Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1910/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. DR SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI
Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1910/2024 R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cuorgnè Via Ivrea n. 12, presso lo studio dell'avv. Avv. Antonella D'Amato
che lo rappresenta e difende per procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliato in Cuorgnè alla Piazza della Resistenza n. 5,
presso lo studio dell'Avv. Mara Grisolano che la rappresenta e difende per procura in atti.
della Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia ill'Ill.mo Tribunale di Ivrea
▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San BE C.se l'annotazione della sentenza e ogni altra relativa e necessaria incombenza a margine dell'atto di matrimonio contratto tra le parti nel Comune di San BE
ES ( in data 28/09/2019 trascritto nei registri dello stato religioso del
Comune di San BE C.se al n. 4, parte II, Serie A anno 2019)
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro. Danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito del ricorso.
1. la casa coniugale sita in Bosconero, Via Trieste n. 63 in comproprietà, resta nella disponibilità esclusiva della signora unitamente a tutti gli Controparte_1
Per_ arredi. LA ivi dimorerà con i figli minori ed DR.
Il NO si trasferirà e trasferirà la propria residenza in altro Parte_1
immobile entro la data del 30.07.24.
L'immobile de quo è gravato da mutuo fondiario acceso presso l'Istituto UniCredit
Con con rata mensile di circa 500,00 il cui pagamento verrà sostenuto, come infra meglio specificato, da entrambi i coniugi. Resteranno a carico di entrambi i coniugi,
nella misura del 50% ciascuno, anche le eventuali spese di manutenzione
Pag. 2 di 9 straordinaria dell'immobile compresa la polizza RC della stessa (stipulata all'atto di mutuo e compresa nella rata mensile, salvo conguaglio).
Sino a quando i ricorrenti coabiteranno tutte le spese relative alle utenze per l'uso dell'abitazione coniugale verranno ripartite al 50% ciascuno.
A decorrere dal mese successivo a quello della data di rilascio dell'abitazione coniugale da parte del NO le utenze dell'immobile verranno Parte_1
sostenute dalla OR . Controparte_1
Per_ 2. I figli e DR restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione principale ed anagrafica presso la mamma. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse
Per_ che riguardano e DR relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Salvo un diverso accordo tra le parti, i coniugi concordano l'accudimento dei figli minori con la seguente modalità:
settimanalmente: due giorni alla settimana, indicativamente identificati nelle giornate di martedì e giovedì i figli staranno presso la casa del papà, dall'uscita di scuola (o orario equivalente) con rientro nella casa materna il giovedì entro le ore
21.30 con la specifica secondo cui, tenuto conto sia delle esigenze (soprattutto scolastiche) dei minori e de i loro desiderata sia della distanza della casa paterna da quella materna, i coniugi concordano che nella giornata del martedì i bambini potranno pernottare presso il padre che si occuperà di accompagnarli il mercoledì
mattina alla scuola elementare e al nido (o dai nonni materni finché DR non
Pag. 3 di 9 frequenterà) Resta inteso che qualora detta soluzione risulti difficoltosa per i bambini, sarà escluso il pernotto infrasettimanale.
nei fine settimana alternati salvo diverse esigenze, soprattutto del piccolo
DR, i minori saranno accuditi dal padre dal venerdì dall'uscita di scuola (o orario equivalente) sino alla domenica sera con rientro presso la casa materna alle ore 21.30. Spostamenti a carico del papà. E questo salvo un diverso accordo alla luce dei bisogni dei minori (valutabile anche tramite l'aiuto psicologico in atto).
Ciascun genitore si occuperà nel rispettivo fine settimana e salvo diverso accordo di gestire gli eventuali e futuri impegni sportivi e/o ludici dei minori.
Per_ Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, e DR
trascorreranno poi alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive, a decorrere dall'anno 2025, 21 giorni con previsione di almeno due settimane consecutive, o un diverso periodo che andrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con i figli durante il rispettivo periodo di ferie. Il periodo di ferie s'intende compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa. Per l'anno 2024 la signora starà con i bambini a Scalea presso i nonni, nel periodo dal CP_1
29/07 al 24/08. In detto periodo, il NO che parimenti si trova in Pt_1
villeggiatura in Calabria, potrà tenere con sé i figli per 6 giorni da concordare in questo arco temporale con l'intesa che qualora i bambini comunichino alla mamma di aver desiderio di restare con il padre potranno restare sino ad un massimo di 8
giorni consecutivi. I restanti giorni saranno usufruiti in modo non continuativo su accordo dei coniugi. I bambini rientreranno con la mamma il 24/08 presso l'abitazione di Bosconero.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 24/12 sino al 30 dicembre (con possibilità di turnare il 24/12 ed il 25/12); con l'altro genitore il
Pag. 4 di 9 periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio a decorrere, in caso di disaccordo, dal Natale
2024 con mamma;
- nelle vacanze pasquali, con il criterio dell'alternanza annuale, con un genitore la
Pasqua cominciando dalla mamma (Pasqua 2025) e con l'altro genitore il lunedì
dell'Angelo (cominciando dal Papà per il 2025). sempre salvo un diverso accordo tra i coniugi il regime dell'alternanza tra i genitori sarà altresì applicato. Negli altri giorni festivi di sospensione scolastica (25 Aprile, 1 novembre, 8 dicembre, 2
giugno ecc. a dire che chi fruirà del ponte o della festività l'anno prima non ne fruirà il successivo e così via).
- I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con un genitore iniziando per l'anno 2024 dalla mamma;
il giorno del compleanno della mamma con la mamma e quello del papà con il papà, idem per la festa della mamma e del papà.
I coniugi danno atto di porre al centro l'interesse dei minori, si impegnano a rispettare la volontà dei figli per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza concordando tra loro eventuali variazioni;
entrambe le parti s'impegnano, a concordare tra di loro con congruo anticipo (di almeno 24 ore) e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni di visita per andare incontro ad eventuali esigenze dei genitori nell'esclusivo interesse dei figli minori.
I nonni materni e paterni potranno coadiuvare i coniugi nella gestione dei minori alla luce delle esigenze lavorative di questi ultimi.
3. In ragione di una previsione di accudimento paritetico dei minori e della divisione al 50% delle spese della mensa scolastica e di vestiario come infra specificato nonché della divisone al 50% della rata di mutuo fondiario relativo alla casa coniugale e fintanto che l'assegno unico per la famiglia non risulterà inferiore all'importo oggi percepito (oggi pari ad euro 400,00) le parti prevedono che il
Pag. 5 di 9 NO corrisponda alla OR , entro il 10 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, un importo di euro 200,00 a titolo di assegno ordinario per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00).
Verranno sostenute al 50% le spese relative alla futura mensa scolastica e di vestiario con previsione – per il vestiario – di un tetto massimo per entrambi i minori di euro 500,00 annuali che il NO corrisponderà in due rate: entro Pt_1
il 30 gennaio ed entro il 30 giugno) e si impegno a concordare preventivamente le spese che superano euro 70,00.
Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli ivi compresa la retta dell'asilo nido che sarà
frequentato da DR. Relativamente all'individuazione della straordinarietà
delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data
24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere
I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
L'assegno unico per la famiglia verrà percepito nella misura del 50% dai coniugi.
Le detrazioni delle spese sostenute per i figli saranno fruite al 50% ciascuno.
Pag. 6 di 9 4. Il NO provvederà dal mese di luglio 2024 entro il 1 di Parte_1
ogni mese al pagamento del 50% rata di mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa coniugale e, a tal fine, effettuerà a mezzo bonifico in favore della OR
(sul conto corrente alla medesima intestato di cui le parti Controparte_1
dichiarano di essersi scambiati gli estremi) il versamento del 50% della rata mensile stabilita oggi in euro 250,00 (salvo conguaglio). I coniugi definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio-rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti propri e dei figli.
5. Spese legali compensate.”
Il P.M. 01.04.25 ha così concluso: “Visto, il PM GA VI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno
19.08.2024, i coniugi e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno celebrato matrimonio concordatario nel Comune di San BE
C.se (TO) in data 28/09/2019, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del comune di San BE C.se al n. 4 Parte II , Serie A, Anno 2019;
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli l 9.11.2018 e DR il Per_1
28.7.2022;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta
Pag. 7 di 9 insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 4 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a San BE ES (TO) il 28.09.2019, con rito concordatario (trascritto il presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune -
Atto n. 4 parte II serie A- anno 2019 - Comune di San BE ES).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Pag. 8 di 9 1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a San BE ES (TO) il 28.09.2019, con rito concordatario (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune -
parte II, serie A, atto n.
4 - anno 2019 - Comune di San BE ES)
alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23
aprile 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO DR SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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