito possessorio (n. 445/2023) ha comunque mantenuto ferme le statuizioni sulle spese delle fasi precedenti, così definitivamente decidendo sul punto e contraddicendo le tesi dell'odierna appellante. Gli appellati chiedono, infine, che si ravvisi in capo alla signora la Pt_1 responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Questa Corte d'Appello, con ordinanza del 19 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto oggetto dell'opposizione, sospensione per la quale era competente unicamente il Tribunale.
Nel corso del processo d'appello, si è verificato un avvicendamento nel mandato difensivo di parte appellante: l'Avvocato Dario Traverso, prevedente difensore dell'appellante, ha comunicato la rinuncia al mandato in data 10 giugno 2024. Successivamente, in data 26 giugno 2024, si è costituito in sostituzione l'attuale Difensore Avv. Ghio.
6 Infine, con la comparsa conclusionale depositata il 02.09.2025, l'appellante ha dichiarato di avere proceduto ad offerta reale in data 04 aprile 2024 mediante atto a cura dell'Ufficiale Giudiziario ( presso il Tribunale di Alessandria, per la complessiva CP_1 somma di € 11.240,67 "salvo ed impregiudicato ogni diritto e facoltà nonché con riserva di ripetizione all'esito definitivo e complessivo del giudizio". L'appellante ha lamentato l'atteggiamento defatigatorio e scorretto degli appellati, i quali, a fronte del pagamento, hanno richiesto solo la sospensione (anziché l'estinzione) della procedura esecutiva mobiliare pendente (R.G.Es.Mob. 281/2023, avviata in base al medesimo titolo esecutivo la cui validità è contestata nel presente giudizio di opposizione).
Sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si colloca ai limiti dell'inammissibilità, le argomentazioni dell'appellante essendo volte più a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio che a incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale. Comunque, l'unico motivo di appello, nelle sue varie articolazioni, è infondato per le ragioni qui di seguito evidenziate.
In via preliminare, la richiesta dell'appellante di riunire il presente giudizio di opposizione a precetto con quello, pure pendente in grado di appello, avente ad oggetto la causa possessoria (R.G. 1374/2023, Sezione Seconda Civile di questa Corte d'appello), va disattesa. Difettano, infatti, i presupposti di opportunità di cui all'art. 274 c.p.c., essendo l'esercizio (in positivo o negativo) del potere di disporre la riunione di cause fondato su valutazioni di mera opportunità (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 25/06/2024, dep. 19/11/2024, n. 29757). Le due cause, sebbene soggettivamente connesse in ragione dell'identità delle parti, sono del tutto differenti per petitum e causa petendi, quella di cui trattasi essendo un'opposizione a precetto e la seconda riguardando il merito possessorio. Una loro riunione comporterebbe un'irragionevole commistione di giudizi, con aggravio procedimentale e nessuna reale utilità, atteso che le questioni oggetto dell'una non incidono in alcun modo sulle statuizioni dell'altro. Costituisce, invero, jus receptum il principio per cui la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia, infatti, immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, con la conseguenza che il provvedimento che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unico, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (da ultimo, si veda Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 15/05/2025, dep. 20/05/2025, n. 13515 e giurisprudenza ivi richiamata). La riunione di cause non realizza, quindi, una fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa persino nell'ipotesi in cui le due cause siano identiche (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 02/10/2024, dep. 27/01/2025, n. 1877).
7 Nel merito, si tratta, in questa sede, di stabilire se gli odierni appellati abbiano il diritto di agire esecutivamente per la somma di € 6.566,04, id est la somma di € 4.500,00 oltre accessori di cui al provvedimento conclusivo del procedimento R.G. 1556/2021 con il quale è stata chiusa la fase interdittale della causa possessoria.
Va innanzitutto rilevato che la pronuncia sulle spese adottata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. costituisce senz'altro titolo esecutivo idoneo a sostenere, ex art. 474 c.p.c., l'avvio dell'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 04/11/2021, dep. 03/02/2022, n. 3291). È vero che la legge non prevede espressamente la decisione sulle spese nei provvedimenti conclusivi della fase sommaria del procedimento possessorio, tra quali deve annoverarsi l'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Tuttavia, ciò non significa che, come sostiene l'appellante (citando una giurisprudenza non pertinente rispetto alle peculiarità dei procedimenti possessori), il Tribunale adito in sede di reclamo nel procedimento R.G. 1556/2021 non potesse emettere la condanna alle spese. Occorre, infatti, inquadrare la questione in una prospettiva storica e sistematica. La novella legislativa del 2005 di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, ha eliminato, nei procedimenti possessori, il legame necessario tra la fase interdittale (o sommaria o cautelare) e la fase di merito, anche in ipotesi di provvedimento di accoglimento (art. 703, co. IV, c.p.c.). Proprio la necessarietà di quel nesso, prevista dal precedente assetto normativo, giustificava l'assenza di una decisione sulle spese nella fase interdittale. La novella, pur avendo reso autonoma tale fase, non ha introdotto alcuna disciplina specifica in tema di regolamento delle spese di lite. Epperò, per la funzione deflattiva che il Legislatore ha inteso perseguire, può ritenersi ormai definitivamente acquisita la soluzione interpretativa che prevede la necessità di applicare al provvedimento interdittale possessorio la disciplina generale di cui all'art. 91 c.p.c. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 379/2007 (emessa in un giudizio avente ad oggetto proprio l'eccepita illegittimità costituzionale degli artt. 703 e 669 octies c.p.c. per la mancata previsione del regolamento delle spese di lite nell'ordinanza interdittale possessoria), ha definitivamente messo in luce il “principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese”. Va quindi ribadito il principio già espresso dal Giudice di prime cure – e ampiamente consolidato in giurisprudenza – secondo cui l'ordinanza resa in sede di reclamo, che definisce la fase interdittale della causa possessoria, ha natura decisoria e autonoma efficacia esecutiva per la parte relativa alle spese di lite. Ne consegue che gli odierni appellati hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Alessandria del 15 luglio 2021 che, nell'ambito del procedimento R.G. 1556/2021, ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dalla signora condannando quest'ultima al pagamento delle Pt_1 spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori.
Inoltre, è smentita per tabulas la tesi dell'appellante secondo cui la successiva instaurazione del giudizio di merito possessorio (R.G. 2724/2020) avrebbe assorbito e superato le statuizioni sulle spese della fase interdittale. La sentenza n. 445/2023 del Tribunale di Alessandria sul c.d. merito possessorio, infatti, ha compensato
8 integralmente le spese di lite tra le parti, lasciando espressamente "ferme le statuizioni sulle spese delle precedenti fasi".
È poi manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei procedimenti di reclamo possessori proposti ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. 1556/2021 e R.G. 1581/2021) e alla conseguente asserita violazione dei diritti di difesa e dei principii del giusto processo per la pretesa mancata trattazione unitaria. Innanzitutto, l'ordinamento non prevede alcuna sanzione per l'omissione della riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. (riunione, peraltro, che non risulta essere mai stata richiesta, all'epoca, dalla signora o dalla sua Difesa al Tribunale procedente). Pt_1
In ogni caso, deve considerarsi che i procedimenti di reclamo R.G. 1556/2021, proposto da , e R.G. 1581/2021, proposto da e , entrambi avverso la stessa Pt_1 Pt_2 Pt_3 ordinanza del Tribunale di Alessandria del 3 maggio 2021, furono trattati e decisi unitariamente, sebbene non formalmente riuniti. Il reclamo proposto da (R.G. 1556/2021) fu depositato il 21 maggio 2021. Pt_1
L'autonomo reclamo proposto da e (R.G. 1581/2021) fu depositato il 24 Pt_2 Pt_3 maggio 2021. Entrambi i reclami furono discussi e decisi dallo stesso Collegio con il medesimo Presidente e lo stesso Giudice Relatore. L'udienza di discussione per entrambi i reclami fu fissata per la stessa data e ora: il 1° luglio 2021, alle ore 12:30. A tale udienza, il Collegio avanzò un'identica proposta transattiva in entrambi i procedimenti. Entrambe le cause furono rinviate alla stessa data: il 15 luglio 2021, alle ore 12:10, per consentire ai difensori di riferire ai propri clienti in merito alla proposta transattiva. All'udienza del 15 luglio 2021, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Tribunale si riservò. Successivamente, il Collegio emise le ordinanze conclusive per entrambi i procedimenti in pari data, il 15 luglio 2021. L'ordinanza R.G. 1556/2021 (reclamo Traverso) rigettò integralmente il reclamo di e la condannò al Pt_1 pagamento delle spese legali a favore di e . L'ordinanza R.G. 1581/2021 Pt_2 Pt_3
(reclamo ) rigettò parimenti il reclamo, confermando il provvedimento Persona_1 impugnato, ma nulla statuì sulle spese. Entrambe le ordinanze furono comunicate nella stessa data (14 agosto 2021).
Secondo il tradizionale orientamento di legittimità, che questa Corte condivide, l'inosservanza, da parte del giudice dell'impugnazione, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro il medesimo provvedimento non comporta alcuna violazione dei diritti delle parti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, le impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto – come nella specie – chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (tra le ultime pronunce sul tema, si veda Cass. civ., Sez. V, Ord., c.c. 20/11/2024, dep. 19/07/2025, n. 20207).
La trattazione formalmente unitaria dei due procedimenti non avrebbe potuto comunque condurre ad una valutazione di soccombenza reciproca e alla compensazione delle spese perché le cause che ne costituivano l'oggetto avrebbero conservato la loro individualità ontologica (in proposito, si richiama la giurisprudenza sopra citata secondo cui la riunione di cause non realizza una fusione dei procedimenti).
9 È inoltre palesemente inammissibile in questa sede la doglianza relativa alla dichiarazione di contumacia della signora nel reclamo possessorio proposto dai Pt_1 signori e di cui al procedimento n. 1581/2021 R.G. Trib. Con tale doglianza, Pt_2 Pt_3
l'appellante tenta surrettiziamente di instaurare con l'opposizione a precetto oggetto del presente giudizio un improprio ulteriore grado di giudizio delle decisioni assunte all'esito dei reclami interdittali possessori. Sia detto per inciso che, essendo stato integralmente rigettato il reclamo di cui al procedimento n. 1581/2021 proposto dai signori e Pt_2
, non vi è alcun interesse dell'odierna appellante a far valere l'illegittimità di una Pt_3 decisione a sé totalmente favorevole.
Quanto all'asserita offerta reale, la stessa non risulta in alcun modo provata. Ma, anche a volerla ritenere avvenuta, la circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini della dedotta cessazione della materia del contendere, poiché – a dire della stessa appellante – l'offerta fu formulata “con riserva di ripetizione”, ossia con espressa contestazione del debito e del titolo. In tale prospettiva, non si comprende come la controparte avrebbe potuto, senza ledere i propri diritti, rinunciare all'esecuzione a fronte di una somma offerta a titolo provvisorio. Attribuire ai signori e degli intenti di mala fede o Pt_2 Pt_3 scorrettezza processuale per tale condotta appare quindi illogico e ingiusto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 628/2023 integralmente confermata.
Le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellante a fronte della soccombenza della medesima. Tali spese sono liquidate in complessivi euro 5.809,00 per onorari (di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 1.843 per la fase di trattazione ed euro 1.911 per la fase decisionale), ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento (cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000).
Sussistono anche i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dalla parte appellata. Con un unico motivo di appello, peraltro privo dei requisiti di sinteticità e specificità, l'appellante si è limitata a riproporre doglianze già più volte dedotte e disattese in primo grado e in precedenti giudizi. Le argomentazioni addotte sono risultate manifestamente erronee – sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo logico-giuridico – e formulate in evidente difetto di diligenza, senza alcun confronto critico con le puntuali e articolate motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La pedissequa e ostinata reiterazione di censure palesemente infondate, in assenza di qualsiasi elemento ragionevolmente idoneo a porre in discussione l'impianto motivazionale del provvedimento gravato, denota una condotta processuale qualificabile come abuso del processo e consistita nell'aver proposto un appello pretestuoso, nella consapevolezza di non poter far valere alcuna plausibile ragione di diritto o di fatto. L'appello, nel suo complesso, rivela, dunque, la violazione del minimo grado di diligenza esigibile nella proposizione e nella coltivazione dell'iniziativa giudiziale, integrando una condotta gravemente colposa che ha determinato un ingiustificato aggravio dell'attività processuale e dei costi a carico delle controparti, oltre che la causazione – secondo l'id
10 quod plerumque accidit – di un patema d'animo in queste ultime, costrette a difendersi in un grado del procedimento che non aveva ragion d'essere. Pertanto, in via equitativa, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a risarcire il danno da responsabilità aggravata causato agli appellati, danno liquidato equitativamente in misura pari agli onorari di causa sostenuti dagli appellati, come sopra liquidati, oltre agli interessi legali sulla predetta somma risarcitoria, calcolati al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è, infine, tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria n. 628/2023 resa il 10 luglio 2023 e pubblicata il 17 luglio 2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 3187/2022 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma. 2. DA l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1
e le spese di questo grado di appello, che si liquidano in euro Parte_2 Parte_3
5.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
3. DA l'appellante a pagare in favore della parte Parte_1 appellata e , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di Parte_2 Parte_3 euro 5.809,00, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, Parte_1
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello già dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025. La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
nata il [...] a [...], ivi residente, Via Monte Parte_1
Santo n. 17, c.f. , elettivamente domiciliata ai fini della presente C.F._1 causa in Novi Ligure (AL), Viale Saffi 11, presso lo studio e la persona dell'Avv. Domenico Ghio, (c.f. – fax: 0143-323885 – pec: C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto del 26 giugno 2024 di costituzione di nuovo difensore,
PARTE APPELLANTE
contro
:
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
Via Monte Santo, 37 (C.F. ) e nata a [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
(Albania) il 4 maggio 1975 e residente in [...] (C.F.
), difesi e rappresentati sia unitamente che disgiuntamente CodiceFiscale_4 dall'Avv. Valentina Filz (C.F. indirizzo pec CodiceFiscale_5
, dall'Avv. Carlotta Maddalena Pagetto (C.F. Email_2 C.F._6
indirizzo pec ) e dall'Avv. Simone Panella (C.F.
[...] Email_3 [...]
pec ed elettivamente domiciliati presso il C.F._7 Email_4 loro studio, sito in Novi Ligure (AL) al Corso Romualdo Marenco 75 (fax 0143 75335), come da delega in atti,
PARTE APPELLATA
avverso:
1 la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 628/2023 resa il 10 luglio 2023 e pubblicata il 17 luglio 2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 3187/2022 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: previa eventuale riunione del presente procedimento R.G.A.C. n. 1385/2023 a quello pendente al R.G.A.C. n. 1374/2023 Corte di Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, in riforma dell'appellata sentenza n. 628/2023, resa il 10.07.2023 e depositata il 17.07.2023 dal Tribunale di Alessandria - Sezione Civile – in composizione monocratica - Giudice Ill.ma Dott.ssa Antonella Dragotto nella causa n. R.G. 3187/2022, non notificata: In via preliminare ed urgente: Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'atto di precetto in rinnovazione intimato da e in data 18.10.2022, Parte_2 Parte_3 notificato a in data 22.10.2022 per il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 8.588,95 oltre interessi e spese e/o ogni procedura esecutiva principiata (segnatamente l'esecuzione mobiliare n. 281/2023 R.G. Es. Mob. Tribunale di Alessandria) e/o principianda, ciò per tutti i motivi in atti comprovanti altresì la sussistenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora, con proprio decreto e/o provvedimento meglio ritenuto, adottato anche inaudita altera parte e/o con eventuale udienza per la conferma e/o adozione del provvedimento cautelare in contraddittorio, disponendo ogni necessario ed ulteriore incombente di rito. Nel merito: Dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che e Parte_2 Parte_3 non hanno diritto a richiedere a il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 8.588,95 oltre interessi e spese, con conseguente illegittimità assoluta e nullità dell'atto di precetto in rinnovazione stesso nonché di ogni altro atto ad esso precedente e successivo, dipendente ex art. 159 c.p.c. Nel merito, in via concorrente e/o subordinata: dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o, comunque, l'inefficacia e/o l'improduttività di effetti –totale e/o parziale- dell'atto di precetto in rinnovazione notificato e/o del credito azionato per tutti i motivi indicati in atti, con ogni consequenziale pronunzia di merito e di rito, anche diretta ad accertare l'assenza
–totale e/o parziale- delle ragioni di credito nei confronti della conchiudente. In ogni caso: Condannare i convenuti in opposizione e al rimborso Parte_2 Parte_3 delle spese e delle competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni, liquidati d'Ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Ai fini di cui al D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente causa è di valore pari a € 8.588,95 ed è soggetta al contributo unificato di € 355,50 + € 27,00”.
PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, Dato atto della reiezione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'atto di precetto in rinnovazione intimato da e , per l'importo di € Parte_2 Parte_3
8.588,95 oltre ad interessi e spese alla signora , nonché di ogni procedura Parte_1 esecutiva principiata (quale il procedimento esecutivo n. R.G.Es.M. 281/2023, Tribunale di Alessandria) e/o principianda, essendo manifesta l'insussistenza dei richiesti fumus boni iuris e periculum in mora così come disposto con ordinanza emessa da Codesta Ecc.ma
2 Corte in data 19.3.2024, in quanto dichiarata inammissibile poiché avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice dell'opposizione in primo grado ex art. 615 co 1 c.p.c., richiamata la opposizione alla riunione del presente procedimento con quello recante RG 1374/2023 per le ragioni tutte già dedotte, In via principale, respingere - per le ragioni tutte già indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 21.2.2024 e nella memoria denominata Note scritte depositata in fase di sospensiva del 18.3.2024 - le avversarie domande, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nell'appellata sentenza. Si insta inoltre affinché l'Eccellentissima Corte (per le ragioni tutte di cui sopra) applichi, nei riguardi della signora , la responsabilità di cui all'art. 96 del Codice di Parte_1
Procedura Civile. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dalla signora avverso un atto di precetto intimatole dai signori e Parte_1 Parte_2
per il pagamento della somma complessiva di € 8.588,95 a titolo di spese Parte_3 legali.
I. I provvedimenti possessori presupposti
Il processo di cui trattasi è correlato ad una pregressa vertenza di natura possessoria, cautelare e di merito. La signora , in data 8 ottobre 2020, aveva proposto un ricorso ex artt. Parte_1
1168 c.c. e 703 c.p.c., iscritto a ruolo presso il Tribunale di Alessandria con il numero R.G. 2724/2020. All'esito della fase sommaria, il Giudicante, con ordinanza del 3 maggio 2021, aveva ordinato ai signori e di rimuovere degli accumuli di terra lasciati Parte_2 Parte_3 sul terreno della ricorrente. Il Tribunale aveva rigettato ulteriori domande della signora compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Pt_1
In ragione del parziale rigetto, la signora aveva proposto, ai sensi dell'art. 669 Pt_1 terdecies c.p.c., un reclamo allo stesso Tribunale, in composizione collegiale (reclamo iscritto al numero di R.G. 1556/2021), chiedendo la riforma integrale dell'ordinanza possessoria interdittale monocratica. I signori e si erano costituiti in tale Pt_2 Pt_3 procedimento di reclamo possessorio instaurato dalla signora . Pt_1
Contestualmente, gli stessi signori e avevano proposto un autonomo reclamo Pt_2 Pt_3
(iscritto al numero di R.G. 1581/2021) avverso la medesima ordinanza del 3 maggio 2021. In quest'ultimo procedimento di reclamo, la signora non si era costituita. Pt_1
I due procedimenti di reclamo possessorio, mantenuti separati ma trattati contestualmente dal medesimo collegio, si erano conclusi con separate ordinanze comunicate in data 14 agosto 2021. Il primo reclamo (quello proposto dalla signora di cui al n. di R.G. 1556/2021) era stato rigettato e la signora Pt_1 Pt_1 condannata, tra l'altro, a pagare in favore dei signori e le spese di lite, Pt_2 Pt_3 liquidate in € 4.500,00 oltre accessori di legge. Il secondo reclamo (quello proposto dai signori e di cui al n. R.G. 1581/2021) era stato parimenti rigettato ma senza Pt_2 Pt_3 pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la signora . Pt_1
3 Successivamente, in data 22 settembre 2021, la signora aveva proseguito il Pt_1 giudizio di merito possessorio (R.G. 2724/2020), conclusosi in primo grado con la sentenza n. 445/2023 del Tribunale di Alessandria, sulla quale attualmente pende appello davanti ad altra sezione di questa Corte.
II. Le iniziative esecutive dei signori e Pt_2 Pt_3
Per riscuotere le spese legali liquidate a loro favore nell'ordinanza sul reclamo (R.G. 1556/2021), i signori e avevano notificato alla signora un primo atto Pt_2 Pt_3 Pt_1 di precetto in data 1° ottobre 2021, non coltivato. Dopo un secondo precetto, notificato il 14 aprile 2022, e un successivo pignoramento presso terzi (R.G.Es.M. 786/2022) che aveva portato all'assegnazione di somme esigue, i signori e avevano notificato, in data 22 ottobre 2022, un terzo atto di precetto, Pt_2 Pt_3 richiedendo il pagamento della somma complessiva di € 8.588,95, di cui:
a) € 6.566,04 a titolo di spese liquidate nel reclamo possessorio 1556/2021 (id est € 4.500 oltre accessori);
b) € 360,65 a titolo di spese del primo precetto, quello non coltivato;
c) € 1.618,30 a titolo di spese liquidate nell'ordinanza di assegnazione all'esito del pignoramento presso terzi (R.G.ES.M. 786/2022).
III. Il procedimento in primo grado
Contro tale ultimo precetto, la signora proponeva opposizione ex art. 615, Pt_1 comma 1, c.p.c., davanti al Tribunale di Alessandria (R.G. 3187/2022), chiedendo dichiararsi la nullità o l'inefficacia del titolo. Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza, qui appellata, n. 628/2023 del 10 luglio 2023, depositata il 17 luglio 2023, accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando la nullità del precetto limitatamente alle somme di cui ai sopra indicati punti b) e c), evidenziando, quanto al punto b), che le spese del precetto lasciato scadere dai creditori non sono ripetibili e, quanto al punto c), che l'ordinanza del G.E. di liquidazione delle spese del pignoramento presso terzi (R.G.Es.M. 786/2022) esplica efficacia esecutiva soltanto nell'ambito del procedimento in cui è stata adottata.
Invece, per quanto riguarda la somma sub a) di € 6.566,04 (id est € 4.500 oltre accessori) di cui al provvedimento conclusivo del reclamo possessorio R.G. 1556/2021, il Tribunale respingeva l'opposizione della signora . Pt_1
Il Tribunale, in primo luogo, osservava che l'ordinanza cautelare possessoria che decide sulle spese costituisce titolo esecutivo. Tale natura veniva desunta, implicitamente, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità che ammette in tali casi l'opposizione all'esecuzione. Riguardo alla negazione, da parte dell'opponente, del potere di liquidare le spese in capo al giudice del reclamo sull'ordinanza possessoria interdittale (spese che, a suo dire, avrebbero potuto essere liquidate solo all'esito del cosiddetto “merito possessorio”), il Tribunale richiamava la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice della fase interdittale possessoria, e per estensione il collegio investito del reclamo possessorio, ha il potere di statuire sulle spese in considerazione del fatto che l'attuale struttura del
4 giudizio possessorio (ex art. 703 c.p.c.) prevede la fase di merito soltanto come eventuale, sicché le decisioni assunte nella fase interdittale sono potenzialmente idonee a
“stabilizzarsi”. Infine, il Tribunale giudicava "singolare e del tutto infondata" la doglianza dell'opponente relativa alla mancata riunione dei due reclami possessori (R.G. 1556/2021 ed R.G. 1581/2021), riunione che, secondo la signora , avrebbe dovuto condurre Pt_1 all'accertamento della soccombenza reciproca delle parti e alla compensazione integrale delle spese di entrambi i procedimenti. La sentenza appellata chiariva che la signora non poteva pretendere che le proprie spese legali nel procedimento 1581/2021 Pt_1 venissero compensate con quelle dei signori e , per il semplice motivo che ella Pt_2 Pt_3 non aveva sostenuto spese legali in quel procedimento. Il Tribunale concludeva che, anche se i due giudizi fossero stati riuniti, "nulla sarebbe cambiato".
In virtù della soccombenza reciproca, il Tribunale di Alessandria compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione a precetto.
IV. L'appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 628/2023, la signora ha Pt_1 interposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in via preliminare ed urgente, insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'atto di precetto nonché di ogni procedura esecutiva già iniziata o da iniziare, invocando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito, l'appellante ha domandato che si dichiari che i signori e non Pt_2 Pt_3 avrebbero diritto a richiedere alcuna somma, con conseguente dichiarazione di illegittimità assoluta e nullità dell'atto di precetto in rinnovazione. Ha chiesto, inoltre, in via concorrente e subordinata, che sia dichiarata la nullità, invalidità, inefficacia o improduttività di effetti (totale o parziale) del precetto. Ha altresì richiesto la condanna degli appellati e al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio e al Pt_2 Pt_3 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. In via accessoria, ha richiesto la riunione del presente procedimento con l'appello pendente avanti ad altra Sezione di questa Corte (R.G.C. 1374/2023) ed avente ad oggetto la sentenza del Tribunale sul merito possessorio.
L'appello, che ha ad oggetto esclusivamente le spese del reclamo possessorio proposto dalla signora (sopra descritte come punto “a” dell'atto di precetto), si articola in Pt_1 un unico e complesso motivo di impugnazione vertente sull'erronea applicazione o violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione (Cost.), 273 e 335 c.p.c., 669-septies e 669-terdecies c.p.c., 91 e 92 c.p.c. Tale censura è concentrata su due aspetti. In primo luogo, la signora lamenta la Pt_1 mancata trattazione unitaria o la riunione dei due procedimenti di reclamo possessorio R.G. 1556/2021 (proposto dalla ) e R.G. 1581/2021 (proposto da e ) Pt_1 Pt_2 Pt_3 da parte del Tribunale di Alessandria. L'appellante sostiene che, poiché entrambi i reclami avverso la medesima ordinanza interdittale possessoria del 3 maggio 2021 furono rigettati, la corretta trattazione unitaria avrebbe dovuto condurre ad una valutazione di soccombenza reciproca in relazione ad entrambi i reclami, valutazione che, a sua volta, avrebbe condotto alla compensazione delle spese. Secondo l'appellante, la mancata riunione avrebbe violato il diritto di difesa e i principii del giusto processo (articoli 24 e
5 111 Cost.), avendo peraltro il Tribunale erroneamente ritenuto la signora non Pt_1 costituita e contumace nel procedimento R.G. 1581/2021, escludendola di fatto dalla partecipazione e dalla trattazione di quel reclamo. In secondo luogo, l'appellante lamenta l'inammissibilità della pronuncia sulle spese processuali nella fase interdittale della causa possessoria. L'appellante sostiene che la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere riservata all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, la cui sentenza conclusiva assorbe e supera la decisione cautelare. All'uopo, cita la sentenza 12898/2021 della Corte di Cassazione, così massimata: “Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite;
qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio”.
I signori e si sono costituiti in appello chiedendo il rigetto integrale delle Pt_2 Pt_3 domande avversarie con conseguente conferma della sentenza impugnata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o dell'atto di precetto ed opponendosi alla richiesta di riunione del presente procedimento di opposizione a precetto con il procedimento sul merito possessorio pure pendente in grado di appello (R.G. 1374/2023). Gli appellati evidenziano che l'unico motivo di appello costituisce una pedissequa ed inammissibile riproposizione di prospettazioni ed istanze già ampiamente trattate e rigettate in molteplici giudizi pregressi ed è quindi frutto di una volontà defatigatoria della signora . Sottolineano che la signora non si è costituita nel Pt_1 Pt_1 procedimento R.G. 1581/2021 per una precisa scelta difensiva. Non avendo ella sostenuto alcuna spesa giudiziaria in quel procedimento, non esisteva alcun credito da portare in compensazione con la condanna alle spese da lei subita nel R.G. 1556/2021. Riguardo al potere del giudice del reclamo interdittale possessorio di pronunciare sulle spese, gli appellati evidenziano la correttezza della statuizione, tenuto conto anche del fatto che la successiva sentenza sul cosiddetto merito possessorio (n. 445/2023) ha comunque mantenuto ferme le statuizioni sulle spese delle fasi precedenti, così definitivamente decidendo sul punto e contraddicendo le tesi dell'odierna appellante. Gli appellati chiedono, infine, che si ravvisi in capo alla signora la Pt_1 responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Questa Corte d'Appello, con ordinanza del 19 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto oggetto dell'opposizione, sospensione per la quale era competente unicamente il Tribunale.
Nel corso del processo d'appello, si è verificato un avvicendamento nel mandato difensivo di parte appellante: l'Avvocato Dario Traverso, prevedente difensore dell'appellante, ha comunicato la rinuncia al mandato in data 10 giugno 2024. Successivamente, in data 26 giugno 2024, si è costituito in sostituzione l'attuale Difensore Avv. Ghio.
6 Infine, con la comparsa conclusionale depositata il 02.09.2025, l'appellante ha dichiarato di avere proceduto ad offerta reale in data 04 aprile 2024 mediante atto a cura dell'Ufficiale Giudiziario ( presso il Tribunale di Alessandria, per la complessiva CP_1 somma di € 11.240,67 "salvo ed impregiudicato ogni diritto e facoltà nonché con riserva di ripetizione all'esito definitivo e complessivo del giudizio". L'appellante ha lamentato l'atteggiamento defatigatorio e scorretto degli appellati, i quali, a fronte del pagamento, hanno richiesto solo la sospensione (anziché l'estinzione) della procedura esecutiva mobiliare pendente (R.G.Es.Mob. 281/2023, avviata in base al medesimo titolo esecutivo la cui validità è contestata nel presente giudizio di opposizione).
Sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si colloca ai limiti dell'inammissibilità, le argomentazioni dell'appellante essendo volte più a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio che a incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale. Comunque, l'unico motivo di appello, nelle sue varie articolazioni, è infondato per le ragioni qui di seguito evidenziate.
In via preliminare, la richiesta dell'appellante di riunire il presente giudizio di opposizione a precetto con quello, pure pendente in grado di appello, avente ad oggetto la causa possessoria (R.G. 1374/2023, Sezione Seconda Civile di questa Corte d'appello), va disattesa. Difettano, infatti, i presupposti di opportunità di cui all'art. 274 c.p.c., essendo l'esercizio (in positivo o negativo) del potere di disporre la riunione di cause fondato su valutazioni di mera opportunità (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 25/06/2024, dep. 19/11/2024, n. 29757). Le due cause, sebbene soggettivamente connesse in ragione dell'identità delle parti, sono del tutto differenti per petitum e causa petendi, quella di cui trattasi essendo un'opposizione a precetto e la seconda riguardando il merito possessorio. Una loro riunione comporterebbe un'irragionevole commistione di giudizi, con aggravio procedimentale e nessuna reale utilità, atteso che le questioni oggetto dell'una non incidono in alcun modo sulle statuizioni dell'altro. Costituisce, invero, jus receptum il principio per cui la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia, infatti, immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, con la conseguenza che il provvedimento che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unico, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (da ultimo, si veda Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 15/05/2025, dep. 20/05/2025, n. 13515 e giurisprudenza ivi richiamata). La riunione di cause non realizza, quindi, una fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa persino nell'ipotesi in cui le due cause siano identiche (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 02/10/2024, dep. 27/01/2025, n. 1877).
7 Nel merito, si tratta, in questa sede, di stabilire se gli odierni appellati abbiano il diritto di agire esecutivamente per la somma di € 6.566,04, id est la somma di € 4.500,00 oltre accessori di cui al provvedimento conclusivo del procedimento R.G. 1556/2021 con il quale è stata chiusa la fase interdittale della causa possessoria.
Va innanzitutto rilevato che la pronuncia sulle spese adottata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. costituisce senz'altro titolo esecutivo idoneo a sostenere, ex art. 474 c.p.c., l'avvio dell'esecuzione forzata (Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 04/11/2021, dep. 03/02/2022, n. 3291). È vero che la legge non prevede espressamente la decisione sulle spese nei provvedimenti conclusivi della fase sommaria del procedimento possessorio, tra quali deve annoverarsi l'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. Tuttavia, ciò non significa che, come sostiene l'appellante (citando una giurisprudenza non pertinente rispetto alle peculiarità dei procedimenti possessori), il Tribunale adito in sede di reclamo nel procedimento R.G. 1556/2021 non potesse emettere la condanna alle spese. Occorre, infatti, inquadrare la questione in una prospettiva storica e sistematica. La novella legislativa del 2005 di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, ha eliminato, nei procedimenti possessori, il legame necessario tra la fase interdittale (o sommaria o cautelare) e la fase di merito, anche in ipotesi di provvedimento di accoglimento (art. 703, co. IV, c.p.c.). Proprio la necessarietà di quel nesso, prevista dal precedente assetto normativo, giustificava l'assenza di una decisione sulle spese nella fase interdittale. La novella, pur avendo reso autonoma tale fase, non ha introdotto alcuna disciplina specifica in tema di regolamento delle spese di lite. Epperò, per la funzione deflattiva che il Legislatore ha inteso perseguire, può ritenersi ormai definitivamente acquisita la soluzione interpretativa che prevede la necessità di applicare al provvedimento interdittale possessorio la disciplina generale di cui all'art. 91 c.p.c. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 379/2007 (emessa in un giudizio avente ad oggetto proprio l'eccepita illegittimità costituzionale degli artt. 703 e 669 octies c.p.c. per la mancata previsione del regolamento delle spese di lite nell'ordinanza interdittale possessoria), ha definitivamente messo in luce il “principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese”. Va quindi ribadito il principio già espresso dal Giudice di prime cure – e ampiamente consolidato in giurisprudenza – secondo cui l'ordinanza resa in sede di reclamo, che definisce la fase interdittale della causa possessoria, ha natura decisoria e autonoma efficacia esecutiva per la parte relativa alle spese di lite. Ne consegue che gli odierni appellati hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Alessandria del 15 luglio 2021 che, nell'ambito del procedimento R.G. 1556/2021, ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dalla signora condannando quest'ultima al pagamento delle Pt_1 spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori.
Inoltre, è smentita per tabulas la tesi dell'appellante secondo cui la successiva instaurazione del giudizio di merito possessorio (R.G. 2724/2020) avrebbe assorbito e superato le statuizioni sulle spese della fase interdittale. La sentenza n. 445/2023 del Tribunale di Alessandria sul c.d. merito possessorio, infatti, ha compensato
8 integralmente le spese di lite tra le parti, lasciando espressamente "ferme le statuizioni sulle spese delle precedenti fasi".
È poi manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei procedimenti di reclamo possessori proposti ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. 1556/2021 e R.G. 1581/2021) e alla conseguente asserita violazione dei diritti di difesa e dei principii del giusto processo per la pretesa mancata trattazione unitaria. Innanzitutto, l'ordinamento non prevede alcuna sanzione per l'omissione della riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. (riunione, peraltro, che non risulta essere mai stata richiesta, all'epoca, dalla signora o dalla sua Difesa al Tribunale procedente). Pt_1
In ogni caso, deve considerarsi che i procedimenti di reclamo R.G. 1556/2021, proposto da , e R.G. 1581/2021, proposto da e , entrambi avverso la stessa Pt_1 Pt_2 Pt_3 ordinanza del Tribunale di Alessandria del 3 maggio 2021, furono trattati e decisi unitariamente, sebbene non formalmente riuniti. Il reclamo proposto da (R.G. 1556/2021) fu depositato il 21 maggio 2021. Pt_1
L'autonomo reclamo proposto da e (R.G. 1581/2021) fu depositato il 24 Pt_2 Pt_3 maggio 2021. Entrambi i reclami furono discussi e decisi dallo stesso Collegio con il medesimo Presidente e lo stesso Giudice Relatore. L'udienza di discussione per entrambi i reclami fu fissata per la stessa data e ora: il 1° luglio 2021, alle ore 12:30. A tale udienza, il Collegio avanzò un'identica proposta transattiva in entrambi i procedimenti. Entrambe le cause furono rinviate alla stessa data: il 15 luglio 2021, alle ore 12:10, per consentire ai difensori di riferire ai propri clienti in merito alla proposta transattiva. All'udienza del 15 luglio 2021, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Tribunale si riservò. Successivamente, il Collegio emise le ordinanze conclusive per entrambi i procedimenti in pari data, il 15 luglio 2021. L'ordinanza R.G. 1556/2021 (reclamo Traverso) rigettò integralmente il reclamo di e la condannò al Pt_1 pagamento delle spese legali a favore di e . L'ordinanza R.G. 1581/2021 Pt_2 Pt_3
(reclamo ) rigettò parimenti il reclamo, confermando il provvedimento Persona_1 impugnato, ma nulla statuì sulle spese. Entrambe le ordinanze furono comunicate nella stessa data (14 agosto 2021).
Secondo il tradizionale orientamento di legittimità, che questa Corte condivide, l'inosservanza, da parte del giudice dell'impugnazione, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro il medesimo provvedimento non comporta alcuna violazione dei diritti delle parti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, le impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto – come nella specie – chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (tra le ultime pronunce sul tema, si veda Cass. civ., Sez. V, Ord., c.c. 20/11/2024, dep. 19/07/2025, n. 20207).
La trattazione formalmente unitaria dei due procedimenti non avrebbe potuto comunque condurre ad una valutazione di soccombenza reciproca e alla compensazione delle spese perché le cause che ne costituivano l'oggetto avrebbero conservato la loro individualità ontologica (in proposito, si richiama la giurisprudenza sopra citata secondo cui la riunione di cause non realizza una fusione dei procedimenti).
9 È inoltre palesemente inammissibile in questa sede la doglianza relativa alla dichiarazione di contumacia della signora nel reclamo possessorio proposto dai Pt_1 signori e di cui al procedimento n. 1581/2021 R.G. Trib. Con tale doglianza, Pt_2 Pt_3
l'appellante tenta surrettiziamente di instaurare con l'opposizione a precetto oggetto del presente giudizio un improprio ulteriore grado di giudizio delle decisioni assunte all'esito dei reclami interdittali possessori. Sia detto per inciso che, essendo stato integralmente rigettato il reclamo di cui al procedimento n. 1581/2021 proposto dai signori e Pt_2
, non vi è alcun interesse dell'odierna appellante a far valere l'illegittimità di una Pt_3 decisione a sé totalmente favorevole.
Quanto all'asserita offerta reale, la stessa non risulta in alcun modo provata. Ma, anche a volerla ritenere avvenuta, la circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini della dedotta cessazione della materia del contendere, poiché – a dire della stessa appellante – l'offerta fu formulata “con riserva di ripetizione”, ossia con espressa contestazione del debito e del titolo. In tale prospettiva, non si comprende come la controparte avrebbe potuto, senza ledere i propri diritti, rinunciare all'esecuzione a fronte di una somma offerta a titolo provvisorio. Attribuire ai signori e degli intenti di mala fede o Pt_2 Pt_3 scorrettezza processuale per tale condotta appare quindi illogico e ingiusto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 628/2023 integralmente confermata.
Le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellante a fronte della soccombenza della medesima. Tali spese sono liquidate in complessivi euro 5.809,00 per onorari (di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 1.843 per la fase di trattazione ed euro 1.911 per la fase decisionale), ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento (cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000).
Sussistono anche i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dalla parte appellata. Con un unico motivo di appello, peraltro privo dei requisiti di sinteticità e specificità, l'appellante si è limitata a riproporre doglianze già più volte dedotte e disattese in primo grado e in precedenti giudizi. Le argomentazioni addotte sono risultate manifestamente erronee – sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo logico-giuridico – e formulate in evidente difetto di diligenza, senza alcun confronto critico con le puntuali e articolate motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La pedissequa e ostinata reiterazione di censure palesemente infondate, in assenza di qualsiasi elemento ragionevolmente idoneo a porre in discussione l'impianto motivazionale del provvedimento gravato, denota una condotta processuale qualificabile come abuso del processo e consistita nell'aver proposto un appello pretestuoso, nella consapevolezza di non poter far valere alcuna plausibile ragione di diritto o di fatto. L'appello, nel suo complesso, rivela, dunque, la violazione del minimo grado di diligenza esigibile nella proposizione e nella coltivazione dell'iniziativa giudiziale, integrando una condotta gravemente colposa che ha determinato un ingiustificato aggravio dell'attività processuale e dei costi a carico delle controparti, oltre che la causazione – secondo l'id
10 quod plerumque accidit – di un patema d'animo in queste ultime, costrette a difendersi in un grado del procedimento che non aveva ragion d'essere. Pertanto, in via equitativa, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a risarcire il danno da responsabilità aggravata causato agli appellati, danno liquidato equitativamente in misura pari agli onorari di causa sostenuti dagli appellati, come sopra liquidati, oltre agli interessi legali sulla predetta somma risarcitoria, calcolati al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è, infine, tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria n. 628/2023 resa il 10 luglio 2023 e pubblicata il 17 luglio 2023 nella causa civile tra le parti individuata al n. 3187/2022 R.G. del predetto Tribunale ed avente ad oggetto un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma. 2. DA l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1
e le spese di questo grado di appello, che si liquidano in euro Parte_2 Parte_3
5.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
3. DA l'appellante a pagare in favore della parte Parte_1 appellata e , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di Parte_2 Parte_3 euro 5.809,00, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, Parte_1
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello già dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025. La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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