Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/03/2026, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01784/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dasit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, AR Maria Muscolo e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Qiagen S.r.l., AR BA Reagents S.r.l., non costituiti in giudizio;
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente;
del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute;
del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022;
dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dasit S.p.A. il 9/5/2023:
per l’annullamento
della sopravvenuta Determinazione dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati ri-determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento (correggendosi gli importi previamente fissati dalla previa Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, contestualmente “sostituita”, quest''ultima Determinazione, già oggetto del ricorso originario cui la presente impugnativa accede), e dunque, qui contestandosi la imposizione del pagamento della somma (ora rifissata appunto) pari a € 1.743.739,51 a carico della Impresa qui ricorrente (“nuova” Determinazione Regione Puglia);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e B;
Vista la memoria del 19.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NZ LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso e i motivi aggiunti in oggetto la ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback, censurandone asseriti profili di illegittimità;
Considerato che, in data 19.1.2026, l’istante ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, “Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite”;
Considerato che, in sostanza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo;
Considerato, comunque, che la dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che al collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
Ravvisate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NZ LA |
IL SEGRETARIO