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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 29/10/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6642/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avvocati Dario Abbate e Tullia Di Caprio, ed elettivamente Parte_1
studio legale sito in Caserta, alla via Verdi n. 6 (Ce)
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo
ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 19/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell' impresa individuale resistente presso la sede dell'attività commerciale sita in Maddaloni (Ce) alla via Forche Caudine n. 76, svolgendo le mansioni di segretaria dal 14.11.2022 al
30.03.2023 in assenza di contratto;
che si era occupata della contabilità del caseificio, della fatturazione, del controllo delle bolle di accompagnamento e, all'occorrenza, dell'emissione degli scontrini fiscali oltre ad essere addetta al banco vendita;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30.
Asseriva, inoltre , che durante il rapporto di lavoro non aveva usufruito di ferie, di permessi, che non aveva ricevuto la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro prestato, nè il versamento della 13° e della 14° mensilità, né il trattamento di fine rapporto
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dal 14.11.2022 al 30.03.2023 e, per l'effetto, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento dell'importo totale di € 3.976,41 a titolo di differenze retributive, comprensiva dell'importo pari ad € 354,28 a titolo di TFR.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Si costituiva l' con memoria depositata in 19/04/2024, che chiedeva di accertare e dichiarare, in CP_2 capo alla resistente, la sussistenza del correlato obbligo contributivo nei confronti dell e per CP_2
l'effetto chiedeva la relativa pronuncia di condanna dello stesso convenuto al pagamento di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge.
Espletata l'istruttoria, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219).
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: 1) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
2) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; 3) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
4) assenza di rischio imprenditoriale;
5) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
6) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
7) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
8) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
9) esclusività della prestazione;
10) infungibilità soggettiva della prestazione;
11) esercizio di mansioni meramente esecutive
La Suprema Corte così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav.
01.12.2008 n. 28525).
Venendo al merito, gli elementi probatori raccolti in giudizio, consentono di ritenere pienamente provata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata secondo le modalità dedotte in ricorso.
Invero i testi escussi, ex colleghi di lavoro, hanno riferito di aver visto lavorare la ricorrente alle dipendenze di , titolare del , presso la sede dell'esercizio commerciale CP_1 Controparte_1 sito in Maddaloni (Ce), nel periodo dal 14/11/2022 al 30/03/2023, dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno e che dava gli ordini e le direttive sul luogo di lavoro. CP_1
Hanno, altresì, riferito che la ricorrente aveva svolto le mansioni di impiegata amministrativa, addetta alla contabilità, carico e scarico fatture ed, in alcuni periodi anche di commessa ed addetta alla cassa, che non aveva goduto di giorni di ferie (cfr. dichiarazioni della teste e . Testimone_1 Testimone_2
Appare, inoltre, corretto l'inquadramento nel livello 5° del CCNL alimentari - artigianato (ove vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie), utilizzato in via parametrica per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 C.
Ne consegue che la parte resistente non avendo dato prova di aver ottemperato al pagamento dei titoli rivendicati in ricorso, in favore della ricorrente, risulta debitrice degli importi indicati nei conteggi allegati in atti.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav.
945/06).
In conclusione , va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo dal 14/11/2022 al 30/03/2023 e per l'effetto, la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di euro 3.976,41, a titolo di differenze retributive, di cui euro 354,28 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo. La parte resistente va, altresì, condannata alla regolarizzazione CP_1 della posizione contributiva della ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal 14/11/2022 al 30/03/2023 e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di euro 3.976,41, a titolo di differenze retributive, di cui euro 354,28
a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna la parte resistente al versamento dei relativi contributi assistenziali e CP_1 previdenziali.
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore degli avvocati Dario Abbate e CP_ Tullia Di Caprio ed euro 1.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge in favore dell'
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6642/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avvocati Dario Abbate e Tullia Di Caprio, ed elettivamente Parte_1
studio legale sito in Caserta, alla via Verdi n. 6 (Ce)
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo
ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 19/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell' impresa individuale resistente presso la sede dell'attività commerciale sita in Maddaloni (Ce) alla via Forche Caudine n. 76, svolgendo le mansioni di segretaria dal 14.11.2022 al
30.03.2023 in assenza di contratto;
che si era occupata della contabilità del caseificio, della fatturazione, del controllo delle bolle di accompagnamento e, all'occorrenza, dell'emissione degli scontrini fiscali oltre ad essere addetta al banco vendita;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30.
Asseriva, inoltre , che durante il rapporto di lavoro non aveva usufruito di ferie, di permessi, che non aveva ricevuto la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro prestato, nè il versamento della 13° e della 14° mensilità, né il trattamento di fine rapporto
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dal 14.11.2022 al 30.03.2023 e, per l'effetto, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento dell'importo totale di € 3.976,41 a titolo di differenze retributive, comprensiva dell'importo pari ad € 354,28 a titolo di TFR.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Si costituiva l' con memoria depositata in 19/04/2024, che chiedeva di accertare e dichiarare, in CP_2 capo alla resistente, la sussistenza del correlato obbligo contributivo nei confronti dell e per CP_2
l'effetto chiedeva la relativa pronuncia di condanna dello stesso convenuto al pagamento di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge.
Espletata l'istruttoria, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219).
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: 1) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
2) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; 3) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
4) assenza di rischio imprenditoriale;
5) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
6) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
7) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
8) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
9) esclusività della prestazione;
10) infungibilità soggettiva della prestazione;
11) esercizio di mansioni meramente esecutive
La Suprema Corte così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav.
01.12.2008 n. 28525).
Venendo al merito, gli elementi probatori raccolti in giudizio, consentono di ritenere pienamente provata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata secondo le modalità dedotte in ricorso.
Invero i testi escussi, ex colleghi di lavoro, hanno riferito di aver visto lavorare la ricorrente alle dipendenze di , titolare del , presso la sede dell'esercizio commerciale CP_1 Controparte_1 sito in Maddaloni (Ce), nel periodo dal 14/11/2022 al 30/03/2023, dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno e che dava gli ordini e le direttive sul luogo di lavoro. CP_1
Hanno, altresì, riferito che la ricorrente aveva svolto le mansioni di impiegata amministrativa, addetta alla contabilità, carico e scarico fatture ed, in alcuni periodi anche di commessa ed addetta alla cassa, che non aveva goduto di giorni di ferie (cfr. dichiarazioni della teste e . Testimone_1 Testimone_2
Appare, inoltre, corretto l'inquadramento nel livello 5° del CCNL alimentari - artigianato (ove vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie), utilizzato in via parametrica per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 C.
Ne consegue che la parte resistente non avendo dato prova di aver ottemperato al pagamento dei titoli rivendicati in ricorso, in favore della ricorrente, risulta debitrice degli importi indicati nei conteggi allegati in atti.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav.
945/06).
In conclusione , va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo dal 14/11/2022 al 30/03/2023 e per l'effetto, la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di euro 3.976,41, a titolo di differenze retributive, di cui euro 354,28 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo. La parte resistente va, altresì, condannata alla regolarizzazione CP_1 della posizione contributiva della ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal 14/11/2022 al 30/03/2023 e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di euro 3.976,41, a titolo di differenze retributive, di cui euro 354,28
a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna la parte resistente al versamento dei relativi contributi assistenziali e CP_1 previdenziali.
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore degli avvocati Dario Abbate e CP_ Tullia Di Caprio ed euro 1.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge in favore dell'
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella