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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3393 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
IA Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3393 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.NICIARELLI LUCIO GIUSEPPE , VIA DELLA LOGGIA DE' MERCANTI 8 05018 ORVIETO , che lo rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamente domiciliata e Controparte_1 C.F._2 rappresentata come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 14/10/2025; Ricorrenti: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siena (SI) il 06.06.2009 dai signori ata a Siena (SI) il Controparte_1
01.08.1982 (c.f.: ) e ato a Siena CodiceFiscale_3 Parte_1
(SI) il 09.11.1977 (c.f.: , trascritto nel Registro degli atti di CodiceFiscale_4 matrimonio del Comune di Siena al n. 19, Parte 2, Serie A, dell'anno 2009, con
Pagina 1 ordine di trasmissione in copia autentica dell'emananda sentenza di divorzio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal DPR 3 novembre 2000, n. 396;
- dare atto che i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di divorzio e ad ogni pretesa di carattere economico l'uno nei confronti dell'altra;
- dichiarare che a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la signora erderà il cognome del marito, Controparte_1 alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza e fermo il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza almeno fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età. Attualmente il sig. Parte_1 risiede a Siena, Via Caffarini n. 38, mentre la sig. Controparte_1
IG (SI), Località Uopini, in Via Caduti della Folgore n. 142.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro come risulta da copia delle rispettive ultime tre denunce dei redditi allegate (all. 2 e 3) e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o divorzio.
3) La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. con tutte le Parte_1 relative pertinenze, rimarrà assegnata al marito che si farà carico delle relative utenze domestiche e delle imposte, se e nella misura dovute.
4) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritetico ed individuazione della residenza presso l'abitazione del padre ai soli fini anagrafici (Siena, Via Tommaso Caffarini n. 38,).
5) Il figlio trascorrerà il fine settimana alternativamente con uno dei due genitori;
nel fine settimana in cui sarà con il padre, quest'ultimo lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina e la madre lo riprenderà all'uscita tenendolo con sé sino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola;
il padre riprenderà il figlio il mercoledì all'uscita dalla scuola e lo terrà con sé sino al venerdì mattina accompagnandolo a scuola;
la madre stessa lo riprenderà il venerdì all'uscita di scuola tenendolo con sé sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola;
nel fine settimana in cui il figlio sarà con la madre, quest'ultima lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina e il padre lo riprenderà all'uscita tenendolo con sé sino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola;
la madre riprenderà il figlio il mercoledì all'uscita dalla scuola e lo terrà con sé sino al venerdì mattina accompagnandolo a scuola;
il padre lo riprenderà il venerdì all'uscita di scuola tenendolo con sé sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola. Le parti si dichiarano disponibili a rivedere congiuntamente le predette modalità di frequentazione/gestione del figlio quando non saranno compatibili con i turni di lavoro della sig.ra Controparte_1
In ogni caso le parti potranno modificare i giorni delle frequenze infrasettimanali di comune accordo, di volta in volta, tenendo conto delle esigenze del figlio e delle necessità lavorative di entrambi i genitori. 6) Per quanto riguarda le feste natalizie e pasquali, le parti concordano che il figlio trascorrerà, congiuntamente e alternativamente di anno in anno, la vigilia di Per_1
Natale, il giorno di Natale e con uno dei due genitori;
il 31 dicembre CP_2
Pagina 2 ed il 1° dell'anno saranno trascorsi dal bambino con il genitore con il quale non ha passato i giorni di Natale mentre l'Epifania con il genitore con cui ha trascorso i predetti giorni di Natale;
Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con uno dei due genitori salvo preventivo diverso accordo per poter trascorrere, con l'uno o l'altro genitore, periodi più lunghi per recarsi in vacanza. L'anno successivo il figlio trascorrerà tali festività in modo invertito con ciascun genitore. Inoltre, salvo preventivo diverso accordo per poter trascorrere, con l'uno o l'altro genitore, periodi più lunghi, il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, mentre per quanto riguarda eventuali “settimane bianche” (o settimane di vacanze durante l'anno), le parti concorderanno di volta in volta tenuto contro delle necessità scolastiche del bambino. Durante detti periodi i genitori potranno portare il figlio con sé anche lontano da Siena, informando l'altro genitore del luogo di vacanza e della presenza di eventuali terze persone (amici, compagni, parenti, etc..), fornendo altresì l'effettivo recapito. I rispettivi periodi di vacanza estivi dovranno essere comunicati con congruo preavviso (possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno) per consentire alle parti di organizzarsi con eventuali periodi di ferie imposti dal datore di lavoro, in modo tale da poter usufruire delle stesse per trascorrere le vacanze con il figlio. Le parti si danno reciprocamente atto che le sopra richiamate previsioni hanno natura meramente indicativa e, conseguentemente, essi genitori – se di comune accordo – si riservano di apportare, nel tempo, tutte le modifiche che si renderanno necessarie e/o opportune tenuto conto delle esigenze primarie del minore e nel rispetto delle sue inclinazioni, impegnandosi, essi genitori, a gestire il rapporto con il figlio in conformità alle esigenze di quest'ultimo.
7) Le decisioni di maggior interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé. I genitori si impegnano, altresì, a garantire al figlio rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale nonché a favorire, quanto più possibile, un significativo rapporto fra il figlio e l'altro genitore.
8) Il figlio frequenta attualmente la classe prima del Liceo Classico E.S. Per_1
Piccolomini di Siena.
9) Le parti, considerando la pressoché suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, provvederanno con il mantenimento diretto dello stesso.
10) Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore
(anche a mezzo mail e/o whatsApp) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Le parti concordano nel predisporre mensilmente i conteggi di dare-avere, fatta eccezione per spese superiori ad € 500,00 in modo tale da non onerare uno dei genitori ad anticipare importi consistenti.
Pagina 3 Per “spese straordinarie” devono intendersi: a) le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) le spese scolastiche (libri di testo e materiale scolastico, tasse di iscrizione, assicurazioni e gite scolastiche, eventuali mensa e trasporti pubblici, dotazione informatica come tablet, pc o cellulari); c) le spese di vestiario, fatta eccezione per quello “di base”; d) le spese extra scolastiche (corsi per attività sportive o ricreative, corsi di istruzione o di lingue, eventuali campus estivi, spese per cura di eventuali animali domestici presenti nel nucleo familiare, sportive. In ogni caso, per l'individuazione e la specificazione di dette spese nonché per le modalità di rimborso o preventivo accordo dei genitori, le parti richiamano espressamente quanto previsto dal Protocollo di Famiglia adottato dal Tribunale di Siena, dichiarando di averne preso visione, conoscerne ed accettarne il contenuto. Eventuali spese non concordate con l'altro genitore rimarranno a carico del genitore che ha deciso di sostenerla. L'assegno unico (o analoga prestazione erogata dall' e/o altri Enti), se spettanti CP_3
e erogati, saranno percepiti dal padre il quale provvederà poi a gestirli di comune accordo con la madre. La madre rinuncia pertanto al 50% dell'emolumento; il padre si impegna a rendicontare periodicamente (al massimo annualmente) l'importo della prestazione di cui ha beneficiato. La detrazione delle spese straordinarie per il figlio, ai fini IRPEF, sarà operata al 50% tra i coniugi, salvo diverso accordo tra le parti.
11) Gli istanti prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità e/o documento equipollente, anche per il figlio minore.
12) Le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico del sig.
Parte_1
13) Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi si danno atto di aver già provveduto a risolvere separatamente ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, anche a titolo risarcitorio”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Siena
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite sentenza irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia
Pagina 4 rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 6/6/2009 in Siena e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena al n. 19 parte II serie A dello stesso anno. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 2/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
IA Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3393 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.NICIARELLI LUCIO GIUSEPPE , VIA DELLA LOGGIA DE' MERCANTI 8 05018 ORVIETO , che lo rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamente domiciliata e Controparte_1 C.F._2 rappresentata come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 14/10/2025; Ricorrenti: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siena (SI) il 06.06.2009 dai signori ata a Siena (SI) il Controparte_1
01.08.1982 (c.f.: ) e ato a Siena CodiceFiscale_3 Parte_1
(SI) il 09.11.1977 (c.f.: , trascritto nel Registro degli atti di CodiceFiscale_4 matrimonio del Comune di Siena al n. 19, Parte 2, Serie A, dell'anno 2009, con
Pagina 1 ordine di trasmissione in copia autentica dell'emananda sentenza di divorzio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal DPR 3 novembre 2000, n. 396;
- dare atto che i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di divorzio e ad ogni pretesa di carattere economico l'uno nei confronti dell'altra;
- dichiarare che a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la signora erderà il cognome del marito, Controparte_1 alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza e fermo il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza almeno fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età. Attualmente il sig. Parte_1 risiede a Siena, Via Caffarini n. 38, mentre la sig. Controparte_1
IG (SI), Località Uopini, in Via Caduti della Folgore n. 142.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro come risulta da copia delle rispettive ultime tre denunce dei redditi allegate (all. 2 e 3) e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o divorzio.
3) La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. con tutte le Parte_1 relative pertinenze, rimarrà assegnata al marito che si farà carico delle relative utenze domestiche e delle imposte, se e nella misura dovute.
4) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritetico ed individuazione della residenza presso l'abitazione del padre ai soli fini anagrafici (Siena, Via Tommaso Caffarini n. 38,).
5) Il figlio trascorrerà il fine settimana alternativamente con uno dei due genitori;
nel fine settimana in cui sarà con il padre, quest'ultimo lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina e la madre lo riprenderà all'uscita tenendolo con sé sino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola;
il padre riprenderà il figlio il mercoledì all'uscita dalla scuola e lo terrà con sé sino al venerdì mattina accompagnandolo a scuola;
la madre stessa lo riprenderà il venerdì all'uscita di scuola tenendolo con sé sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola;
nel fine settimana in cui il figlio sarà con la madre, quest'ultima lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina e il padre lo riprenderà all'uscita tenendolo con sé sino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola;
la madre riprenderà il figlio il mercoledì all'uscita dalla scuola e lo terrà con sé sino al venerdì mattina accompagnandolo a scuola;
il padre lo riprenderà il venerdì all'uscita di scuola tenendolo con sé sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola. Le parti si dichiarano disponibili a rivedere congiuntamente le predette modalità di frequentazione/gestione del figlio quando non saranno compatibili con i turni di lavoro della sig.ra Controparte_1
In ogni caso le parti potranno modificare i giorni delle frequenze infrasettimanali di comune accordo, di volta in volta, tenendo conto delle esigenze del figlio e delle necessità lavorative di entrambi i genitori. 6) Per quanto riguarda le feste natalizie e pasquali, le parti concordano che il figlio trascorrerà, congiuntamente e alternativamente di anno in anno, la vigilia di Per_1
Natale, il giorno di Natale e con uno dei due genitori;
il 31 dicembre CP_2
Pagina 2 ed il 1° dell'anno saranno trascorsi dal bambino con il genitore con il quale non ha passato i giorni di Natale mentre l'Epifania con il genitore con cui ha trascorso i predetti giorni di Natale;
Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, con uno dei due genitori salvo preventivo diverso accordo per poter trascorrere, con l'uno o l'altro genitore, periodi più lunghi per recarsi in vacanza. L'anno successivo il figlio trascorrerà tali festività in modo invertito con ciascun genitore. Inoltre, salvo preventivo diverso accordo per poter trascorrere, con l'uno o l'altro genitore, periodi più lunghi, il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, mentre per quanto riguarda eventuali “settimane bianche” (o settimane di vacanze durante l'anno), le parti concorderanno di volta in volta tenuto contro delle necessità scolastiche del bambino. Durante detti periodi i genitori potranno portare il figlio con sé anche lontano da Siena, informando l'altro genitore del luogo di vacanza e della presenza di eventuali terze persone (amici, compagni, parenti, etc..), fornendo altresì l'effettivo recapito. I rispettivi periodi di vacanza estivi dovranno essere comunicati con congruo preavviso (possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno) per consentire alle parti di organizzarsi con eventuali periodi di ferie imposti dal datore di lavoro, in modo tale da poter usufruire delle stesse per trascorrere le vacanze con il figlio. Le parti si danno reciprocamente atto che le sopra richiamate previsioni hanno natura meramente indicativa e, conseguentemente, essi genitori – se di comune accordo – si riservano di apportare, nel tempo, tutte le modifiche che si renderanno necessarie e/o opportune tenuto conto delle esigenze primarie del minore e nel rispetto delle sue inclinazioni, impegnandosi, essi genitori, a gestire il rapporto con il figlio in conformità alle esigenze di quest'ultimo.
7) Le decisioni di maggior interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé. I genitori si impegnano, altresì, a garantire al figlio rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale nonché a favorire, quanto più possibile, un significativo rapporto fra il figlio e l'altro genitore.
8) Il figlio frequenta attualmente la classe prima del Liceo Classico E.S. Per_1
Piccolomini di Siena.
9) Le parti, considerando la pressoché suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, provvederanno con il mantenimento diretto dello stesso.
10) Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore
(anche a mezzo mail e/o whatsApp) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Le parti concordano nel predisporre mensilmente i conteggi di dare-avere, fatta eccezione per spese superiori ad € 500,00 in modo tale da non onerare uno dei genitori ad anticipare importi consistenti.
Pagina 3 Per “spese straordinarie” devono intendersi: a) le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) le spese scolastiche (libri di testo e materiale scolastico, tasse di iscrizione, assicurazioni e gite scolastiche, eventuali mensa e trasporti pubblici, dotazione informatica come tablet, pc o cellulari); c) le spese di vestiario, fatta eccezione per quello “di base”; d) le spese extra scolastiche (corsi per attività sportive o ricreative, corsi di istruzione o di lingue, eventuali campus estivi, spese per cura di eventuali animali domestici presenti nel nucleo familiare, sportive. In ogni caso, per l'individuazione e la specificazione di dette spese nonché per le modalità di rimborso o preventivo accordo dei genitori, le parti richiamano espressamente quanto previsto dal Protocollo di Famiglia adottato dal Tribunale di Siena, dichiarando di averne preso visione, conoscerne ed accettarne il contenuto. Eventuali spese non concordate con l'altro genitore rimarranno a carico del genitore che ha deciso di sostenerla. L'assegno unico (o analoga prestazione erogata dall' e/o altri Enti), se spettanti CP_3
e erogati, saranno percepiti dal padre il quale provvederà poi a gestirli di comune accordo con la madre. La madre rinuncia pertanto al 50% dell'emolumento; il padre si impegna a rendicontare periodicamente (al massimo annualmente) l'importo della prestazione di cui ha beneficiato. La detrazione delle spese straordinarie per il figlio, ai fini IRPEF, sarà operata al 50% tra i coniugi, salvo diverso accordo tra le parti.
11) Gli istanti prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta di identità e/o documento equipollente, anche per il figlio minore.
12) Le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico del sig.
Parte_1
13) Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi si danno atto di aver già provveduto a risolvere separatamente ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, anche a titolo risarcitorio”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Siena
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite sentenza irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia
Pagina 4 rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 6/6/2009 in Siena e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena al n. 19 parte II serie A dello stesso anno. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 2/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 5