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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4438/2024 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4438/2024 vg promossa da:
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI Parte 1 (C.F.
ALESSANDRA
e
CP 1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI
ALESSANDRA,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nonantola (MO) le dovute trascrizioni (anno
1992, n. 8, P. 2, S. A); 2. il sig rimarrà presso l'abitazione coniugale di cui è nudo proprietario in CP 1
Bomporto (MO), Via San Felice n. 87;
3. la sig.r Parte 1 trasferirà altrove la propria residenza, portando con sé effetti ed oggetti personali;
4. il sig CP 1 con il preciso ed esclusivo scopo di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione, corrisponderà alla moglie anche a parziale copertura del canone di locazione, la somma di euro 360,00 mensili;
5. ogni patto contenuto nel ricorso è essenzialmente condizionato alla Sentenza di omologa delle condizioni di separazione"
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
-
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione
-
di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
-Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e CP 1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a CARPI (MO) il
23/08/1967 e CP 1 nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione. 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Nonantola (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1992, atto n.8, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale