Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Apollo Campanedda 6 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Lucio Di Cicco, Nicola Balestieri e Alberto Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
- Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia di Sassari e Comune di Sassari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- della nota della Regione Sardegna Direzione Generale dell' “Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 27182 del 10/09/2024 avente ad oggetto “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente Apollo Solar 3 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021.” Comunicazione sospensione procedimento” ;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 della quale la ricorrente non ha ricevuto copia, né ha potuto recuperarla non risultando pubblicata;
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
con i motivi aggiunti del 12 maggio 2025:
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 8000 del 12 marzo 2025: “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente: Apollo Campanedda 6 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna:
- della Regione Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito.
con i motivi aggiunti del 31 luglio 2025:
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati (doc. 19), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 8000 del 12 marzo 2025: “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente: Apollo Campanedda 6 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità” ;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, Prot. Uscita n. 15595 del 28/05/2025: “Impianto integrato agrivoltaico avanzato e sistema di accumulo collegato alla RTN in Comune di Sassari potenza nominale 20,21 MW e sistema di accumulo da 8,25 MW". Proponente: Apollo Campanedda 6 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021”. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
nonché per la condanna:
- della Regione Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 luglio 2024 la società Apollo Solar S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento finalizzato alla concessione del P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza 20,21 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, su un’area, in Comune di Sassari, dichiarata idonea ex lege ai sensi dall’articolo 20, comma c-quater, del d.lgs. n. 199/2021.
Nella titolarità di tale progetto è, poi, subentrata la Società Apollo Campanedda 6 S.r.l. (di seguito soltanto “Apollo”), odierna ricorrente, a seguito di scissione parziale della società Apollo Solar 3 S.r.l., come comunicato via PEC alla Regione Sardegna in data 8 novembre 2024.
Con decreto del 21 giugno 2024, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura e con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato in data 2 luglio 2024, è stato assegnato alle regioni il termine di 180 giorni per adottare proprie leggi con cui identificare le aree idonee a ospitare impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.
In data 10 settembre 2024, la Regione ha comunicato ad Apollo l’intervenuta sospensione del procedimento autorizzativo in applicazione della sopravvenuta legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, con la quale era stata disposta una “moratoria” generalizzata, per un massimo di 18 mesi, su tutti gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili previsti nel territorio sardo, in attesa della definizione di una disciplina regionale organica della materia.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 novembre 2024, Apollo Solar S.r.l. ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale e dell’atto regionale di sospensione del procedimento autorizzativo sopra descritti, deducendo l’illegittimità unionale e costituzionale della nuova disciplina con cui la Regione Sardegna, in dichiarata attuazione del suddetto decreto, aveva introdotto la descritta disciplina moratoria.
Con ordinanza di questa Sezione 5 dicembre 2024, n. 346, l’istanza cautelare proposta in ricorso è stata respinta, con la contestuale fissazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 26 marzo 2025.
Con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024.
Nel frattempo la Regione Sardegna aveva, però, già adottato la nuova legge 5 dicembre 2024, n. 20/2024, con cui -abrogata la precedente legge n. 5/2024- aveva introdotto, questa volta a regime, un divieto assoluto di realizzare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in ampie parti del territorio sardo, con efficacia retroattiva anche sui procedimenti già avviati e non ancora conclusi.
Su tale presupposto il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna ha, dapprima, con nota del 16 dicembre 2024, riavviato il procedimento per rivalutare la proposta in discussione alla luce della sopravvenuta l.r. n. 20/2024 e, poi, adottato la nota 12 marzo 2025, n. 800 -non ricevuta dall’odierna ricorrente sino al suo deposito agli del presente giudizio in data 24 marzo 2025- con cui la proposta in questione è stata dichiarata improcedibile perché avente a oggetto aree non idonee ai sensi della nuova legge regionale n. 20/2024, in particolare, zone caratterizzate dalla presenza di beni culturali e paesaggistici tutelati (fasce di rispetto di 7 km), aree agricole ed aree caratterizzate da elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria quali beni potenziali non ricompresi nel piano paesaggistico vigente, nonché siti protetti dall’UNESCO.
Dopo il deposito di osservazioni in sede amministrativa, senza esito, Apollo Solar S.r.l. ha proposto motivi aggiunti, notificati in data 12 maggio 2025, chiedendo l’annullamento della sopra descritta nota regionale del 12 marzo 2025.
Con ordinanza 5 giugno 2025, n. 131, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione proposta con i motivi aggiunti, ritenendo “prevalente l’esigenza di mantenere la res adhuc integra nelle more di una pronta discussione della causa nel merito, considerato che la legge regionale n. 20/2024 -sulla quale si fondano gli provvedimenti negativi adottati sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto agricvoltaico in epigrafe descritto- è già stata oggetto di impugnazione in via principale da parte del Governo e di rimessione incidentale da parte del T.A.R. Lazio, ragion per cui la Corte Costituzionale è ora chiamata ad esprimersi sulla legge stessa entro un tempo ragionevole, tanto è vero che l’esame della prima delle due impugnative è stato fissato all’udienza del prossimo 7 ottobre 2025, il che concorre a delimitare le esigenze cautelari avanzate dalla ricorrente, la quale, peraltro, non ha ancora ottenuto alcun provvedimento autorizzativo, ragion per cui neppure in caso di ipotetico accoglimento della propria istanza cautelare potrebbe procedere alla realizzazione dell’impianto” e fissando per la discussione della causa nel merito la pubblica udienza del 17 dicembre 2025.
Con provvedimento 28 maggio 2025, n. 15595, la Regione ha definitivamente decretato l’improcedibilità della proposta formulata da Apollo Solar S.r.l, confermando le precedenti motivazioni relative al contrasto con la l.r. n. 20/2024.
Con motivi aggiunti notificati in data 28 luglio 2025 la ricorrente ha esteso l’impugnativa a tale atto sopravvenuto, riproponendo le già dedotte censure di illegittimità unionale e costituzionale della l.r. n. 20/2024, nonché chiedendo la condanna della Regione a concludere il procedimento relativo alla sua istanza di P.AU.R. entro un termine definito.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame della causa nel merito, il Collegio, “preso atto preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi in in G. U. n.51, 17/12/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026” .
Con sentenza 17 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, sotto diversi aspetti, della l.r. n. 20/2024.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo lo stesso a oggetto gli atti con cui, in applicazione della l.r. n. 5/2025, la Regione Sardegna aveva inizialmente dichiarato sospeso il procedimento avente a oggetto la richiesta di autorizzazione proposta dalla ricorrente.
Ciò perché la suddetta legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sopra citata sentenza della Consulta n. 28/2025, ovviamente dotata di effetti retroattivi, e, soprattutto, perché il provvedimento sospensivo che la Regione aveva adottato per dare esecuzione alla stessa l.r. n. 5/2024 è stato, poi, superato, dai provvedimenti successivi, impugnati con i motivi aggiunti, con cui la stessa Regione ha definitivamente respinto la proposta progettuale presentata dalla ricorrente sulla base della sopravvenuta l.r. n. 20/2024.
Ciò posto, si passa all’esame dei suddetti motivi aggiunti, che meritano senz’altro accoglimento in relazione alla censura, di portata assorbente, con cui è stata denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, unica base normativa degli atti impugnati, secondo cui, testualmente, “5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge” .
Difatti la Corte costituzionale, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, pronunciata su ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
In particolare la Consulta -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025, di annullamento della l.r. n. 5/2024- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Pertanto gli uffici regionali non possono -come illegittimamente accaduto nel caso ora in esame- ricollegare al fatto che l’area in discussione è stata individuata come inidonea dalla l.r. n. 20/2024 l’assoluta e automatica irrealizzabilità del progetto, essendo, piuttosto, chiamati a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche e il regime giuridico (sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e così via) dell’area interessata, ancorché individuata come non idonea dal legislatore.
Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti sono fondati in relazione all’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20/2024, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, che, pertanto, devono essere annullati, con il conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza proposta dalla ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Sussistono legittime ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio, stante la novità e complessità dell’oggetto della controversia, tenuto conto dei ripetuti mutamenti normativi e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e, in accoglimento dei motivi aggiunti in epigrafe descritti, annulla tutti gli atti con questi ultimi impugnati.
Compensa le spese processuali tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | IT AR |
IL SEGRETARIO