Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2021 sotto il numero d'ordine 13053, avente ad oggetto: "Intimazione di licenza per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sangiovanni Tiziana, in virtù di mandato in atti;
Parte 1
,
-intimante-
CONTRO
Controparte 2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1 rappresentati e difesi tutti nella qualità di eredi di CP 4 Controparte_5 dagli avv.ti Lucrezia Messa e Pasqua Nucci in virtù di mandato in atti;
-intimati -
E
Controparte_6 rappresentata e difesa in proprio
-intimata-
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 15.05.2025.
FATTO e DIRITTO
1.Con intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida Pt 1
[...] in qualità di proprietaria e locatrice dell'immobile sito in Monopoli (BA) alla Via Roma n.
199, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Controparte_6 e CP 4 , in qualità rispettivamente di conduttrice dell'immobile per uso professionale e di garante del relativo contratto di locazione.
1.1 In particolare parte intimante deduceva che: ella era proprietaria dell'immobile suddetto;
-
- con contratto sottoscritto in data 31.12.2003 l'aveva concesso in locazione, per uso studio professionale, all'avv. Controparte_6 per la durata di anni sei a partire dall' 01.01.2004 al
31.12.2009 intendendosi tacitamente rinnovato il contratto per altri sei anni in caso di mancato diniego;
alla prima scadenza naturale del contratto, lo stesso si era rinnovato tacitamente per ulteriori anni
-
sei e, successivamente, per altri sei e, quindi, per complessivi anni dodici, con scadenza fissata al
31.12.2021;
al punto 11) del predetto contratto le parti avevano convenuto che "Garantisce il puntuale adempimento da parte della conduttrice per tutto quanto stabilito nel presente contratto, ivi compreso il pagamento dei canoni, il sig. Parte 2 con lettera raccomandata inviata alla conduttrice e da questa non ritirata del 18.06.2019 e con lettera
-
indirizzata e pervenuta al garante della stessa in data 24.06.2019, ella aveva inoltrato formale e regolare disdetta del contratto.
1.2. Ciò premesso formulava le seguenti conclusioni: “In via principale, convalidare la licenza per finita locazione relativamente all'immobile descritto in narrativa e fissare la data per la esecuzione del rilascio al 31.12.2021; in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex rt. 665 c.p.c. fissando la data per l'esecuzione; condannare, in caso di opposizione, la parte intimata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
CP 42. Si costituiva formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e assorbente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. CP 4 per tutte le motivazioni di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio con contestuale respingimento della domanda formulata dalla sig.ra Parte_1
3. Si costituiva in giudizio Controparte_6 in proprio formulando le seguenti conclusioni:
"rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione per assenza di disdetta nel termine di 12 mesi dalla scadenza contrattuale;
ordinare alla parte attrice, di rispettare il contratto per ulteriori anni 6; rigettare la richiesta di ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c. poiché sussistono i requisiti del fumus boni iuris circa il mancato invio della raccomandata di diniego al rinnovo del contratto, oltre al periculum in mora atteso che l'immobile de quo è adibito
a studio professionale con il consequenziale danno che ne deriverebbe da un illegittimo trasferimento in termini di trasloco e perdita di avviamento;
per l'effetto condannare l'attore al pagamento dis pese, diritti ed onorari di causa". 4. All'udienza del 19.10.2021, considerata l'opposizione formulata dagli intimati, il giudice disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di discussione al 31.03.2022, poi rinviata al
7.07.2022.
5. Con ordinanza del 7.07.22, non essendovi istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza del 26.10.2023 per la discussione.
6. Alla detta udienza veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di CP 4
7.Esso veniva riassunto dalla locatrice quindi il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti e disponeva per la notifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 303 cpc.
8.L'udienza del 16.05.2024 si teneva in modalità cartolare ed all'esito della stessa, sulla base delle note di parte, il giudice assegnava termine per la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi e rinviava la causa per la discussione.di CP 4
9. All'odierna udienza viene decisa.
***
10. Occorre esaminare preliminarmente la questione della estinzione del giudizio in ragione del suo carattere assorbente.
11. Va detto che, nelle note per l'udienza del 16.05.23, Controparte_6 ha evidenziato di non aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione né in proprio né quale erede di CP 4 ed ha chiesto, pertanto, l'estinzione del giudizio.
A sua volta la locatrice ha dedotto di aver effettuato la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto entro l'anno come per legge e di non aver ritenuto necessario effettuare la notifica a Controparte_6 in proprio poiché già presente tra gli eredi.
12. Ebbene, risulta che il giudice, a fronte della circostanza che la notifica effettuata in data 15.01.24
(ossia entro l'anno) presso l'ultimo domicilio del defunto non era andata a buon fine, ha disposto la rinnovazione della stessa agli eredi di CP 4 rinviando al merito la questione della mancata in proprio.riassunzione nei confronti di Controparte_6
Risulta, altresì, che il 10.06.24 la locatrice ha notificato l'atto nuovamente presso l'ultimo domicilio del defunto. Deve, tuttavia, osservarsi come tale notifica sia tamquam non esset giacchè la regola processuale che consente la notifica agli eredi all'ultimo domicilio del defunto vale finchè non sia decorso l'anno dal decesso (nel caso di specie avvenuto il 15.02.23).
Oltre tale termine, la notifica va fatta ai singoli eredi secondo le regole di cui agli artt. 138 ss cpc.
Ciò significa che nei confronti degli eredi di CP 4 il giudizio deve considerarsi estinto non avendo la Pt 1 provveduto a rinnovare la notifica della citazione nel termine stabilito dal giudice.
Tale conclusione trova conferma nell'orientamento della Suprema Corte che ha statuito che
"Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305
c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., n.
2526/2021).
Né può condividersi l'affermazione secondo cui la prima notifica agli eredi può considerarsi valida giacchè ivi non è stato reperito nessuno, così come attestato dal postino, tanto è vero che il giudice ne ha disposto la rinnovazione.
A nulla vale la costituzione degli eredi giacchè, come osservato dalla Suprema Corte, “Il termine concesso ex art. 291 c.p.c. è necessariamente perentorio, di talchè la sua infruttuosa scadenza produce l'improcedibilità dell'appello, restando irrilevante la successiva costituzione di parte appellata. Ove venisse riconosciuta funzione di sanatoria della violazione del termine alla costituzione nel giudizio di appello del soggetto destinatario della tardiva notifica, verrebbe alterata la funzione del carattere perentorio del termine (e della decadenza dal compimento dell'atto comminata dall'art. 152 c.p.c.) e verrebbe frustrato lo schema delle decadenze disegnato dal codice di rito. La disciplina dei termini processuali risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo" (Cass. civ., 9307/2020).
Controparte_6 in proprio si svolgono le seguenti ultime 13. Per quanto concerne la posizione di considerazioni.
E' pacifico, per stessa ammissione della parte (vedasi note di trattazione del 15.05.2024), che la intimante non abbia notificato l'atto in riassunzione alla CP 4 ritenendo che ciò fosse superfluo per essere la stessa una degli eredi e, quindi, avvisata a mezzo della notifica nell'ultimo domicilio del defunto.
La tesi non è, però, condivisibile dal momento che la CP_4 figura nel giudizio nel duplice ruolo di garante (per via della successione al padre ) e debitore principale.
Per tale ragione, ad avviso della scrivente, ella doveva essere destinataria della notifica anche come parte costituita in proprio.
Pertanto, invocando la suesposta giurisprudenza, può concludersi che il processo si è estinto per mancata riassunzione nei termini anche nei suoi confronti.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm 55/14 e succ. modd. nello scaglione cause di valore da € 1101,00 ad € 5200,00 nei medi per le prime tre fasi e minima per l'ultima tenuto conto della normale complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13053/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna Parte 1 alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli intimati che liquida in
2127,00 ciascuno per compensi professionali, rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n.
55/2014), C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 15.05.2025
Il giudice
Cristina Fasano