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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3063/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
FIORE AN AN, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2334/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001614237 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001614237 IRES-ALTRO 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001614237 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19333/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 7 febraio 2025 previa rituale e tempestiva notifica, la Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e le presupposte cartelle di pagamento espressamente indicate, il tutto limitatamente all'importo di
Euro 70.114,97 (a fronte di un importo totale di Euro 80.350,75) emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente ad IRES 2019 e 2020 nonché IRAP 2020. Sostiene la società ricorrente che l'intimazione impugnata è illegittima per l'omessa notifica dei ruoli e delle cartelle presupposte nonché per la carente motivazione delle stesse.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II -ente impositore- ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la correttezza formale e l'adeguata motivazione delle stesse nonché dell'intimazione di pagamento.
Infine all'esito dell'udienza pubblica di discussione del 10 novembre 2025 questa Corte, letti ed esaminati il ricorso, le controdeduzioni nonché tutti gli atti ed i documenti depositati, ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della vicenda, va evidenziato che l'art.19 del D.L.vo n.546/92 identifica gli atti ed i rapporti dei quali il giudice tributario è chiamato a conoscere, indicando un elenco tassativo degli atti impugnabili avanti le Corti tributarie. Infatti, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 del citato art.19, non tutti gli atti aventi a oggetto le entrate fiscali possono essere impugnati bensì solo quelli elencati tassativamente nel medesimo articolo 19. Inoltre, secondo quanto indicato nel suddetto comma 3 dell'art. 19, gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni o della cartella esattoriale, e comunque unitamente a questi ultimi.
Tanto premesso, osserva questa Corte che la contribuente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in ricorso adducendo quale unico articolato motivo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'omessa motivazione sia di queste che dell'intimazione, ma tali doglianze sono completamente infondate giacché in data 26 gennaio 2025 il sig. Rappresentante_1 , nella qualità di amministratore unico della società ricorrente, ha indirizzato all'Agenzia delle entrate una richiesta di dilazione- pagamento rateale relativamente a tutte le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, ivi comprese le tre costituenti oggetto della presente impugnazione.
Ciò comporta, da un lato, che risulta indirettamente provata l'avvenuta notifica e conoscenza di tutte le cartelle analiticamente indicate nella richiesta di dilazione, ivi comprese quelle elencate alla pagina 1 del ricorso introduttivo;
dall'altro fa sì che sono diventati inoppugnabili gli importi oggetto di tali cartelle ed insindacabili le motivazioni delle stesse.
Né è meritevole di condivisione il motivo riguardante il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, che invece risulta adeguatamente, ancorché succintamente, motivata per relationem con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando decide come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate di euro
5000,00 a titolo di spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
FIORE AN AN, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2334/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001614237 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001614237 IRES-ALTRO 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001614237 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19333/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 7 febraio 2025 previa rituale e tempestiva notifica, la Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e le presupposte cartelle di pagamento espressamente indicate, il tutto limitatamente all'importo di
Euro 70.114,97 (a fronte di un importo totale di Euro 80.350,75) emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente ad IRES 2019 e 2020 nonché IRAP 2020. Sostiene la società ricorrente che l'intimazione impugnata è illegittima per l'omessa notifica dei ruoli e delle cartelle presupposte nonché per la carente motivazione delle stesse.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II -ente impositore- ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la correttezza formale e l'adeguata motivazione delle stesse nonché dell'intimazione di pagamento.
Infine all'esito dell'udienza pubblica di discussione del 10 novembre 2025 questa Corte, letti ed esaminati il ricorso, le controdeduzioni nonché tutti gli atti ed i documenti depositati, ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della vicenda, va evidenziato che l'art.19 del D.L.vo n.546/92 identifica gli atti ed i rapporti dei quali il giudice tributario è chiamato a conoscere, indicando un elenco tassativo degli atti impugnabili avanti le Corti tributarie. Infatti, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 del citato art.19, non tutti gli atti aventi a oggetto le entrate fiscali possono essere impugnati bensì solo quelli elencati tassativamente nel medesimo articolo 19. Inoltre, secondo quanto indicato nel suddetto comma 3 dell'art. 19, gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni o della cartella esattoriale, e comunque unitamente a questi ultimi.
Tanto premesso, osserva questa Corte che la contribuente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in ricorso adducendo quale unico articolato motivo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'omessa motivazione sia di queste che dell'intimazione, ma tali doglianze sono completamente infondate giacché in data 26 gennaio 2025 il sig. Rappresentante_1 , nella qualità di amministratore unico della società ricorrente, ha indirizzato all'Agenzia delle entrate una richiesta di dilazione- pagamento rateale relativamente a tutte le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, ivi comprese le tre costituenti oggetto della presente impugnazione.
Ciò comporta, da un lato, che risulta indirettamente provata l'avvenuta notifica e conoscenza di tutte le cartelle analiticamente indicate nella richiesta di dilazione, ivi comprese quelle elencate alla pagina 1 del ricorso introduttivo;
dall'altro fa sì che sono diventati inoppugnabili gli importi oggetto di tali cartelle ed insindacabili le motivazioni delle stesse.
Né è meritevole di condivisione il motivo riguardante il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, che invece risulta adeguatamente, ancorché succintamente, motivata per relationem con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando decide come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate di euro
5000,00 a titolo di spese di lite.