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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 20 novembre 2025 la seguente sentenza nella causa n. R.G. 9725/2025
TRA
(con l'Avv. Isabella Vitale) Parte_1
RICORRENTE
E
1. con l'Avv. Francesco Codini) CP_1
RESISTENTE
2. Controparte_2
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.586/2025 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 980,00 oltre IVA e CPA;
Condanna la parte opponente al pagamento della somma di euro 500,00 a favore della parte opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.586 / 2025 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma CP_1 di euro 3.379,00.
Pur non contestando che il resistente avesse lavorato alle sue dipendenze dal 1° maggio 2023 al 14 giugno
2024, in virtù di un contratto full time, inquadrato al III° livello del CCNL Imprese esercenti Servizi Integrati e
Multiservizi con la qualifica di “pulitore”, prestando sempre la propria attività presso l'
[...]
in virtù di contratto di appalto, riteneva di non essere tenuta alla corresponsione Controparte_2 delle spettanze in chiusura del rapporto.
Si costituiva in giudizio la parte resistente replicando puntualmente alla opposizione avversaria.
Integratosi il contraddittorio, valutata la documentazione prodotta, la causa, avente natura documentale, veniva decisa.
Va sottolineato che l'avvenuta rinuncia al mandato da parte del procuratore di parte opponente, cui non ha fatto seguito la costituzione del nuovo difensore, non rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione, rimanendo comunque il difensore rinunciante formalmente tenuto ad assistere il cliente fino alla nomina del nuovo procuratore.
Prima di affrontare il merito della questione preme rammentare che “Anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinnanzi al giudice adito, con la conseguenza che la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda ( di cui all'art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare la determinazione dell'oggetto di essa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda” (Cass. civ. Sez. lav. 25 luglio 2011, n.16199). Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ora ricordato, laddove l'opposto assume la veste processuale di attore e l'opponente quella di convenuto, se l'opposto sarà tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onere dell'opponente sarà quello di dimostrare fatti estintivi e modificativi della stessa, idonei a confutarne il fondamento.
Alla luce di tali considerazioni e procedendo nell'esame delle argomentazioni difensive poste a sostegno della opposizione si giunge alla conclusione che la stessa non sia fondata.
Per illustrare al meglio le ragioni del raggiunto convincimento, preme analizzare una ad una le deduzioni della società.
Ciò che merge chiaramente è che la società non contesta, né relativamente all'an né relativamente al quantum, la pretesa della parte resistente.
Perseguendo il tentativo di esimersi da ogni sua responsabilità di datore di lavoro, adduce argomentazioni del tutto inconferenti. Lamenta di essersi trovata in gravissima difficoltà economica per la risoluzione dell'appalto subito e di non aver potuto pagare le spettanze dei suoi dipendenti, individuando come solo soggetto obbligato il committente Segnala in proposito la disponibilità manifestata Controparte_2 espressamente dall'azienda de qua ad effettuare il pagamento diretto ai lavoratori delle spettanze residue, attingendo alle somme non ancora liquidate alla con la presunzione di attribuire alla circostanza Parte_1 che l'azienda non abbia poi provveduto al pagamento degli importi la forza di escludere la sua responsabilità.
Tace invece la circostanza di aver effettuato una cessione pro soluto dei suoi crediti ad una società terza alla quale l'azienda ospedaliera ha rivolto legittimamente detto pagamento. Invocando, infine, in modo inappropriato la disciplina sulla responsabilità solidale fra committente e appaltatore, chiede di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, nello specifico l' sopra citata. Controparte_2
Nessuna delle argomentazioni difensive integra un fatto estintivo o modificativo della richiesta della parte opposta, che trova la sua origine legittimante nel rapporto di lavoro con la dalla stessa mai Parte_1 disconosciuto e che trova ulteriore riscontro probatorio nella busta paga allegata.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
La società va altresì condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa la palese natura dilatoria dell'opposizione non fondata su alcuna contestazione del credito azionato con la procedura monitoria.
Si dà atto che il difensore della parte opposta rinuncia alla antistarietà richiesta e concessa con il provvedimento monitorio.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 20 novembre 2025 la seguente sentenza nella causa n. R.G. 9725/2025
TRA
(con l'Avv. Isabella Vitale) Parte_1
RICORRENTE
E
1. con l'Avv. Francesco Codini) CP_1
RESISTENTE
2. Controparte_2
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.586/2025 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 980,00 oltre IVA e CPA;
Condanna la parte opponente al pagamento della somma di euro 500,00 a favore della parte opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.586 / 2025 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma CP_1 di euro 3.379,00.
Pur non contestando che il resistente avesse lavorato alle sue dipendenze dal 1° maggio 2023 al 14 giugno
2024, in virtù di un contratto full time, inquadrato al III° livello del CCNL Imprese esercenti Servizi Integrati e
Multiservizi con la qualifica di “pulitore”, prestando sempre la propria attività presso l'
[...]
in virtù di contratto di appalto, riteneva di non essere tenuta alla corresponsione Controparte_2 delle spettanze in chiusura del rapporto.
Si costituiva in giudizio la parte resistente replicando puntualmente alla opposizione avversaria.
Integratosi il contraddittorio, valutata la documentazione prodotta, la causa, avente natura documentale, veniva decisa.
Va sottolineato che l'avvenuta rinuncia al mandato da parte del procuratore di parte opponente, cui non ha fatto seguito la costituzione del nuovo difensore, non rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione, rimanendo comunque il difensore rinunciante formalmente tenuto ad assistere il cliente fino alla nomina del nuovo procuratore.
Prima di affrontare il merito della questione preme rammentare che “Anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinnanzi al giudice adito, con la conseguenza che la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda ( di cui all'art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare la determinazione dell'oggetto di essa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda” (Cass. civ. Sez. lav. 25 luglio 2011, n.16199). Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ora ricordato, laddove l'opposto assume la veste processuale di attore e l'opponente quella di convenuto, se l'opposto sarà tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onere dell'opponente sarà quello di dimostrare fatti estintivi e modificativi della stessa, idonei a confutarne il fondamento.
Alla luce di tali considerazioni e procedendo nell'esame delle argomentazioni difensive poste a sostegno della opposizione si giunge alla conclusione che la stessa non sia fondata.
Per illustrare al meglio le ragioni del raggiunto convincimento, preme analizzare una ad una le deduzioni della società.
Ciò che merge chiaramente è che la società non contesta, né relativamente all'an né relativamente al quantum, la pretesa della parte resistente.
Perseguendo il tentativo di esimersi da ogni sua responsabilità di datore di lavoro, adduce argomentazioni del tutto inconferenti. Lamenta di essersi trovata in gravissima difficoltà economica per la risoluzione dell'appalto subito e di non aver potuto pagare le spettanze dei suoi dipendenti, individuando come solo soggetto obbligato il committente Segnala in proposito la disponibilità manifestata Controparte_2 espressamente dall'azienda de qua ad effettuare il pagamento diretto ai lavoratori delle spettanze residue, attingendo alle somme non ancora liquidate alla con la presunzione di attribuire alla circostanza Parte_1 che l'azienda non abbia poi provveduto al pagamento degli importi la forza di escludere la sua responsabilità.
Tace invece la circostanza di aver effettuato una cessione pro soluto dei suoi crediti ad una società terza alla quale l'azienda ospedaliera ha rivolto legittimamente detto pagamento. Invocando, infine, in modo inappropriato la disciplina sulla responsabilità solidale fra committente e appaltatore, chiede di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, nello specifico l' sopra citata. Controparte_2
Nessuna delle argomentazioni difensive integra un fatto estintivo o modificativo della richiesta della parte opposta, che trova la sua origine legittimante nel rapporto di lavoro con la dalla stessa mai Parte_1 disconosciuto e che trova ulteriore riscontro probatorio nella busta paga allegata.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
La società va altresì condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa la palese natura dilatoria dell'opposizione non fondata su alcuna contestazione del credito azionato con la procedura monitoria.
Si dà atto che il difensore della parte opposta rinuncia alla antistarietà richiesta e concessa con il provvedimento monitorio.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli