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Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2024, proposto da
OL ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'esecuzione
della sentenza n. 141/2020 - R.G. n. 782/2019 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 19.11.2020 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. NN UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 141/2020 del Tribunale di Macerata, che accoglieva il proprio ricorso per il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio effettivamente prestata ed il diritto al riconoscimento delle maturate differenze retributive spettanti in base all’applicazione degli scatti di anzianità a decorrere dal terzo anno di incarico. La sentenza ha quindi accertato il diritto alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio per tutti i periodi di lavoro prestati sino al 31 agosto 2011, data di cessazione degli scatti stipendiali e di introduzione delle fasce di anzianità in applicazione del CCNL 2011 e per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all’anzianità di servizio. La sentenza ha altresì condannato il Ministero al conseguente aumento della retribuzione spettante ed al pagamento delle differenze retributive, con il limite della prescrizione quinquennale precedente la notifica del ricorso oltre interessi legali.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, ha depositato il decreto dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche - Istituto comprensivo “S. Agostino” Civitanova Marche del 13 dicembre 2021 con il quale sarebbe stata eseguita la sentenza, documentando i relativi pagamenti.
Con deposito in data 22 ottobre 2024, parte ricorrente lamentava l’inesatta applicazione del suddetto decreto.
In particolare affermava che la scadenza della fascia retributiva non è stata anticipata con riguardo al diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022 a seguito della esatta ricostruzione di carriera come accertata in sentenza. Confermava inoltre la mancata liquidazione degli interessi legali.
Con ordinanza 820/2024, il Tribunale ha disposto l’acquisizione di elementi istruttori, ordinando all’Ufficio scolastico regionale per le Marche e, per quanto di competenza, al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “S. Agostino” di Civitanova Marche, il deposito di una dettagliata relazione nella quale si desse conto dell’effettività dell’esecuzione della sentenza 141/2020 alla luce, in particolare, delle osservazioni della ricorrente depositate il 22 ottobre 2024.
A seguito dell’esecuzione degli incombenti istruttori e delle relative osservazioni della ricorrente, il Tribunale, con successiva ordinanza 51/2025, reiterava e integrava l‘istruttoria. In particolare, ritenuto che la relazione depositata dall’Amministrazione in data 14 novembre 2024 e la documentazione istruttoria, pur copiosa e argomentata, non chiarissero riguardo la richiesta della ricorrente di pagamento delle differenze retributive maturate dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022 a seguito della ricostruzione della progressione di carriera operata con decreto prot. n. 1153 del 13 dicembre 2021, richiedeva alle amministrazioni il deposito di un’ulteriore relazione nella quale si desse conto dell’applicazione del decreto prot. n. 1153 del 13 dicembre 2021, in esecuzione della sentenza 141/2020 alla luce, in particolare, delle osservazioni della ricorrente depositate il 22 ottobre 2024 e successivamente integrate, con particolare riferimento alle contestate differenze retributive relative al periodo dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022.
L’Amministrazione ha eseguito l’istruttoria e la ricorrente ha depositato ulteriori osservazioni.
Con ordinanza n. 528 del 2025, il Collegio, ritenuto che i punti oggetto dei chiarimenti richiesti dal Tribunale con le ordinanze 820/2024 e 51/2025 rimanessero dubbi; disponeva una verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., incaricando il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona, con facoltà di delega ad un funzionario dallo stesso individuato.
La relazione di verificazione è stata depositata il 7 novembre 2025.
Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1.1 Al verificatore incaricato sono stati formulati, con ordinanza n. 528/2025, i seguenti quesiti:
-se residuino ulteriori differenze retributive da liquidare alla ricorrente sulla base del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche - Istituto comprensivo “S. Agostino” Civitanova Marche prot. n. 1153 del 13 dicembre 2021, con riferimento alla documentazione depositata dall’amministrazione e alle osservazioni della ricorrente in atti, e in particolare alle contestate differenze retributive relative al periodo dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022;
-se residuino interessi legali da erogare alla ricorrente in base alla sentenza n.141 del 2020 del Tribunale di Macerata e al citato decreto dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche - Istituto comprensivo “S. Agostino” Civitanova Marche prot. n. 1153 del 13 dicembre 2021.
1.2 Il verificatore incaricato ha così argomentato:
-riguardo il primo quesito, è stato esaminato in particolare il CCNL Istruzione e Ricerca del 19/4/2018 e le successive disposizioni pattizie. Dalla lettura delle tabelle delle posizioni retributive risulta evidente che la fascia stipendiale successiva debba essere attribuita solo al termine dell’intero decorso degli anni nella fascia precedente ovvero dal giorno successivo al compimento dell’ultimo giorno utile della precedente fascia (es. il passaggio alla fascia 9-14 si compie con la maturazione, da parte del personale scolastico docente o ATA, di un’anzianità di anni 8, 11 mesi e 29 giorni e così a seguire per le fasce successive). Tale procedura, da sempre costantemente applicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, trova conferma anche in alcuni orientamenti applicativi dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni che richiamati dal verificatore. In applicazione delle tabelle allegate al CCNL la docente ES OL avrebbe maturato l’anzianità per il passaggio alla fascia stipendiale successiva (anni 21) in data 1 marzo 2023, ipotesi non verificata considerato che l’interessata è cessata dal servizio dall’1 settembre 2022. Alla luce di quanto sopra, il verificatore ha concluso che le differenze retributive dovute a seguito e per effetto della sentenza n. 141 del 2020 del Tribunale di Macerata sono state correttamente e integralmente corrisposte. per cui non residuano ulteriori differenze retributive da liquidare alla Ricorrente, in particolare con riferimento alle contestate differenze retributive relative al periodo dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022.
-in merito al secondo quesito, il verificatore osserva che la normativa prevede il pagamento degli interessi legali e che non risulta effettuato alcun pagamento degli stessi per la sentenza 141 del 2020 del Tribunale di Macerata e per il citato decreto prot. 1153 del 13 dicembre 2021.
1.3 Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del verificatore sopra riportate, alle quali peraltro le parti non hanno controdedotto dopo il deposito della verificazione. In particolare, per quanto riguarda il pagamento degli interessi legali, l’Amministrazione nulla ha argomentato nelle sue difese e nella documentazione istruttoria presentata. Per giurisprudenza costante, il Collegio che ha disposto una verificazione, qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, potendo fare ad esse richiamo in termini adesivi (Cons. Stato III, 20 ottobre 2025, n. 8098).
1.4 Con riguardo alla misura degli interessi, la sentenza del Tribunale di Macerata 141 del 2020 riporta, in dispositivo, che le differenze retributive richieste vanno riconosciute entro il limite delle somme maturate nel quinquennio precedente la notifica, “maggiorate degli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo”.
2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto con riguardo alla richiesta del pagamento delle differenze retributive, mentre deve essere accolto per quanto riguarda gli interessi legali dovuti in base alla sentenza del Tribunale di Macerata 19 novembre 2020 n. 141. A tal fine, va assegnato al Il Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere al versamento degli interessi legali nella misura prevista dalla sentenza n. 141/2020 (dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo) fino al 20 maggio 2022, data approssimativa della liquidazione della sorte capitale in base al citato decreto 1153/2021 (si veda il cedolino depositato dall’Amministrazione il 2 agosto 2022 all.8). Sul totale degli interessi così calcolato, vista la sussistenza dei relativi presupposti, dovranno inoltre essere versati gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso (19 luglio 2024) fino al saldo.
2.- L’esecuzione parziale, ben precedente al ricorso, della sentenza in epigrafe induce il Collegio a soprassedere sulla nomina del Commissario ad acta, riservandosi di provvedere comunque, a istanza di parte ricorrente, debitamente notificata, per il caso del protrarsi dell’inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine sopra indicato.
2.2 In considerazione della reciproca soccombenza, il Tribunale ritiene la presenza di giuste ragioni per compensare le spese. L’eventuale costo della verificazione è posto a carico delle parti, in solido, nella misura della metà ciascuna, e verrà liquidato con separata ordinanza a seguito di deposito di dettagliata nota spese da parte del verificatore incaricato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’esecuzione della sentenza in epigrafe nei sensi e nei limii di cui in motivazione. Respinge per il resto il ricorso.
Spese compensate. L’eventuale costo della verificazione è posto a carico delle parti, in solido, nella misura della metà ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM RO, Presidente
NN UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UI | Renata MM RO |
IL SEGRETARIO