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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1653/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1653 /2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TERRENZI FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 15/01/1994, avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
pagina 2 di 4 1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di avere già proceduto alla divisione consensuale e paritaria di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto regolamentato nel successivo punto n.
3.
3. Ai fini conciliativi, infatti, nell'ambito della più ampia soluzione concordata tra le parti:
a) i coniugi dichiarano di impegnarsi e obbligarsi reciprocamente a trasferire la nuda proprietà dell'immobile di cui sono comproprietari, sito in Loreto Aprutino (PE), via
Di Resta n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Loreto Aprutino al foglio 20, particella 1506, subalterno 17, piano 2, interno 7, categoria A/2, classe 2, superficie catastale mq 121, rendita catastale euro 486,76, in favore delle figlie, in parti uguali.
Qualora, anteriormente al perfezionamento del trasferimento, dovesse sopraggiungere la necessità di alienare l'immobile per esigenze economiche contingenti dei coniugi, le parti si obbligano a destinare in favore delle figlie, in parti uguali, una quota pari a 1/2 del ricavato netto della vendita;
b) i coniugi dichiarano di avere concordemente stabilito che il sig. Controparte_1 continuerà a permanere nella casa coniugale, proseguendone l'utilizzo esclusivo, mentre la sig.ra si trasferirà in altra abitazione condotta in locazione, Parte_1 della quale ha già ottenuto la disponibilità.
A fronte dell'utilizzo esclusivo dell'immobile in comproprietà, il sig. Controparte_1 si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di €350,00 (euro Parte_1 trecentocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo compensativo per la perdita del godimento dell'immobile in comproprietà.
Il suddetto contributo avrà efficacia fino al momento in cui il marito continuerà a pagina 3 di 4 godere dell'immobile in via esclusiva, anche in seguito alla cessione della nuda proprietà in favore delle figlie.
In caso di vendita a terzi dell'immobile e conseguente cessazione dell'uso esclusivo da parte del marito, il contributo cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori accordi o formalità.
Resta inteso che tale importo potrà essere rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di gennaio successivo al deposito del presente accordo presso il competente
Tribunale.
c. il libretto di deposito a risparmio n. 859707 della Banca Popolare di Bari, attualmente cointestato tra i coniugi, viene assegnato integralmente alla moglie la quale acquisirà la piena ed esclusiva titolarità delle somme ivi Parte_1 depositate.
4) Le autovetture dei coniugi resteranno ciascuna del rispettivo proprietario, così come le rispettive proprietà immobiliari.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1653 /2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TERRENZI FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 15/01/1994, avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
pagina 2 di 4 1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di avere già proceduto alla divisione consensuale e paritaria di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto regolamentato nel successivo punto n.
3.
3. Ai fini conciliativi, infatti, nell'ambito della più ampia soluzione concordata tra le parti:
a) i coniugi dichiarano di impegnarsi e obbligarsi reciprocamente a trasferire la nuda proprietà dell'immobile di cui sono comproprietari, sito in Loreto Aprutino (PE), via
Di Resta n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Loreto Aprutino al foglio 20, particella 1506, subalterno 17, piano 2, interno 7, categoria A/2, classe 2, superficie catastale mq 121, rendita catastale euro 486,76, in favore delle figlie, in parti uguali.
Qualora, anteriormente al perfezionamento del trasferimento, dovesse sopraggiungere la necessità di alienare l'immobile per esigenze economiche contingenti dei coniugi, le parti si obbligano a destinare in favore delle figlie, in parti uguali, una quota pari a 1/2 del ricavato netto della vendita;
b) i coniugi dichiarano di avere concordemente stabilito che il sig. Controparte_1 continuerà a permanere nella casa coniugale, proseguendone l'utilizzo esclusivo, mentre la sig.ra si trasferirà in altra abitazione condotta in locazione, Parte_1 della quale ha già ottenuto la disponibilità.
A fronte dell'utilizzo esclusivo dell'immobile in comproprietà, il sig. Controparte_1 si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile di €350,00 (euro Parte_1 trecentocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo compensativo per la perdita del godimento dell'immobile in comproprietà.
Il suddetto contributo avrà efficacia fino al momento in cui il marito continuerà a pagina 3 di 4 godere dell'immobile in via esclusiva, anche in seguito alla cessione della nuda proprietà in favore delle figlie.
In caso di vendita a terzi dell'immobile e conseguente cessazione dell'uso esclusivo da parte del marito, il contributo cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori accordi o formalità.
Resta inteso che tale importo potrà essere rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di gennaio successivo al deposito del presente accordo presso il competente
Tribunale.
c. il libretto di deposito a risparmio n. 859707 della Banca Popolare di Bari, attualmente cointestato tra i coniugi, viene assegnato integralmente alla moglie la quale acquisirà la piena ed esclusiva titolarità delle somme ivi Parte_1 depositate.
4) Le autovetture dei coniugi resteranno ciascuna del rispettivo proprietario, così come le rispettive proprietà immobiliari.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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