Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 304.
(Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti)
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
(Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti)
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
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- 1. Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2010 · 38.554485