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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 938/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via F Rubichi N 16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018157181000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018157181000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190032424389001 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190032424389001 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1611/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso d'intimazione di pagamento n. 05920249018157181000 limitatamente alla cartella di pagamento sottesa n. 05920190032424389001, avente ad oggetto crediti del comune di Lecce per TARI 2014 e 2015.
Pone a sostegno del ricorso i seguenti motivi di gravame:
-nullità della pretesa per omessa notifica degli atti prodromici;
-sulla non debenza nel merito degli importi pretesi;
-sulla decadenza dei crediti degli enti locali;
-sulla prescrizione dei crediti degli enti locali;
-sulla prescrizione e decadenza di sanzioni e interessi;
-sulla prova della notifica degli atti prodromici;
-sul vizio di motivazione.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, limitatamente ai ruoli impugnati per i motivi indicati in ricorso;
in subordine, chiede la riduzione della pretesa impositiva nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Lecce, ente impositore, deduce la correttezza del proprio operato, sul rilievo che gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto TARI 2014 e 2015 ed intestati alla società “Società_1 s.r.l.”, erano stati notificati, in data 12.12.2017, nelle mani dell'odierno ricorrente, qualificatosi amministratore della società.
Precisa che la sottesa cartella di pagamento n. 0592019003242438900, scaturente dai suddetti avvisi, era stata notificata in data 09.12.2021 nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla finanziaria del 2007.
Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure dell'attività di riscossione successiva all'iscrizione del ruolo, trattandosi di attività di competenza dell'Agente della riscossione.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate – riscossione di Lecce si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per mancata impugnazione della cartella sottesa all'avviso di intimazione opposto.
Rileva che a seguito della regolare notifica della cartella avvenuta in data 09.12.2021 l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare ulteriori atti medio tempore anch'essi mai opposti e precisamente:
- avviso d'intimazione n 05920229006801317000 notificato in data 05.06.2023;
- preavviso di Fermo n 05980202400000160000 notificato in data 22/07/2024. Rileva che la mancata impugnazione di tali atti, nel rispetto del termine perentorio, ha reso definitiva la pretesa e, pertanto, non più impugnabile.
Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'ente impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo;
di conseguenza, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti nei ruoli resi esecutivi, non aveva titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, a lui intestata come debitore principale, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 05920190032424389001, avente ad oggetto crediti del comune di Lecce per TARI 2014 e 2015 dovuta dalla società “Società_1 s.r.l.”, di cui il Ricorrente_1 era l'amministratore pro tempore.
Debitrice principale della suddetta tassa è la società “Società_1 s.r.l.”, che ha ricevuto regolarmente gli avvisi di accertamento, resisi definitivi per mancata impugnazione.
Tuttavia non vi è in atti la prova della notifica di detti avvisi al coobbligato, al quale, comunque, è stata notificata, in data 09.12.2021, la cartella di pagamento n. 05920190032424389001, in qualità di coobbligato solidale.
L'intimazione di pagamento in esame, intestata al ricorrente quale debitore principale, contiene sia ruoli di cui egli è debitore principale che la cartella di pagamento n. 05920190032424389001 a lui intestata quale coobbligato solidale.
Ad avviso di questo Collegio giudicante l'agente della riscossione deve mantenere distinti i ruoli- quelli in cui il contribuente risulta come debitore principale da quelli in cui è coobbligato solidale-perché la legge prevede una differente modalità di escussione, in quanto per i debiti tributari il Fisco deve prima rivolgersi al debitore principale e, successivamente, se questi non paga può rivolgersi al debitore solidale, con procedure di notifica specifiche.
Nel caso di specie non vi è prova che il Fisco abbia escusso, preventivamente, il debitore principale senza alcun esito.
Il ricorso, quindi, può trovare accoglimento nei termini sopra indicati e l'intimazione di pagamento, intestata al Ricorrente_1 in qualità di debitore principale, deve essere annullata limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 05920190032424389001 aventi ad oggetto debiti della società “Società_1 s.r.l.”, dei quali il predetto risponde come coobbligato solidale.
Infatti il comma 1-quater dell'art. 7 della l. 212/2000 prevede testualmente “Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti”.
L'obbligo di autonoma notificazione sussiste anche per gli atti della riscossione successivi alla cartella di pagamento, che devono essere notificato al contribuente, in qualità di coobbligato solidale.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 938/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via F Rubichi N 16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018157181000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018157181000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190032424389001 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190032424389001 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1611/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso d'intimazione di pagamento n. 05920249018157181000 limitatamente alla cartella di pagamento sottesa n. 05920190032424389001, avente ad oggetto crediti del comune di Lecce per TARI 2014 e 2015.
Pone a sostegno del ricorso i seguenti motivi di gravame:
-nullità della pretesa per omessa notifica degli atti prodromici;
-sulla non debenza nel merito degli importi pretesi;
-sulla decadenza dei crediti degli enti locali;
-sulla prescrizione dei crediti degli enti locali;
-sulla prescrizione e decadenza di sanzioni e interessi;
-sulla prova della notifica degli atti prodromici;
-sul vizio di motivazione.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, limitatamente ai ruoli impugnati per i motivi indicati in ricorso;
in subordine, chiede la riduzione della pretesa impositiva nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Lecce, ente impositore, deduce la correttezza del proprio operato, sul rilievo che gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto TARI 2014 e 2015 ed intestati alla società “Società_1 s.r.l.”, erano stati notificati, in data 12.12.2017, nelle mani dell'odierno ricorrente, qualificatosi amministratore della società.
Precisa che la sottesa cartella di pagamento n. 0592019003242438900, scaturente dai suddetti avvisi, era stata notificata in data 09.12.2021 nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla finanziaria del 2007.
Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure dell'attività di riscossione successiva all'iscrizione del ruolo, trattandosi di attività di competenza dell'Agente della riscossione.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate – riscossione di Lecce si costituisce in giudizio ed eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per mancata impugnazione della cartella sottesa all'avviso di intimazione opposto.
Rileva che a seguito della regolare notifica della cartella avvenuta in data 09.12.2021 l'agente della riscossione aveva provveduto a notificare ulteriori atti medio tempore anch'essi mai opposti e precisamente:
- avviso d'intimazione n 05920229006801317000 notificato in data 05.06.2023;
- preavviso di Fermo n 05980202400000160000 notificato in data 22/07/2024. Rileva che la mancata impugnazione di tali atti, nel rispetto del termine perentorio, ha reso definitiva la pretesa e, pertanto, non più impugnabile.
Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'ente impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo;
di conseguenza, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti nei ruoli resi esecutivi, non aveva titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, a lui intestata come debitore principale, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 05920190032424389001, avente ad oggetto crediti del comune di Lecce per TARI 2014 e 2015 dovuta dalla società “Società_1 s.r.l.”, di cui il Ricorrente_1 era l'amministratore pro tempore.
Debitrice principale della suddetta tassa è la società “Società_1 s.r.l.”, che ha ricevuto regolarmente gli avvisi di accertamento, resisi definitivi per mancata impugnazione.
Tuttavia non vi è in atti la prova della notifica di detti avvisi al coobbligato, al quale, comunque, è stata notificata, in data 09.12.2021, la cartella di pagamento n. 05920190032424389001, in qualità di coobbligato solidale.
L'intimazione di pagamento in esame, intestata al ricorrente quale debitore principale, contiene sia ruoli di cui egli è debitore principale che la cartella di pagamento n. 05920190032424389001 a lui intestata quale coobbligato solidale.
Ad avviso di questo Collegio giudicante l'agente della riscossione deve mantenere distinti i ruoli- quelli in cui il contribuente risulta come debitore principale da quelli in cui è coobbligato solidale-perché la legge prevede una differente modalità di escussione, in quanto per i debiti tributari il Fisco deve prima rivolgersi al debitore principale e, successivamente, se questi non paga può rivolgersi al debitore solidale, con procedure di notifica specifiche.
Nel caso di specie non vi è prova che il Fisco abbia escusso, preventivamente, il debitore principale senza alcun esito.
Il ricorso, quindi, può trovare accoglimento nei termini sopra indicati e l'intimazione di pagamento, intestata al Ricorrente_1 in qualità di debitore principale, deve essere annullata limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 05920190032424389001 aventi ad oggetto debiti della società “Società_1 s.r.l.”, dei quali il predetto risponde come coobbligato solidale.
Infatti il comma 1-quater dell'art. 7 della l. 212/2000 prevede testualmente “Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti”.
L'obbligo di autonoma notificazione sussiste anche per gli atti della riscossione successivi alla cartella di pagamento, che devono essere notificato al contribuente, in qualità di coobbligato solidale.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.