Articolo 1 della Legge 9 aprile 2003, n. 72
Articolo 2
Versione
30 aprile 2003
Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale , le parole: "e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 593 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all'autorita' e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di presentare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorita'.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.".
Entrata in vigore il 30 aprile 2003
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