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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel./est.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1847/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Botricello (CZ) alla Via Nazionale snc, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Andrea Pitari, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in OT alla Via Controparte_1
Vittorio Veneto n. 159, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimiliano Bianchi giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
Nel merito:
- In riforma della sentenza n. 720/2004 del Tribunale di OT che ha definito il giudizio n. 248/2024
RG, dichiarare la dovutezza dell'assegno di mantenimento mensile nella misura di € 600,00 oltre alla corresponsione del 50% delle spese relative alla baby-sitter per i piccoli e Persona_1 CP_1
1 che verranno comunicate mensilmente da parte del genitore collocatario in base agli Per_2
impegni lavorativi dei due genitori;
- specificare la gestione dei bambini nelle festività estive e natalizie, con l'indicazione precisa dei giorni da dividersi tra i genitori, di compleanni, gli orari dei pomeriggi in cui il padre va a prendere
i bambini a scuola ovvero a casa della madre, lo scuolabus e la gestione delle attività extrascolastiche;
- dichiarare la dovutezza del consenso del padre al trattamento psicologico del piccolo CP_1
minore per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Persona_1
- riformare la sentenza di primo grado in relazione alla condanna alle spese processuali e disporre a carico del resistente le spese relative al presente giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dello scrivente procuratore costituito”.
- domanda avanzata dagli attori, odierni appellati.
Per l'appellato: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello:
In via principale e preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di appello, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza al difensore costituito in violazione dell'art. 325 e 348 bis c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
- confermare la sentenza di primo grado n. 720/24 del 04.11.24 Rg n. 248/24;
Nel merito
- rigettare la richiesta del pagamento di € 600,00 a titolo di mantenimento per i minori
[...]
e , e confermare la somma di € 500,00 mensili stabilito nella sentenza di Per_1 Persona_3 primo grado, alla luce di quanto precedentemente stabilito nell'ordinanza e della documentazione contabile debitoria di parte resistente;
- rigettare tutte le altre richieste per come espresso nell'atto di appello;
- condannare la sig.ra per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
Parte_1
- condannare la sig.ra al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio da Parte_1 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatamente ai sensi dell'art. 93 cpc”.
Il Procuratore Generale “chiede il rigetto dell'appello”.
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 720/2024 resa il 31 ottobre 2024 e pubblicata il 4 novembre 2024, il Tribunale di
OT definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da con ricorso Parte_1
presentato, telematicamente, il 20 febbraio 2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori e nati dalla relazione Persona_1 Persona_3
2 more uxorio con , ha parzialmente accolto il ricorso e, a modifica delle condizioni di CP_1
mantenimento di cui al provvedimento del Tribunale di OT del 1° giugno 2023, depositato in data 7 giugno 2023, ha disposto l'aumento ad € 500,00 dell'assegno mensile posto a carico di
[...]
quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli CP_1
indici Istat ed oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
spese processuali integralmente compensate tra le parti.
II. Avverso sopraddetta sentenza è insorta proponendo appello per sentire accogliere Parte_1
le conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
III. Si è costituito in giudizio preliminarmente eccependo la inammissibilità CP_1 dell'impugnazione avversaria in quanto tardivamente proposta oltre il termine massimo dei trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. A sostegno dell'eccezione ha rilevato che, in vero, la sentenza impugnata oggetto del presente giudizio è stata notificata all'avv. Pitari all'indirizzo p.e.c. dichiarato in atti di primo grado: “ , in data 6 novembre 2024, mentre l'atto di appello Email_1 veniva notificato alla parte l'avv. in data 19 dicembre 2024, ben oltre i trenta giorni CP_1
previsti per il termine breve per appellare, andando così a violare l'art. 325 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
IV. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza del 25 giugno 2025 – ha fissato davanti a sé l'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisi assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
V. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata notificata all'avvocato Andrea Pitari all'indirizzo p.e.c. dichiarato in atti di primo grado: “ , in data 6 novembre 2024, mentre Email_1
l'atto di appello è stato notificato alla parte l'avv. in data 19 dicembre 2024 (ed iscritto CP_1
a ruolo in pari data), e quindi oltre il termine di 30 giorni sancito dall'art. 325 c.p.c., scaduto il 6 dicembre 2024.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Destituita di fondamento giuridico è la tesi dell'appellante secondo cui il dies a quo da cui far decorrere il termine per la proposizione dell'appello sarebbe da rinvenirsi “nel termine del percorso di mediazione disposta dal Giudice di primo grado e non già nella sentenza emessa in fase intermedia”, dacché “l'art. 473bis n. 10 c.p.c., infatti, prevede la possibilità del giudice di invitare
3 le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, proprio come nel caso di specie, con la specificazione di rinviare l'adozione dei provvedimenti definitivi al termine della conciliazione dallo stesso indicata, ex art. 473bis n. 22 c.p.c., come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 473bis n. 10 c.p.c..” (cfr. note di trattazione scritta n sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025).
In effetti, i termini c.d. brevi previsti dall'art. 325, unitamente al termine c.d. lungo fissato dal successivo art. 327, si riferiscono alle sentenza pronunciate nel processo. Il dies a quo per la decorrenza dei termini c.d. brevi è costituito dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326
c.p.c., rubricato “Decorrenza dei termini”, che al comma 1 così dispone: “I termini stabiliti dall'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articolo 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusone
o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo
395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, i termini per le impugnazioni sono perentori ed insuscettibili di sospensione o proroga in difetto di una espressa previsione normativa.
Tale non è, indubbiamente, l'art. 473 bis 10 c.p.c., rubricato “Mediazione familiare”, che prevede la facoltà per il giudice di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco dei mediatori familiari di cui all'art. 12 bis disp. att. c.p.c. In particolare, il comma 2 dell'art. 473 bis 10 dispone che “Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.
Ora, è evidente che:
- i provvedimenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c. sono i provvedimenti temporanei e urgenti che il giudice dà con ordinanza all'udienza fissata per la comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione;
- dei provvedimenti temporanei e urgenti il giudice può rinviare l'adozione, con il consenso delle parti, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;
- in nessuna parte della disposizione in esame è prevista la sospensione o la proroga dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
4 In ogni caso, nella fattispecie, non si versa nell'ipotesi disciplinata dagli artt. 473 bis 10 e 473 bis 22.
Invero, dal mero esame del verbale di udienza è agevole rilevare come il Giudice non abbia rinviato l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 per consentire ai signori e Parte_1
di tentare una mediazione, ma, anzi, il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha così CP_1 provveduto: “Il Giudice dato atto di quanto sopra, dispone in via provvisoria che nel periodo estivo
i minori trascorreranno con la madre un periodo di 15 giorni consecutivi (che per l'anno 2024 sono individuati dal 1 agosto al 15 agosto) e con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi (che per
l'anno 2024 sono individuati dal 16 agosto al 31 agosto); conferma allo stato le condizioni già previste nel precedente provvedimento reso tra le parti e trattiene la causa in decisione collegiale”.
Dunque, il Tribunale non ha disposto la mediazione familiare e non ha differito l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, ma, al contrario di quanto infondatamente sostenuto dall'appellante, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti (disciplinando la permanenza dei due figli minori presso i genitori durante il periodo estivo) ed ha trattenuto la causa in decisione collegiale, pubblicando, in data 4 novembre 2024, la sentenza n. 720/2024 che, essendo stata notificata al difensore della in data 6 novembre 2024, avrebbe dovuto essere appellata Pt_1
nel termine c.d. breve di trenta giorni dalla notificazione e, quindi, entro e non oltre il 6 dicembre
2024. Avendo avuto luogo la proposizione dell'appello in data 19 dicembre 2024, non vi è dubbio che l'appello è tardivo e, in quanto tale, inammissibile.
VI. La dichiarazione di inammissibilità, che, risolvendosi in una pronuncia “sul processo”, preclude ogni statuizione sul merito, comporta il dovere di regolamentare le spese processuali. Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), per la semplicità dell'unica questione trattata, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
VII. Costituendosi in giudizio, ha chiesto la condanna dell'appellante al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore dell'appellato per avere agito in mala fede e colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dell'appellato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è infondata.
L'art. 96 c.p.c., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, fissa una sanzione non solo per l'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
Trattasi in sostanza, di una reazione al comportamento illecito della parte attinente al rapporto di diritto sostanziale in quanto proiettato nell'ambito processuale e, in definitiva, di una tutela di tipo
5 aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c.
Più in particolare il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio.
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado.
È onere della parte istante di fornire elementi probatori idonei a dimostrare sia l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole della infondatezza delle proprie tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, l'instante non ha assolto l'onere probatorio, la domanda va rigettata. CP_1
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (ex multis, cfr. Cass. civ., 18 novembre 2019, n. 29812), fattispecie che non ricorre nel caso che qui occupa, posto che l'appello non appare pretestuoso ed è basato su motivi comunque coerenti con il contenuto della sentenza impugnata e non manifestamente inconsistenti dal punto di vista giuridico.
VIII. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e con l'intervento del P.G., Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di OT n. 720/2024 resa il 31 ottobre 2024 e pubblicata il 4 novembre 2025, notificata il 6 novembre 2024, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
6 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in € 4.996,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
- dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 13 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà
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