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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 4704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4704/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VILLANO IOLANDA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. CASOLASCO ELENA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di trattazione scritta del 23.04.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 23.04.2025
Per il PM:
“nulla oppone”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.03.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con decreto n. 9568/2017, pubblicato il
09.06.2017, del Tribunale di Torino. In particolare, il ricorrente, formulando anche istanze istruttorie, ha domandato la revoca del contributo al mantenimento del figlio , posto a carico del Sig. Per_1
. Ha chiesto ordinarsi al terzo debitore , in p. del l.r.p.t.), Parte_1 Controparte_2
l'immediata sospensione delle trattenute poste in essere – in esecuzione del succitato decreto – sui crediti del Sig. dalla data dell'emissione del provvedimento. Ha, inoltre, chiesto Parte_1 condannarsi la Sig.ra alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del Controparte_1
Sig. delle somme corrisposte dal terzo debitore, a titolo di mantenimento, in forza Parte_1 del suddetto decreto nelle more del presente giudizio. Da ultimo, ha chiesto condannarsi la sig.ra alla restituzione delle somme percepite a far data dalla sottoscrizione del primo Controparte_1 contratto di lavoro di , oltre interessi legali, a partire dall'anno 2021 e/o dal momento in cui il Per_1 medesimo è divenuto economicamente autosufficiente.
Con decreto del 02.04.2024, il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 03.10.2024 e ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 09.10.2024.
Con memoria di costituzione depositata in data 09.09.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
chiedendo disporsi non la revoca bensì, se ritenuto opportuno, una Controparte_1 riduzione del contributo al mantenimento del figlio , ponendo a carico del signor Per_1 Parte_1 sempre con ordine al terzo datore di lavoro, , un contributo mensile di euro Controparte_2
300,00, a decorrere dalla data del provvedimento o, in ogni caso, non prima della data del deposito del ricorso. Chiedeva, inoltre, disporsi la compensazione dell'eventuale credito maturando dal signor con i debiti liquidi ed esigibili maturati dalla signora . Parte_1 CP_1
All'udienza del 03.10.2024, dinanzi al G.O.P. delegato, le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In seguito, il G.O.P. delegato, dato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rinviato le parti all'udienza già calendarizzata al 09.10.2024 (in occasione della quale il Giudice si riservava).
Con ordinanza del 13.10.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, ha assegnato alle parti ex art. 127 ter c.p.c. termine al 28.04.2025 per il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti hanno ritualmente provveduto al deposito delle note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 2 di 5 **** §§§§§ ****
La domanda formulata dal ricorrente di revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto premettere che a seguito della riforma operata dalla l. n. 54/2006 che ha introdotto l'art. 337-septies c.c. all'interno della sistematica del codice, è stata esplicitata anche normativamente la previsione secondo cui il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori non cessa con il mero raggiungimento della maggiore età, ma persiste sino al momento del conseguimento di una piena indipendenza economica.
Sotto tale profilo viene comunque da tempo evidenziata, nel diritto vivente, la necessità di contenere tale contributo ai figli maggiorenni entro ragionevoli limiti temporali, specialmente ove sussistano indicatori quali la ragguardevole età od il conseguimento di abilitazioni o titoli professionali o attività lavorative che mostrino un'aspirazione all'indipendenza inconciliabile con il persistente obbligo di mantenimento a capo del genitore. Più nello specifico con riguardo ai figli maggiorenni i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati, come da insegnamento della Suprema Corte: " dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro" (cfr. ex multis Cass. 10450/2022; Cass. 38366/2021).
Orbene nel caso di specie, visto l'oggetto della domanda formulata nel ricorso, occorrerà valutare in particolare le condizioni economiche e lavorative in cui versa , assumendo invece una rilevanza Per_1 al più marginale la situazione economico patrimoniale della madre con cui convive.
Sul punto è emerso in corso di causa che ha effettivamente reperito un'occupazione stabile con Per_1 mansioni di magazziniere presso la ditta LMM Logistics, dapprima a tempo determinato (al
20.10.2022) trasformato in tempo indeterminato a decorrere dal 1.2.2023 (cfr. doc.10 parte resistente), con retribuzione mensile variabile, con una media che si può stimare intorno ai 1000 euro (cfr. doc. 11 comparsa).
Si ritiene che l'età di (25 anni) -ormai considerevolmente oltre la soglia dei diciotto anni-, la Per_1 mancanza di allegazioni circa la frequenza in atto di particolari studi professionalizzanti e soprattutto lo pagina 3 di 5 svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa retribuita con carattere di stabilità, costituiscano tutti elementi rappresentativi della raggiunta indipendenza economica del suddetto, incompatibile con la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, che pertanto andrà revocato.
Parte ricorrente formula poi domanda di condanna della sig.ra alla ripetizione delle Controparte_1 somme percepite a titolo di mantenimento per il figlio a far data dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro di , oltre interessi legali, a partire dall'anno 2021 e/o dal momento in cui il medesimo è Per_1 divenuto autonomo, indipendente ed autosufficiente.
Occorre, preliminarmente, osservare che è da tempo consolidato ed avallato dalla Suprema Corte il principio di diritto secondo cui, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, i diritti e gli obblighi stabiliti in merito dai provvedimenti del Tribunale conservano efficacia sino a quando non intervenga la modifica di questi ultimi, rimanendo ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno; con la conseguenza che, in base ai principi generali relativi all'intangibilità e stabilità, per quanto limitata temporalmente ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata rispetto alla data della domanda di modificazione con riferimento al momento dell'accadimento innovativo (cfr. sul punto Cass.
16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n.
22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Da ultimo, peraltro, anche Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974 ha comunque ribadito che: “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti
a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione
o, motivatamente, da periodo successivo.”
Alla luce degli orientamenti di legittimità sopra esposti, pienamente condivisi da questo Collegio, si ritiene quindi che il contributo al mantenimento del figlio a carico del ricorrente debba essere Per_1 revocato dalla data della domanda di modifica presentata in questa sede (depositata in data 13.3.2024).
Si ritiene, poi, che la richiesta di ripetizione delle somme già versate a titolo di mantenimento per il pagina 4 di 5 figlio ivi formulata da parte ricorrente debba essere dichiarata inammissibile in quanto non inerente all'oggetto della presente procedura promossa ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c, dovendo la stessa essere eventualmente avanzata in un separato ed autonomo giudizio restitutorio.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerato l'accoglimento della domanda di revoca dell'onere contributivo a titolo di mantenimento gravante sul sig. e la relativa soccombenza sul punto della resistente , Parte_1 Controparte_1 nonché l'inammissibilità delle ulteriori richieste restitutorie avanzate dal ricorrente, le spese di lite si dichiarano compensate per 1/4. I restanti 3/4 delle spese di giudizio sono poste a carico della resistente, soccombente nella richiesta di rigetto del ricorso o riduzione del mantenimento a favore del figlio. Le suddette spese vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E.
52.000), applicati i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto del Tribunale di Torino n. 9568/2017, pubblicato il 09.06.2017:
REVOCA il contributo al mantenimento per il figlio posto a carico del sig. Persona_2
a far data dal deposito del ricorso;
Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione delle somme percepite indebitamente formulata da parte ricorrente;
DICHIARA compensate le spese di lite fra le parti nella misura di 1/4;
DICHIARA tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 Parte_1
il restante 3/4 dell'importo complessivo delle spese di lite, che si liquidano complessivamente
[...] in euro € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27.6.2025
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bozza di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4704/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VILLANO IOLANDA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. CASOLASCO ELENA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di trattazione scritta del 23.04.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 23.04.2025
Per il PM:
“nulla oppone”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.03.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con decreto n. 9568/2017, pubblicato il
09.06.2017, del Tribunale di Torino. In particolare, il ricorrente, formulando anche istanze istruttorie, ha domandato la revoca del contributo al mantenimento del figlio , posto a carico del Sig. Per_1
. Ha chiesto ordinarsi al terzo debitore , in p. del l.r.p.t.), Parte_1 Controparte_2
l'immediata sospensione delle trattenute poste in essere – in esecuzione del succitato decreto – sui crediti del Sig. dalla data dell'emissione del provvedimento. Ha, inoltre, chiesto Parte_1 condannarsi la Sig.ra alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del Controparte_1
Sig. delle somme corrisposte dal terzo debitore, a titolo di mantenimento, in forza Parte_1 del suddetto decreto nelle more del presente giudizio. Da ultimo, ha chiesto condannarsi la sig.ra alla restituzione delle somme percepite a far data dalla sottoscrizione del primo Controparte_1 contratto di lavoro di , oltre interessi legali, a partire dall'anno 2021 e/o dal momento in cui il Per_1 medesimo è divenuto economicamente autosufficiente.
Con decreto del 02.04.2024, il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 03.10.2024 e ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 09.10.2024.
Con memoria di costituzione depositata in data 09.09.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
chiedendo disporsi non la revoca bensì, se ritenuto opportuno, una Controparte_1 riduzione del contributo al mantenimento del figlio , ponendo a carico del signor Per_1 Parte_1 sempre con ordine al terzo datore di lavoro, , un contributo mensile di euro Controparte_2
300,00, a decorrere dalla data del provvedimento o, in ogni caso, non prima della data del deposito del ricorso. Chiedeva, inoltre, disporsi la compensazione dell'eventuale credito maturando dal signor con i debiti liquidi ed esigibili maturati dalla signora . Parte_1 CP_1
All'udienza del 03.10.2024, dinanzi al G.O.P. delegato, le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In seguito, il G.O.P. delegato, dato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rinviato le parti all'udienza già calendarizzata al 09.10.2024 (in occasione della quale il Giudice si riservava).
Con ordinanza del 13.10.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, ha assegnato alle parti ex art. 127 ter c.p.c. termine al 28.04.2025 per il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti hanno ritualmente provveduto al deposito delle note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 2 di 5 **** §§§§§ ****
La domanda formulata dal ricorrente di revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto premettere che a seguito della riforma operata dalla l. n. 54/2006 che ha introdotto l'art. 337-septies c.c. all'interno della sistematica del codice, è stata esplicitata anche normativamente la previsione secondo cui il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori non cessa con il mero raggiungimento della maggiore età, ma persiste sino al momento del conseguimento di una piena indipendenza economica.
Sotto tale profilo viene comunque da tempo evidenziata, nel diritto vivente, la necessità di contenere tale contributo ai figli maggiorenni entro ragionevoli limiti temporali, specialmente ove sussistano indicatori quali la ragguardevole età od il conseguimento di abilitazioni o titoli professionali o attività lavorative che mostrino un'aspirazione all'indipendenza inconciliabile con il persistente obbligo di mantenimento a capo del genitore. Più nello specifico con riguardo ai figli maggiorenni i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati, come da insegnamento della Suprema Corte: " dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro" (cfr. ex multis Cass. 10450/2022; Cass. 38366/2021).
Orbene nel caso di specie, visto l'oggetto della domanda formulata nel ricorso, occorrerà valutare in particolare le condizioni economiche e lavorative in cui versa , assumendo invece una rilevanza Per_1 al più marginale la situazione economico patrimoniale della madre con cui convive.
Sul punto è emerso in corso di causa che ha effettivamente reperito un'occupazione stabile con Per_1 mansioni di magazziniere presso la ditta LMM Logistics, dapprima a tempo determinato (al
20.10.2022) trasformato in tempo indeterminato a decorrere dal 1.2.2023 (cfr. doc.10 parte resistente), con retribuzione mensile variabile, con una media che si può stimare intorno ai 1000 euro (cfr. doc. 11 comparsa).
Si ritiene che l'età di (25 anni) -ormai considerevolmente oltre la soglia dei diciotto anni-, la Per_1 mancanza di allegazioni circa la frequenza in atto di particolari studi professionalizzanti e soprattutto lo pagina 3 di 5 svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa retribuita con carattere di stabilità, costituiscano tutti elementi rappresentativi della raggiunta indipendenza economica del suddetto, incompatibile con la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, che pertanto andrà revocato.
Parte ricorrente formula poi domanda di condanna della sig.ra alla ripetizione delle Controparte_1 somme percepite a titolo di mantenimento per il figlio a far data dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro di , oltre interessi legali, a partire dall'anno 2021 e/o dal momento in cui il medesimo è Per_1 divenuto autonomo, indipendente ed autosufficiente.
Occorre, preliminarmente, osservare che è da tempo consolidato ed avallato dalla Suprema Corte il principio di diritto secondo cui, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, i diritti e gli obblighi stabiliti in merito dai provvedimenti del Tribunale conservano efficacia sino a quando non intervenga la modifica di questi ultimi, rimanendo ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno; con la conseguenza che, in base ai principi generali relativi all'intangibilità e stabilità, per quanto limitata temporalmente ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata rispetto alla data della domanda di modificazione con riferimento al momento dell'accadimento innovativo (cfr. sul punto Cass.
16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n.
22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Da ultimo, peraltro, anche Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974 ha comunque ribadito che: “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti
a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione
o, motivatamente, da periodo successivo.”
Alla luce degli orientamenti di legittimità sopra esposti, pienamente condivisi da questo Collegio, si ritiene quindi che il contributo al mantenimento del figlio a carico del ricorrente debba essere Per_1 revocato dalla data della domanda di modifica presentata in questa sede (depositata in data 13.3.2024).
Si ritiene, poi, che la richiesta di ripetizione delle somme già versate a titolo di mantenimento per il pagina 4 di 5 figlio ivi formulata da parte ricorrente debba essere dichiarata inammissibile in quanto non inerente all'oggetto della presente procedura promossa ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c, dovendo la stessa essere eventualmente avanzata in un separato ed autonomo giudizio restitutorio.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerato l'accoglimento della domanda di revoca dell'onere contributivo a titolo di mantenimento gravante sul sig. e la relativa soccombenza sul punto della resistente , Parte_1 Controparte_1 nonché l'inammissibilità delle ulteriori richieste restitutorie avanzate dal ricorrente, le spese di lite si dichiarano compensate per 1/4. I restanti 3/4 delle spese di giudizio sono poste a carico della resistente, soccombente nella richiesta di rigetto del ricorso o riduzione del mantenimento a favore del figlio. Le suddette spese vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E.
52.000), applicati i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto del Tribunale di Torino n. 9568/2017, pubblicato il 09.06.2017:
REVOCA il contributo al mantenimento per il figlio posto a carico del sig. Persona_2
a far data dal deposito del ricorso;
Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione delle somme percepite indebitamente formulata da parte ricorrente;
DICHIARA compensate le spese di lite fra le parti nella misura di 1/4;
DICHIARA tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 Parte_1
il restante 3/4 dell'importo complessivo delle spese di lite, che si liquidano complessivamente
[...] in euro € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27.6.2025
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bozza di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 5 di 5