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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/11/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. CA Di AS Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Alessandra Camisa
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 16/09/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 4 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena, in data 30/09/2000 e dalla loro unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente.
I coniugi si sono separati con decreto di omologazione n. cronol. 474/2021 del
24/02/2021, emesso dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG n.
7423/2020.
2. Con ricorso del 09/09/2024 il ricorrente, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio civile e disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della coniuge CP_1
nella somma di € 800,00 mensili, conformemente a quanto già previsto
[...] nell'ambito delle condizioni di separazione personale (cfr. Condizione n. 4 decreto di omologazione n. cronol. 474/2021).
3. All'udienza del 19/02/2025 l'Avv. Bugamelli dava atto del mancato perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c e chiedeva un rinvio per la produzione della cartolina di ricevimento.
Il Giudice rinviava all'udienza del 19/03/2025 chiedendo altresì il deposito dell'estratto autentico dell'atto di matrimonio.
4. In data 10/03/2025 perveniva la rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Sonia
Bugamelli.
5. All'udienza del 19/03/2025 si costituiva in giudizio il nuovo difensore di parte ricorrente, Avv. Alessandra Camisa, chiedendo un nuovo termine per il rinnovo della notifica del ricorso.
Il Giudice fissava quindi un nuovo termine per la comparizione delle parti, rinviando all'udienza del 16/09/2025.
6. All'esito dell'udienza del 16/09/2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica effettuata a mani in data 15/5/2025, dichiarava la contumacia della convenuta e, ai sensi dell'art. 473-bis.22 ult. comma, invitava il Controparte_1 difensore della parte ricorrente, unica costituita, a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore costituito insisteva nell'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
pagina 2 di 4 Infine, il Giudice, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Parimenti fondata risulta l'istanza formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo di revoca (recte accertamento della cessazione) dell'assegno di mantenimento disposto a favore della sig.ra in forza della CP_1 sentenza di separazione personale, dell'importo di € 800,00 mensili.
L'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. cessa con il passaggio in giudicato della pronuncia della sentenza di divorzio, che fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati su cui si fonda l'obbligo di mantenimento del coniuge (tra le tante Cassazione Civile, Sez. I, n. 3852/2021).
Nel caso in esame peraltro i coniugi in sede di separazione consensuale si sono espressamente accordati nel senso che il pagamento del contributo da parte del marito sarebbe cessato al momento del divorzio (clausola n. 4 Il signor Parte_1 verserà, entro il primo giorno di ogni mese, a favore della sig.ra
[...]
la somma di € 800,00// (ottocento,00//) come obbligo di Controparte_1 mantenimento/alimentare sino alla data dell'effettivo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale (C.D, Divorzio)).
Si deve dunque dare atto che l'obbligo di pagamento dell'assegno di separazione da parte di cessa con il passaggio in giudicato della presente Parte_1 sentenza.
C) Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domande e di prole minorenne.
In particolare la convenuta contumace non ha formulato domanda di riconoscimento di assegno divorzile.
D) Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che pagina 3 di 4 con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30/09/2000 in
DE da nato a [...] il [...] con Parte_1 nata a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DE, atto n. 204, parte
I, anno 2000.
2. Da atto che l'obbligo di pagamento dell'assegno di separazione da parte di in favore di cessa con il passaggio in giudicato Parte_1 Controparte_1 della presente sentenza.
3 . Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. Condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
5. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
CA Di AS
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