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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2192/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, OR
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19115/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 248764 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGR 19115/24, la parte ricorrente ha impugnato il parziale rigetto avverso l'istanza di rimborso ai fini IVA per il periodo d'imposta
2023 per un importo pari ad € 884.655 evidenziando che la società ricorrente, facente parte del gruppo Società_1, avendo stipulato un contratto di leasing riguardante il complesso immobiliare del comune di Roma in Indirizzo_1 (contratto nr. 20016/IM del 21/2/2007) con la società concedente Banca_1 ed un contestuale contratto di locazione ad uso alberghiero con la società Società_2, controllata al 100% dalla stessa deducente, aveva chiesto l'istanza di rimborso IVA pari ad € 899.679 ricorrendo le cause di disapplicazione della disciplina in perdita sistemica prevista dagli artt. 30 e ss. l. 724/1994 e 2 comma 36 decies- duodecies d.l. 138/2011 in ragione dei negativi risultati economici della gestione alberghiera condotta da Società_2.; aggiungeva inoltre che la negazione del diritto alla detrazione dell'imposta era stata valutata negativamente dalla Corte di Giustizia con sentenza del 7 marzo 2024 causa C – 341/2022 Feudi di San
Società_3 s.p.a. essendo stata sancita l'incompatibilità con il diritto unionale dei parametri normativi nazionali relativi alla limitazione temporale ed alla rilevanza di determinate soglie IVA, salvo accordi fraudolenti. Concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto.
L'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma evidenziava che la società esponente non poteva ritenersi operativa in ragione dei parametri economici, finanziari e di bilancio stabiliti dalla legge 724/1994, avendo svolto argomentazioni del tutto generiche sull'incapacità della controllata di generare i ricavi, non potendo pertanto ritenersi la sussistenza di oggettive condizioni per la disapplicazione della norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Orbene, l'art. 2, comma 36-decies del DL n. 138/2011, vigente fino al 22/06/2022, disponeva che “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque 3 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
Il richiamato art. 30 della L. n. 724/1994, in tema di società operative, stabilisce i valori percentuali di parametri economici, finanziari e di bilancio al di sotto dei quali le società devono essere considerate non operative, determinando le condizioni per l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo “Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”.
Nel caso di specie, oltre alla perdita fiscale nei periodi di imposta dal 2011 al 2018, deve rilevarsi che la programmazione contrattuale prevedeva, per otto anni, la determinazione di canoni di affitto in modo senz'altro insufficiente per generare ricavi dalla gestione del compendio immobiliare destinato ad uso alberghiero onde, anche volendo superare l'orientamento giurisprudenziale (citato dall'ufficio) incline a ravvisare, in tali casi, una società di comodo, non può nondimeno ritenersi la sussistenza di condizione oggettive esterne alle scelte imprenditoriali per giustificare il rimborso, essendo esse viceversa il programma economico deliberato dalla società deducente.
La richiamata sentenza della Corte comunitaria non è inoltre pertinente con questa vicenda economica concernente non già (la limitazione del diritto al rimborso per) società operative bensì (la negazione di fronte a) scelte imprenditoriali pianificate in perdita per un periodo temporale di oltre cinque periodi di imposta.
Il ricorso deve pertanto respingersi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 7000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2026
Il Giudice relatore
IV NI
Il Presidente
ET PI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, OR
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19115/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 248764 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, tempestivamente notificato e depositato nel giudizio RGR 19115/24, la parte ricorrente ha impugnato il parziale rigetto avverso l'istanza di rimborso ai fini IVA per il periodo d'imposta
2023 per un importo pari ad € 884.655 evidenziando che la società ricorrente, facente parte del gruppo Società_1, avendo stipulato un contratto di leasing riguardante il complesso immobiliare del comune di Roma in Indirizzo_1 (contratto nr. 20016/IM del 21/2/2007) con la società concedente Banca_1 ed un contestuale contratto di locazione ad uso alberghiero con la società Società_2, controllata al 100% dalla stessa deducente, aveva chiesto l'istanza di rimborso IVA pari ad € 899.679 ricorrendo le cause di disapplicazione della disciplina in perdita sistemica prevista dagli artt. 30 e ss. l. 724/1994 e 2 comma 36 decies- duodecies d.l. 138/2011 in ragione dei negativi risultati economici della gestione alberghiera condotta da Società_2.; aggiungeva inoltre che la negazione del diritto alla detrazione dell'imposta era stata valutata negativamente dalla Corte di Giustizia con sentenza del 7 marzo 2024 causa C – 341/2022 Feudi di San
Società_3 s.p.a. essendo stata sancita l'incompatibilità con il diritto unionale dei parametri normativi nazionali relativi alla limitazione temporale ed alla rilevanza di determinate soglie IVA, salvo accordi fraudolenti. Concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto.
L'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma evidenziava che la società esponente non poteva ritenersi operativa in ragione dei parametri economici, finanziari e di bilancio stabiliti dalla legge 724/1994, avendo svolto argomentazioni del tutto generiche sull'incapacità della controllata di generare i ricavi, non potendo pertanto ritenersi la sussistenza di oggettive condizioni per la disapplicazione della norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Orbene, l'art. 2, comma 36-decies del DL n. 138/2011, vigente fino al 22/06/2022, disponeva che “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque 3 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
Il richiamato art. 30 della L. n. 724/1994, in tema di società operative, stabilisce i valori percentuali di parametri economici, finanziari e di bilancio al di sotto dei quali le società devono essere considerate non operative, determinando le condizioni per l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo “Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”.
Nel caso di specie, oltre alla perdita fiscale nei periodi di imposta dal 2011 al 2018, deve rilevarsi che la programmazione contrattuale prevedeva, per otto anni, la determinazione di canoni di affitto in modo senz'altro insufficiente per generare ricavi dalla gestione del compendio immobiliare destinato ad uso alberghiero onde, anche volendo superare l'orientamento giurisprudenziale (citato dall'ufficio) incline a ravvisare, in tali casi, una società di comodo, non può nondimeno ritenersi la sussistenza di condizione oggettive esterne alle scelte imprenditoriali per giustificare il rimborso, essendo esse viceversa il programma economico deliberato dalla società deducente.
La richiamata sentenza della Corte comunitaria non è inoltre pertinente con questa vicenda economica concernente non già (la limitazione del diritto al rimborso per) società operative bensì (la negazione di fronte a) scelte imprenditoriali pianificate in perdita per un periodo temporale di oltre cinque periodi di imposta.
Il ricorso deve pertanto respingersi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 7000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2026
Il Giudice relatore
IV NI
Il Presidente
ET PI