Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2025, proposto dalla Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7781C7A47, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Mantini e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Taggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Manolo Crocetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Camst soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato, Arnaldo Tinarelli e Maria Gaia Cavallari, con domicilio eletto in Bologna, via della Zecca n. 1;
della Liberty Mutual Insurance S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova 14;
per l'annullamento
- della determinazione del Servizio Pubblica Istruzione n. 2466 reg. gen. del 5 settembre 2025 n. 150 reg. servizio del 5 settembre 2025, notificata il successivo 11 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la « Gara a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs n. 36/2023” indetta per “l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Taggia » e sono stati approvati i relativi « impegni di spesa - per gli - anni scolastici 2025/2026- 2026/2027, 2027/2028, C.I.G. n. B7781C7A47 » in favore dell’impresa CAMST - Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo Turismo Società Cooperativa;
- ove occorrer possa, del bando di gara e dei suoi allegati;
- ove occorrer possa, del disciplinare e del capitolato di gara e relativi allegati;
- ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara, anche riferibili alle sedute riservate di valutazione della Commissione sull’offerta tecnica;
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo ivi compreso il contratto di appalto eventualmente stipulato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taggia, della Provincia di Imperia, della Camst soc. coop. a r.l. e della Liberty Mutual Insurance S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. CO ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2025 e depositato in data 22 ottobre 2025 la ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe indicato deducendo quanto segue.
2. Il Comune di Taggia ha indetto una gara per il servizio di ristorazione scolastica e sociale, celebrata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia, alla quale hanno partecipato la ricorrente e la controinteressata.
All’esito della valutazione delle offerte, la società CAMST si è posizionata al primo posto ed è risultata aggiudicataria.
3. Impugnando l’aggiudicazione la ricorrente censura: la violazione della par condicio e della disciplina speciale sui limiti dimensionali; l’erronea valutazione dell’offerta della controinteressata. Ha chiesto altresì il risarcimento dei danni in caso di mancato subentro del contratto.
Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo, tra l’altro, di essere autorizzato a chiamare in causa, ex art. 28, co. 3 c.p.a., la Compagnia assicuratrice Liberty Mutual Insurance Europe S.E., « al fine di essere integralmente manlevato e garantito e, comunque, tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria avversaria », « in forza del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi sottoscritto in data 3/6/2025 ed avente durata dal 31/5/2025 al 31/5/2028, come da polizza n. LSM0000046491 », che obbliga la Compagnia assicuratrice a tenere indenne il Comune per le perdite patrimoniali derivanti da pretese risarcitorie allo stesso rivolte anche in qualità di committente.
Con ordinanza del 12 dicembre 2025, n. 1375, il T.A.R. ha autorizzato la chiamata in causa.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, instando per la reiezione del ricorso.
Si è costituta in giudizio la Provincia di Imperia, eccependo la tardività del ricorso e contestandone la fondatezza nel merito.
Dopo la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice Liberty Mutual Insurance Europe S.E., chiedendo l’estromissione dal giudizio, deducendo l’infondatezza della chiamata in causa e instando, nel merito, per il rigetto della pretesa.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 6 marzo 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. In limine litis , va respinta la richiesta di revoca dell’ordinanza n. 1375 del 2025, spiccata dalla Compagnia assicurativa.
Sul punto, è sufficiente rilevare che nessuna domanda di manleva è stata notificata dal Comune, sicché il thema decidendum dell’odierno giudizio è da intendersi circoscritto a ciò che viene richiesto nel ricorso dalla parte ricorrente.
Del resto, si è già chiarito con l’ordinanza n. 1375 del 2025 che « la chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione evocata in giudizio per il risarcimento dei danni conseguente all’eventuale annullamento di un atto illegittimo risulta giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio di annullamento promosso nei confronti del soggetto garantito, ha un interesse qualificato all’esito del giudizio risarcitorio in virtù dell’obbligo derivante dal contratto stipulato con quest’ultimo », a ciò non ostando « l’accoglimento delle istanze la circostanza che il rapporto di garanzia con la Società assicuratrice esuli dalla giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, n. 3406 del 2016, cit.), la sussistenza di un rapporto di garanzia non vale, di per sé, ad estendere la materia del contendere, così come definita nell’atto introduttivo del giudizio, al rapporto privatistico. Ne discende che la Compagnia assicuratrice nel presente giudizio potrà svolgere le proprie difese solamente con riferimento alla materia del contendere come definita nell’atto introduttivo del giudizio stesso, alla quale sono estranee tutte le questioni attinenti al contratto con il Comune ».
Ebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2014, n. 3965; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- bis , 18 marzo 2016, n. 3406; Sez. II, 22 gennaio 2024 n. 1210; T.R.G.A. di Trento, ord. 3 ottobre 2023, n. 17), l’istituto della chiamata in causa del terzo nel processo amministrativo è subordinata a una valutazione di opportunità del Tribunale, tesa a verificare l’esistenza di rapporti particolari tra le originarie parti del processo e soggetti terzi, i quali potrebbero subire conseguenze dalla sua definizione e ai quali è quindi opportuno offrire la possibilità di interloquire, mediante l’intervento nella causa in corso.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza del Comune sulla base dell’esigenza, manifestata dall’Amministrazione, di mera estensione soggettiva della presente pronuncia risetto all’Assicurazione, pacificamente ammessa dalla Suprema Corte come legittima ragione di chiamata del terzo (si veda diffusamente Cass., SS.UU., 4 dicembre 2015, n. 24707).
Ovviamente, tale autorizzazione sottende uno scrutinio solo incidentale, senza efficacia di giudicato ( ex art. 8 c.p.a.), sull’esistenza e sul modo d’essere del rapporto di garanzia, che il Tribunale deve conoscere al fine di delibare l’opportunità della chiamata. Ebbene, nel caso di specie il contratto di assicurazione (doc. 1 Comune) obbliga la Compagnia assicuratrice a tenere indenne l’assicurato « per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali » (art. 1, co. 1 delle "Condizioni di Garanzia") derivanti dall’attività istituzionale, « anche quale committente » (art. 2, co. 1 delle “Definizioni”).
Ad un sommario esame, limitato ai fini di cui sopra, ritiene il Collegio che l’obbligo di manleva si estenda anche al risarcimento dei danni provocati in occasione dell’attività di committenza, e ciò a prescindere dalla natura della relativa responsabilità.
La richiesta deve essere dunque disattesa.
5. Si può prescindere dalla disamina dell’eccezione di irricevibilità proposta dalla Provincia, stante l’infondatezza del ricorso.
6. Nel merito, il ricorso deve essere respinto.
6.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione dei limiti dimensionali dell’offerta, deducendone il surrettizio superamento mediante l’inserimento di tabelle.
La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali all'offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o tale da comportare l'automatica sanzione dello "stralcio" di parti essenziali dell'offerta; invero, « nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore » (Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Con. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).
Il Collegio osserva che una siffatta clausola, se interpretata nel senso restrittivo prospettato dalla ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e, prima ancora, con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché con il principio del risultato (art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), in quanto privilegiare un aspetto meramente formale a discapito della valutazione sostanziale della migliore offerta vanificherebbe l'interesse pubblico primario a cui la procedura di gara è preordinata (cfr. da ultimo, T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 214).
6.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente deduce una serie di censure volte a contestare il punteggio attribuito all’aggiudicatario in ordine ad alcuni dei criteri previsti dal disciplinare di gara.
A tal proposito, è opportuno premettere che « la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta » ( ex multis , di recente, Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10195).
6.2.1. Quanto al criterio 8, che valorizza le migliorie apportate all’impatto ambientale dell’attività, l’offerta tecnica della controinteressata (doc. 10 Comune) contiene numerose e variegate soluzioni sparse nel documento (ad es. si vedano le pagg. 14 e 15), rispetto alle quali la ricorrente non avanza profili di censura, ancorché generici.
6.2.2. Con riferimento al criterio 9, concernente la « fornitura di piccoli elettrodomestici che facilitino l’esecuzione del servizio mensa », la ricorrente sostiene che nel progetto tecnico della controinteressata vi sarebbero diverse ripetizioni di utensileria e macchinari già offerti in relazione al criterio 7 ( rectius 8), così da non ritenersi ad esso ulteriori e meritevoli di punteggio.
In merito, il Collegio osserva che la formulazione del disciplinare di gara non è necessariamente da intendersi nel senso che gli elettrodomestici indicati con riferimento al criterio 9 debbano essere ulteriori rispetto a quelli indicati in altre parti dell’offerta. Tale considerazione è bastevole a sconfessare la bontà della censura.
6.2.3. In relazione al criterio di valutazione n. 6, la ricorrente lamenta che la controinteressata avrebbe conseguito un punteggio superiore pur non avendo trattato le tematiche della prevenzione dell'obesità infantile e della selettività alimentare.
La doglianza è infondata, considerato che il criterio di valutazione ha ad oggetto le « Iniziative di comunicazione e di coinvolgimento dell'utenza » e reca una variegata elencazione di possibili iniziative che i concorrenti avrebbero potuto offrire. Inoltre, anche in tal caso la ricorrente non censura l’attendibilità delle proposte indicate dall'aggiudicataria. Infine, non è superfluo osservare che per il criterio in questione l’aggiudicataria ha conseguito un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente (doc. 15 Comune, pag. 3).
6.2.4. Ancora, la ricorrente deduce il mancato rispetto dei minimi salariali da parte della controinteressata, sulla base della mancata considerazione degli adeguamenti stipendiali previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Anche tale censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
Anzitutto, va rilevato che il costo del lavoro dichiarato dall’aggiudicataria è sensibilmente superiore a quello stimato dalla stazione appaltante. In aggiunta, nel giustificativo dell’offerta (doc. 7 controinteressata), quest’ultima ha dichiarato di aver tenuto conto del contratto collettivo stipulato nel luglio 2024. Infine, non si può ignorare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello di costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (di recente Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2024, n. 3407). Ne discende che non può desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato in offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali la violazione dei minimi salariali e che eventuali scostamenti possono trovare compensazione nell’equilibrio generale dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418), anche mediante la copertura garantita da altre voci, come quella per spese generali (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9566).
6.2.5. La società Dussmann deduce inoltre che la controinteressata non garantirebbe la copertura di tutte le settimane del calendario scolastico.
Tale censura non è meritevole di considerazione in quanto la ricorrente non specifica sulla base di quale calcolo il totale delle ore determinerebbe delle scoperture rispetto alle settimane di svolgimento del servizio.
6.2.6. Infine, l’esponente si duole della circostanza che l’inquadramento di alcuni lavoratori della controinteressata non è adeguato rispetto alle loro mansioni.
Anche tali censure non meritano favorevole apprezzamento.
In disparte ogni considerazione circa l’idoneità di siffatti elementi di dettaglio, propri dell’organizzazione aziendale, a inficiare l’attendibilità complessiva dell’offerta, il Collegio osserva quanto segue con riguardo alle deduzioni della ricorrente.
La definizione data dal mansionario al settimo livello del contratto collettivo applicabile, riportata dalla ricorrente stessa, menziona espressamente ogni qualifica di valore equivalente al lavoratore catering , ed è dunque idonea a ricomprendere l’addetto al servizio mensa.
La ricorrente sostiene poi che il lavoratore assegnato ai compiti di responsabile del servizio, collocato al terzo livello contrattuale, svolgerebbe attività non compatibili rispetto a quelle previste dal relativo mansionario. Sennonché, è sufficiente osservare che tale livello ricomprende lavoratori investiti « anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori ».
7. In definitiva il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche del diverso impegno defensionale profuso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidandole in euro 4.000,00 (quattromila,00), oltre accessori di legge, nei confronti del Comune di Taggia, in euro 4.000,00 (quattromila,00), oltre accessori di legge, nei confronti della controinteressata, in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge, nei confronti della Provincia e in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori di legge, nei confronti della Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
CO ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ST | IU AR |
IL SEGRETARIO