Ordinanza cautelare 24 settembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Vengu, Manjola Bulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Vengu in Milano, via Spartaco,23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso soggiorno per motivi di lavoro subordinato ID. -OMISSIS- emesso il 27 maggio 2022 dal Questore di -OMISSIS- e notificato in pari data;
di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa MA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe articolando i seguenti motivi di ricorso:
1. “ Violazione di legge in relazione all'art. 2 comma 1 L. 241/1990, agli artt. 5 comma 5 TUI, eccesso di potere per mancanza istruttoria: mancanza dei presupposti per l'adozione del provvedimento decisorio in forma semplificata, infondatezza dei motivi posti a fondamento del provvedimento di reiezione e sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la proposizione dell'istanza ”;
2. “ Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 10 bis L. 241/1990, 24 comma 2 della Costituzione e art.13 comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999: illegittimità per mancata comunicazione dei motivi ostativi, violazione del diritto di intervento nel procedimento e del diritto di difesa ”;
Rilevato che:
- con nota del 19/2/2026 la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi agli atti, ha rappresentato che il ricorrente “ molto probabilmente non è più presente sul territorio nazionale ”, sicché non vi è prova della permanenza dell’interesse al ricorso;
- il ricorso è, in ogni caso, da respingere nel merito per l’assorbente motivo della presentazione, solo in data 19.10.2019, della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 13.1.2016, sicché, pur considerando il termine fissato dalla legge per la proposizione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno non perentorio, il ritardo di oltre tre anni con il quale parte ricorrente ha presentato la sua istanza risulta eccessivo;
Considerati sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO ES ZI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
MA IG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IG | NO ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.