TAR Genova, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 326
TAR
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della par condicio e della disciplina speciale sui limiti dimensionali

    La giurisprudenza afferma che le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali all'offerta tecnica non possono comportare l'automatica sanzione dello 'stralcio' di parti essenziali dell'offerta. Una clausola del genere, se interpretata in senso restrittivo, si porrebbe in contrasto con i principi di tassatività delle cause di esclusione, imparzialità, buon andamento e del risultato, vanificando l'interesse pubblico primario a selezionare l'offerta migliore.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dell'offerta della controinteressata

    La valutazione delle offerte tecniche rientra nell'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Le specifiche censure relative ai criteri 8, 9, 6, ai minimi salariali, alla copertura delle settimane scolastiche e all'inquadramento dei lavoratori sono state ritenute infondate nel merito.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto la domanda risarcitoria accessoria è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 326
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 326
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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