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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2138/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, GI monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5724/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EQ IU PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042232028000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente: =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre avverso una cartella di pagamento per € 518,00, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su ruolo formato da EQ IU/Ministero della IU, a titolo di
“Contributo unificato – sanzione” relativo a un giudizio di lavoro RG 8244/2017 innanzi al Tribunale di Napoli
Nord. Parte ricorrente avanza ricorso, deducendo che:
- nel giudizio di lavoro era esente dal contributo unificato per reddito familiare inferiore al triplo del limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, e dell'art. 76 DPR
115/2002;
- aveva tempestivamente depositato nel fascicolo telematico del giudizio di lavoro una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito reddituale per l'esenzione, che viene ora prodotta anche nel giudizio tributario, unitamente alla prova del deposito nel fascicolo del processo di lavoro.
La censura è, in sostanza, che difetti il presupposto impositivo del contributo unificato (e quindi anche della relativa sanzione) perché la parte doveva essere trattata come esente.
All'udienza del 16 gennaio 2026 fissata per il merito la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e come tale deve essere accolto alla luce delle seguenti considerazioni.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che, nel giudizio di lavoro RG 8244/2017, la ricorrente Ricorrente_1 ha dichiarato di:
- avere un reddito familiare inferiore alla soglia di € 34.107,72, corrispondente al triplo del limite per il gratuito patrocinio ex art. 76 DPR 115/2002;
- aver presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione di esenzione dal contributo unificato, depositandola nel fascicolo telematico del processo di lavoro.
Documenti che riproduce anche nel presente fascicolo del contenzioso tributario.
Le informazioni giuridiche disponibili mostrano, per i giudizi previdenziali (analoghi per struttura al contenzioso lavoro-previdenza), che la parte può rendere un'autocertificazione dell'esenzione, allegandola all'atto introduttivo e che tale dichiarazione è il presupposto per non versare il contributo unificato.
Emerge per tabulas che la dichiarazione svolta dalla contribuente è formalmente regolare perchè reca l'esatta indicazione dei dati anagrafici, nucleo familiare, reddito complessivo sotto soglia) nonchè la dichiarazione che il reddito familiare, per l'anno di riferimento (2017), è effettivamente inferiore alla soglia prevista, nonchè corredata dalla prova del deposito nel fascicolo telematico del giudizio di lavoro di detta dichiarazione come da screenshot, ricevuta di deposito, attestazione del fascicolo PCT fornito anche in questa sede. Da ciò ne consegue che il presupposto per il contributo unificato non sussisteva sin dall'origine, perché la posizione della parte rientrava nell'ambito delle esenzioni ex DPR 115/2002.
Appare pertanto infondato il recupero del contributo unificato (e della sanzione) svolto dall'Ufficio tramite ruolo e cartella perchè erroneo in quanto non ha considerato l'autocertificazione presente nel fascicolo di causa che acclara il diritto alla esenzione dal versamento al contributo unificato.
L'accoglimento del ricorso porta all'annullamento totale della cartella di pagamento impugnata per carenza del presupposto impositivo perche il contributo unificato non dovuto in quanto la parte era esente. Ne consegue inoltre la condanna alle spese della resistente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di IU Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accoglie il ricorso. Condanna l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 370,00 oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente relatore
GI AT
Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, GI monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5724/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EQ IU PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042232028000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente: =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre avverso una cartella di pagamento per € 518,00, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su ruolo formato da EQ IU/Ministero della IU, a titolo di
“Contributo unificato – sanzione” relativo a un giudizio di lavoro RG 8244/2017 innanzi al Tribunale di Napoli
Nord. Parte ricorrente avanza ricorso, deducendo che:
- nel giudizio di lavoro era esente dal contributo unificato per reddito familiare inferiore al triplo del limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, e dell'art. 76 DPR
115/2002;
- aveva tempestivamente depositato nel fascicolo telematico del giudizio di lavoro una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito reddituale per l'esenzione, che viene ora prodotta anche nel giudizio tributario, unitamente alla prova del deposito nel fascicolo del processo di lavoro.
La censura è, in sostanza, che difetti il presupposto impositivo del contributo unificato (e quindi anche della relativa sanzione) perché la parte doveva essere trattata come esente.
All'udienza del 16 gennaio 2026 fissata per il merito la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e come tale deve essere accolto alla luce delle seguenti considerazioni.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che, nel giudizio di lavoro RG 8244/2017, la ricorrente Ricorrente_1 ha dichiarato di:
- avere un reddito familiare inferiore alla soglia di € 34.107,72, corrispondente al triplo del limite per il gratuito patrocinio ex art. 76 DPR 115/2002;
- aver presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione di esenzione dal contributo unificato, depositandola nel fascicolo telematico del processo di lavoro.
Documenti che riproduce anche nel presente fascicolo del contenzioso tributario.
Le informazioni giuridiche disponibili mostrano, per i giudizi previdenziali (analoghi per struttura al contenzioso lavoro-previdenza), che la parte può rendere un'autocertificazione dell'esenzione, allegandola all'atto introduttivo e che tale dichiarazione è il presupposto per non versare il contributo unificato.
Emerge per tabulas che la dichiarazione svolta dalla contribuente è formalmente regolare perchè reca l'esatta indicazione dei dati anagrafici, nucleo familiare, reddito complessivo sotto soglia) nonchè la dichiarazione che il reddito familiare, per l'anno di riferimento (2017), è effettivamente inferiore alla soglia prevista, nonchè corredata dalla prova del deposito nel fascicolo telematico del giudizio di lavoro di detta dichiarazione come da screenshot, ricevuta di deposito, attestazione del fascicolo PCT fornito anche in questa sede. Da ciò ne consegue che il presupposto per il contributo unificato non sussisteva sin dall'origine, perché la posizione della parte rientrava nell'ambito delle esenzioni ex DPR 115/2002.
Appare pertanto infondato il recupero del contributo unificato (e della sanzione) svolto dall'Ufficio tramite ruolo e cartella perchè erroneo in quanto non ha considerato l'autocertificazione presente nel fascicolo di causa che acclara il diritto alla esenzione dal versamento al contributo unificato.
L'accoglimento del ricorso porta all'annullamento totale della cartella di pagamento impugnata per carenza del presupposto impositivo perche il contributo unificato non dovuto in quanto la parte era esente. Ne consegue inoltre la condanna alle spese della resistente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di IU Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accoglie il ricorso. Condanna l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 370,00 oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente relatore
GI AT
Dott.ssa Gigliola Natale