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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di SO, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• dott.ssa Silvia Lubrano (Giudice);
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A Nella causa iscritta al R.G. n. 1535/2023; promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in SO, via Nobile n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Di
Pietro, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) nei confronti di:
• Controparte_1
DI
[...] CP_2
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_1
• (C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_2 P.IVA_2 pro tempore; entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SO;
(resistenti) E con l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: impugnazione del provvedimento del QU ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011; Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 22/09/2023 (notificato al ricorrente in data
29/09/2023), dalla RA di SO (prot. 79 A12/Imm/2023 – Sez- 2°), con CP_4 cui, visto il parere sfavorevole rilasciato dalla di (provvedimento Controparte_1 CP_2
Prot. n. 321 del 04/09/2023) e ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente stesso, con l'avviso che si sarebbe quindi proceduto, nei suoi confronti, ad applicare l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'effettivo inserimento sociale in Italia di , il Parte_1 quale, al contrario, secondo quanto da lui prospettato:
- è in Italia dal mese di luglio 2016 e, da allora, vi risiede ininterrottamente;
- comprende la lingua italiana;
- lavora come aiuto cuoco presso il ristorante “Marechiaro” di Termoli (CB), in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società di ristorazione “TOGETHER S.R.L.”, con decorrenza dal 07/07/2023.
- è ormai integrato nel tessuto sociale del territorio;
- non ha più legami nel proprio Paese di origine.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il diritto del ricorrente stesso al riconoscimento della protezione speciale ex art 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla RA di SO il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo il ricorrente affetto da alcuna patologia e non avendo, in ogni caso, il ricorrente stesso dimostrato, nonostante la sua permanenza in Italia dal 2016:
- di avere vincoli familiari in Italia;
- di avere avviato un significativo percorso di integrazione;
- di godere di un'autonomia socioeconomica;
- di aver partecipato ad attività di volontariato o ad altre attività associative;
- di aver frequentato corsi di formazione o di alfabetizzazione.
Sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di (difetto non eccepito dalle Controparte_1 CP_2 amministrazioni resistenti ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016; Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto:
- da un lato, nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la RA di SO
(arg. ex Cass. civ. n. 22694/2021);
- dall'altro lato, il parere emesso dalla non è, in ogni caso, Controparte_1 autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto endoprocedimentale, privo di contenuto decisorio e non vincolante per la RA (v., in tal senso: Trib. Aquila, 08/02/2024) e, in quanto tale, inidoneo a determinare una lesione diretta ed attuale in capo al ricorrente.
Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, il ricorrente si duole del provvedimento del QU di SO, che, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n.
286/1998, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del D.lgs.
286/98.
Ebbene, in punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare, correttamente, la normativa applicabile al caso di specie.
Preliminarmente, si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n. 173/2020), l'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 aveva reintrodotto (a seguito dell'abrogazione della precedente protezione umanitaria) una forma ulteriore di protezione internazionale residuale, prevedendo, infatti, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione cd. “speciale”, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU. Sennonché, com'è noto, il d.l. del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 (cd. decreto Cutro), ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998) che impedivano il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistessero “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale” comportasse “una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” (terzo periodo), dovendosi tenere conto, a tal fine, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (quarto periodo). Come chiarito, tuttavia, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante l'intervenuta abrogazione di tali norme, il diritto al rispetto della vita privata e familiare permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. oltre che sull'art. 8 C.E.D.U. e sullo stesso art. 5, co. 6, del T.U.I., nella parte in cui fa salvo “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 28161/2023, secondo cui: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, co. 6, del T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.: Cass. civ., Sez. unite, n. 24413/2021) connessi alla dignità della persona
e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30
e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, è evidente che, nel caso di specie, sotto il profilo del diritto intertemporale, occorre avere riguardo al testo della norma attualmente in vigore per effetto del cd. decreto Cutro, atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata (come si evince dal provvedimento impugnato) in data 12/06/2023, successivamente, quindi, all'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023). Ritiene, tuttavia, il Collegio, che la domanda di protezione speciale proposta dall'odierno ricorrente possa, cionondimeno, trovare accoglimento, e che a ciò non sia ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto Cutro. Ciò in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, che, come già osservato, nonostante l'intervenuta abrogazione, per effetto del cd. decreto , del terzo e del Per_1 quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I., valorizza la perdurante centralità nell'ordinamento dell'art. 8 CEDU – il cui rispetto è, peraltro, espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998, che dispone appunto: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – e, per l'effetto, la perdurante tutela del diritto del cittadino straniero al rispetto della propria vita privata.
Circa gli esatti contorni di tale diritto, le Sezioni unite della Cassazione, sin dalla pronuncia n. 24413 del 2021, avevano precisato che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni, quindi, non solo familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). Ebbene tali principi – benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva – rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio
2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una
“vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), la stessa Per_3 Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”. A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU). Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare che “la tutela Per_4 Per_5 offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”. Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno applicato questo principio anche C.F._2 ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art.8”. Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata. L'odierno ricorrente, infatti, risulta aver sempre lavorato in Italia, come aiuto cuoco, per il medesimo datore di lavoro (in particolare: presso il ristorante “Marechiaro”, gestito dalla società di ristorazione
“TOGETHER S.R.L.”), dal mese di luglio 2023 ad oggi, con contratto a tempo indeterminato. Ciò emerge in maniera inequivocabile dagli atti di causa, e, in particolare:
• dalla dichiarazione datata 08/06/2023 di , in qualità di legale rappresentante Persona_6 della TOGETHER S.R.L., di assunzione del ricorrente, con contratto a tempo indeterminato, presso il ristorante “Marechiaro”;
• dalla comunicazione UNILAV del 06/07/2023, di assunzione del ricorrente presso la TOGETHER S.R.L., con contratto a tempo indeterminato e con decorrenza dal 07/07/2023;
• dalle numerose buste paga, riferite ai mesi da luglio a novembre dell'anno 2023 e da gennaio a ottobre dell'anno 2024;
• dalla certificazione unica 2024, dalla quale si evince la percezione, nell'anno 2023, da parte del ricorrente, di un reddito da lavoro dipendente pari ad € 2.150,66. Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il ricorrente è stato ospitato, dal 17/03/2023 al 17/09/2023, da tal , presso l'immobile di sua proprietà, sito in Guglionesi Persona_7
(CB), via Guiscardo n. 216.
Ebbene, dalla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio è, dunque, possibile affermare che l'odierno ricorrente, che si trova in Italia da un lasso di tempo non indifferente, ha una stabile occupazione a tempo indeterminato da più di un anno, dal che è possibile desumere – nonostante l'assenza di una retribuzione mensile, di per sé, adeguata a garantire una vera e propria autosufficienza economica – uno sforzo di integrazione serio ed effettivo da parte del ricorrente stesso, il quale ha, infatti, intrapreso e portato avanti, in maniera continuativa, un percorso di progressivo inserimento nel contesto socioeconomico del Paese, meritevole di tutela ai sensi della normativa richiamata.
Del resto, risulta che il ricorrente vive in Italia da, ormai, più di otto anni, il che, pure, giustifica la tutela del diritto alla propria vita privata ex art. 8 CEDU, mentre, per converso, è ragionevole presumere che i legami con il proprio Paese di origine si siano quantomeno affievoliti, anche alla luce della giovane età del ricorrente (trentacinque anni). Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, è possibile concludere che il ritorno del ricorrente nel
Paese di origine renderebbe probabile un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata (nell'accezione estesa sopra richiamata) del ricorrente stesso, tala da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU, il cui rispetto – come già osservato – è espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 (“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). Ne consegue l'affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, con conseguente trasmissione degli atti al QU competente, per quanto di competenza. Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di SO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1535/2023, così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di ; Controparte_1 CP_2
• Accerta il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della di SO, del CP_3 permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto:
• Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al QU di SO, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al pubblico ministero e alla questura di SO per quanto di competenza.
Così deciso in SO, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Casillo Dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di SO, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• dott.ssa Silvia Lubrano (Giudice);
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A Nella causa iscritta al R.G. n. 1535/2023; promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in SO, via Nobile n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Di
Pietro, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) nei confronti di:
• Controparte_1
DI
[...] CP_2
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_1
• (C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_2 P.IVA_2 pro tempore; entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SO;
(resistenti) E con l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: impugnazione del provvedimento del QU ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011; Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 22/09/2023 (notificato al ricorrente in data
29/09/2023), dalla RA di SO (prot. 79 A12/Imm/2023 – Sez- 2°), con CP_4 cui, visto il parere sfavorevole rilasciato dalla di (provvedimento Controparte_1 CP_2
Prot. n. 321 del 04/09/2023) e ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente stesso, con l'avviso che si sarebbe quindi proceduto, nei suoi confronti, ad applicare l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'effettivo inserimento sociale in Italia di , il Parte_1 quale, al contrario, secondo quanto da lui prospettato:
- è in Italia dal mese di luglio 2016 e, da allora, vi risiede ininterrottamente;
- comprende la lingua italiana;
- lavora come aiuto cuoco presso il ristorante “Marechiaro” di Termoli (CB), in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società di ristorazione “TOGETHER S.R.L.”, con decorrenza dal 07/07/2023.
- è ormai integrato nel tessuto sociale del territorio;
- non ha più legami nel proprio Paese di origine.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il diritto del ricorrente stesso al riconoscimento della protezione speciale ex art 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla RA di SO il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo il ricorrente affetto da alcuna patologia e non avendo, in ogni caso, il ricorrente stesso dimostrato, nonostante la sua permanenza in Italia dal 2016:
- di avere vincoli familiari in Italia;
- di avere avviato un significativo percorso di integrazione;
- di godere di un'autonomia socioeconomica;
- di aver partecipato ad attività di volontariato o ad altre attività associative;
- di aver frequentato corsi di formazione o di alfabetizzazione.
Sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di (difetto non eccepito dalle Controparte_1 CP_2 amministrazioni resistenti ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016; Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto:
- da un lato, nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la RA di SO
(arg. ex Cass. civ. n. 22694/2021);
- dall'altro lato, il parere emesso dalla non è, in ogni caso, Controparte_1 autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto endoprocedimentale, privo di contenuto decisorio e non vincolante per la RA (v., in tal senso: Trib. Aquila, 08/02/2024) e, in quanto tale, inidoneo a determinare una lesione diretta ed attuale in capo al ricorrente.
Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, il ricorrente si duole del provvedimento del QU di SO, che, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n.
286/1998, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del D.lgs.
286/98.
Ebbene, in punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare, correttamente, la normativa applicabile al caso di specie.
Preliminarmente, si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n. 173/2020), l'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 aveva reintrodotto (a seguito dell'abrogazione della precedente protezione umanitaria) una forma ulteriore di protezione internazionale residuale, prevedendo, infatti, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione cd. “speciale”, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU. Sennonché, com'è noto, il d.l. del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 (cd. decreto Cutro), ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998) che impedivano il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistessero “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale” comportasse “una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” (terzo periodo), dovendosi tenere conto, a tal fine, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (quarto periodo). Come chiarito, tuttavia, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante l'intervenuta abrogazione di tali norme, il diritto al rispetto della vita privata e familiare permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. oltre che sull'art. 8 C.E.D.U. e sullo stesso art. 5, co. 6, del T.U.I., nella parte in cui fa salvo “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 28161/2023, secondo cui: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, co. 6, del T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.: Cass. civ., Sez. unite, n. 24413/2021) connessi alla dignità della persona
e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30
e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, è evidente che, nel caso di specie, sotto il profilo del diritto intertemporale, occorre avere riguardo al testo della norma attualmente in vigore per effetto del cd. decreto Cutro, atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata (come si evince dal provvedimento impugnato) in data 12/06/2023, successivamente, quindi, all'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023). Ritiene, tuttavia, il Collegio, che la domanda di protezione speciale proposta dall'odierno ricorrente possa, cionondimeno, trovare accoglimento, e che a ciò non sia ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto Cutro. Ciò in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, che, come già osservato, nonostante l'intervenuta abrogazione, per effetto del cd. decreto , del terzo e del Per_1 quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I., valorizza la perdurante centralità nell'ordinamento dell'art. 8 CEDU – il cui rispetto è, peraltro, espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998, che dispone appunto: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – e, per l'effetto, la perdurante tutela del diritto del cittadino straniero al rispetto della propria vita privata.
Circa gli esatti contorni di tale diritto, le Sezioni unite della Cassazione, sin dalla pronuncia n. 24413 del 2021, avevano precisato che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni, quindi, non solo familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). Ebbene tali principi – benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva – rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio
2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una
“vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), la stessa Per_3 Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”. A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU). Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare che “la tutela Per_4 Per_5 offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”. Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno applicato questo principio anche C.F._2 ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art.8”. Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata. L'odierno ricorrente, infatti, risulta aver sempre lavorato in Italia, come aiuto cuoco, per il medesimo datore di lavoro (in particolare: presso il ristorante “Marechiaro”, gestito dalla società di ristorazione
“TOGETHER S.R.L.”), dal mese di luglio 2023 ad oggi, con contratto a tempo indeterminato. Ciò emerge in maniera inequivocabile dagli atti di causa, e, in particolare:
• dalla dichiarazione datata 08/06/2023 di , in qualità di legale rappresentante Persona_6 della TOGETHER S.R.L., di assunzione del ricorrente, con contratto a tempo indeterminato, presso il ristorante “Marechiaro”;
• dalla comunicazione UNILAV del 06/07/2023, di assunzione del ricorrente presso la TOGETHER S.R.L., con contratto a tempo indeterminato e con decorrenza dal 07/07/2023;
• dalle numerose buste paga, riferite ai mesi da luglio a novembre dell'anno 2023 e da gennaio a ottobre dell'anno 2024;
• dalla certificazione unica 2024, dalla quale si evince la percezione, nell'anno 2023, da parte del ricorrente, di un reddito da lavoro dipendente pari ad € 2.150,66. Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il ricorrente è stato ospitato, dal 17/03/2023 al 17/09/2023, da tal , presso l'immobile di sua proprietà, sito in Guglionesi Persona_7
(CB), via Guiscardo n. 216.
Ebbene, dalla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio è, dunque, possibile affermare che l'odierno ricorrente, che si trova in Italia da un lasso di tempo non indifferente, ha una stabile occupazione a tempo indeterminato da più di un anno, dal che è possibile desumere – nonostante l'assenza di una retribuzione mensile, di per sé, adeguata a garantire una vera e propria autosufficienza economica – uno sforzo di integrazione serio ed effettivo da parte del ricorrente stesso, il quale ha, infatti, intrapreso e portato avanti, in maniera continuativa, un percorso di progressivo inserimento nel contesto socioeconomico del Paese, meritevole di tutela ai sensi della normativa richiamata.
Del resto, risulta che il ricorrente vive in Italia da, ormai, più di otto anni, il che, pure, giustifica la tutela del diritto alla propria vita privata ex art. 8 CEDU, mentre, per converso, è ragionevole presumere che i legami con il proprio Paese di origine si siano quantomeno affievoliti, anche alla luce della giovane età del ricorrente (trentacinque anni). Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, è possibile concludere che il ritorno del ricorrente nel
Paese di origine renderebbe probabile un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata (nell'accezione estesa sopra richiamata) del ricorrente stesso, tala da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU, il cui rispetto – come già osservato – è espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 (“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). Ne consegue l'affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, con conseguente trasmissione degli atti al QU competente, per quanto di competenza. Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di SO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1535/2023, così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di ; Controparte_1 CP_2
• Accerta il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della di SO, del CP_3 permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ai sensi dell'art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto:
• Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al QU di SO, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al pubblico ministero e alla questura di SO per quanto di competenza.
Così deciso in SO, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Casillo Dott.ssa Barbara Previati