Articolo 474 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 473Articolo 475
Versione
6 maggio 1952
Art. 474.
(Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera)


Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocita'.
Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente puo' procedere soltanto se il sinistro e' avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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