Articolo 304 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 303Articolo 298 bis
Versione
6 maggio 1952
Art. 304.
(Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti)


Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952