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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 863/2023, avente ad oggetto “ricorso ex artt. 269 e 276 c.c. e art. 473 bis c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 20.11.2025
TRA
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
AR IO LO (C.F.: ) C.F._2
CONTRO
), quale Controparte_1 CodiceFiscale_3
erede di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 12.01.2023, con l'avv. Silvia W. Iannucci
( ) C.F._4
NONCHÉ
( ) - contumace Controparte_2 C.F._5
( ) - Controparte_3 C.F._6
contumace
1 PUBBLICO MINISTERO - interventore ex lege
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex artt. 269 e 276 c.c. e art. 473 bis c.p.c.,
adottata ex lege 431/1967 (articoli 314/20, Parte_1
314/24 con gli effetti di cui all'articolo 314/26) deducendo di essere nata a [...] il [...] presso l'Ospedale Provinciale Specializzato di
Maternità e di essere stata affidata il 28.2.1978 dall'ostetrica del Reparto di Maternità, sig.ra , all'Istituto Provinciale di Prima Parte_2
Infanzia di Foggia con le seguenti generalità “ nata a [...] il Parte_3
19.02.1978 di ignoti con n. 8719”, ha chiesto, eseguite ricerche circa l'identità della madre di origine e dopo esser giunta alla conclusione di essere figlia di nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 12.1.2023 (cfr. ricostruzione in fatto atto introduttivo), di dichiarare che la sig.ra nata a [...] il Persona_1
21.10.1952 ed ivi deceduta il 12.1.2023, è la madre dell'esponente e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
In punto di merito, la ricorrente ha sostenuto di essere figlia di
[...]
per una serie di motivi: Persona_1
1) la coincidenza della data di nascita;
2) il fatto che sia stata affidata ad un istituto di Foggia;
3) il nome Emilia datole dalla madre;
4) la sig.ra risulta nata da una insegnante di 25 anni e Parte_1
nel 1978 la defunta aveva 25 anni ed era insegnante, andata in pensione nel 2019, come risulta anche dall'unito post e messaggi di ringraziamenti alla maestra estrapolati dalla pagina facebook Parte_4
2 dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Tricarico ove la sig.ra
è la prima da destra (all. 16); Per_1
5) la somiglianza fisionomica tra le due;
6) entrambe appassionate di musica, la sig.ra suonava la Per_1
chitarra, la sig.ra suona il pianoforte;
Parte_1
7) il nome della madre, noto alla sig.ra ed Per_1 Parte_1
inserito nel post del 2017 dalla istante;
8) lo scritto lasciato dalla defunta.
Sulla scorta di tanto, la ricorrente ha formulato domanda per ottenere
“quanto prima l'accertamento e la dichiarazione giudiziale di maternità” (cfr.
p. 5 ricorso introduttivo).
La ricorrente nel corso del giudizio ha prodotto diversi documenti e una consulenza tecnica eseguita in altro procedimento civile al fine di provare di essere figlia biologica della sig.ra Per_1
Il convenuto, costituitosi, ha chiesto di dichiarare e dare atto che i documenti offerti in produzione da parte ricorrente sono ininfluenti ai fini della decisione oltre che inidonei a provare lo status filiationis attuale e per l'effetto rigettare le richieste ivi formulate per palese infondatezza in fatto e diritto, non opponendosi, di converso, all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio purché finalizzata ad esperire indagini genetiche sul DNA tra madre e figlia biologica.
Il decreto di fissazione della prima udienza è stato fatto comunicare al
P.M., interventore ex lege che è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio.
Con provvedimento del 4.12.2023, il giudice relatore ha ordinato l'integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei genitori adottivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 473 bis 21 c.p.c.
3 Col medesimo atto, è stata sottoposta alle parti la questione circa l'ammissibilità della domanda con specifico riferimento a quanto predicato dal combinato disposto di cui agli articoli 269 e 253 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto dell'11.10.1979, a seguito di dichiarazione di adottabilità, il
Tribunale per i Minorenni di Bari ha decretato l'adozione speciale dell'odierna ricorrente, allora da parte degli odierni Parte_3
litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti degli articoli 314/20,
314/24 legge 431/1967, con gli effetti di cui all'articolo 314/26, secondo cui: “Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti. Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.
Vero punctum dolens della vicenda de qua è lo scrutinio circa l'ammissibilità della domanda proposta ex articolo 269 c.c. atteso che “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”. L'articolo 253 c.c. precisa che “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con la stato di figlio”.
In Cassazione 26616/2022 si legge che “il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti le proprie origini e a conoscere l'identità della madre biologica, che alla nascita abbia dichiarato di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, sussiste anche quando quest'ultima sia deceduta, dovendo comunque essere esercitato in modo corretto e lecito, circondato da cautele a protezione del nucleo familiare e relazionale costituito dopo l'esercizio del diritto all'anonimato della donna” e che “nel bilanciamento dei valori, tuttavia, stante l'ampiezza che deve essere
4 riconosciuta al diritto all'accertamento dello "status" di figlio, la tutela dei diritti degli eredi e dei discendenti della madre non può che recedere di fronte alla tutela del diritto del figlio che rivendica il proprio "status", sicché, venuta meno
l'esigenza di salvaguardare la vita e la salute di quest'ultima, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione dell'azione di accertamento dello "status” di figlio naturale”.
Stante l'ampiezza che va riconosciuta al diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status" e, venendo meno per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c. (Cass. 19824/2020).
In Cassazione 19824/2020 si legge: “Nell'esame degli interessi che vengono in considerazione nel presente procedimento, non secondario rilievo deve, d'altra parte, attribuirsi anche al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente) all'accertamento dello status filiationis.
In particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 24292/2016; conf. Cass. n. 11887/2015, Cass. n. 4020/2017) che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella
5 minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art.
2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”. Con tali articolate e condivisibili argomentazioni questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270
c.c., sollevata in quel giudizio dalla parte ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità o maternità, escluderebbe qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l'azione sia proposta con notevole ritardo (in quella fattispecie circa quaranta anni), con
l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l'interessato avrebbe potuto richiedere prima.
In realtà, proprio la previsione della imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell'art. 269 c.c., comma 2 – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l'interesse all'accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all'identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.
Deve, tuttavia, osservarsi che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere
6 l'anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente.
Quest'ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare
i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l'anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un'azione di accertamento giudiziale della maternità”.
Nella specie, essendo morta la madre, non si pongono profili ostativi.
Stante quanto detto, si passa allo scrutinio del merito.
Nella pronuncia sopra citata si legge, inoltre, che è costante orientamento di legittimità che, in tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale - analogo ragionamento vale per la maternità naturale - l'art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'"id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore. (Cass. n.
1279/2014). Inoltre, il principio della libertà di prova, sancito dal citato art. 269 c.c., comma 2 - e riferibile anche alla maternità naturale - non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità
o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione
7 al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 6694/2006; Cass. 14976/2007;
Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).
Ciò detto, il Tribunale reputa che, in casu, sia stata raggiunta la prova della maternità biologica.
Agli atti del processo è stato depositato il fascicolo del Tribunale per i
Minorenni di Bari relativo alle origini della sig.ra nel quale Parte_1
si rinvengono l'atto integrale di nascita, la cartella clinica del parto della sig.ra il verbale di udienza del 5.12.2023 nel Persona_1
proc. RGVG 376/2023 e quant'altro idoneo a verificare la corrispondenza identitaria tra la minore nata dalla sig.ra
[...]
con quella affidata all'Istituto Provinciale di Prima Persona_1
Infanzia di Foggia “con il nome di nata a [...] il [...]” Parte_3
con n. 8719 (cfr. all. 2 deposito del 9.4.2025).
Dalla documentazione acquisita risulta che , Persona_1
insegnante, il 19.2.1978 alle ore 3,20 nell'Ospedale Riuniti di Foggia, ha dato alla luce una bambina col nome di Si è trattato dell'unico Pt_1
parto del giorno a quell'ora.
L'estratto dell'atto di nascita depositato evidenzia che la ricorrente è nata il [...] alle ore 3,20, ovvero nello stesso giorno ed ora del parto della sig.ra . Per_1
In seguito alle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni è emerso (cfr. allegati nota deposito del
9.4.2024) che “la madre biologica di oggi censita con Parte_3
si dovrebbe identificare in Parte_1 Persona_1
(fu e fu , nata a [...] il Per_2 Persona_3
8 21.10.1952, nubile, ultima residenza in Tricarico (MT) via Pietro Antonio Ferri snc, DECEDUTA in data 12.1.2023”.
Nel corso del procedimento proposto ex art. 670 c.p.c., iscritto al numero di RG 708/2023 del Tribunale di Matera, è stata disposta una c.t.u. (che può essere assunta nel presente giudizio quale prova atipica).
Nell'ordinanza che ha disposto il sequestro giudiziario (cfr. allegato 3 del deposito del 9.4.2024) si legge: “La ricorrente, per dimostrare di essere figlia dell ha prodotto copia della documentazione acquisita presso l'Istituto Per_1
Provinciale Prima Infanzia di Foggia, copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo dell nel quale la de cuius dà atto d'averla avuta Per_1
come figlia e d'averla affidata al citato istituto, nonché dichiarazione di Don
Sacerdote di Tricarico, nella quale si dà atto delle volontà Persona_4
della de cuius e che lo stesso resistente gli aveva confidato che, nata la ricorrente, avrebbe voluto adottarla, ma vi fu il rifiuto della madre e perciò lui stesso portò la neonata al ripetuto istituto. Nel corso del giudizio è stata disposta un'indagine genetica, ed il nominato consulente ha accertato la probabile compatibilità genetica tra la ricorrente e la de cuius , indicata dalla Persona_1
prima come madre. Inoltre, dopo il deposito della relazione peritale parte ricorrente ha depositato il proprio estratto dell'atto di nascita ed il fascicolo sanitario del parto dell avvenuto in data 19.2.1978 alle ore 3:20, Per_1
quando dava alla luce una bambina di nome ”. Pt_1
Nella stessa ordinanza si legge, poi, a seguito dell'esame della documentazione acquisita e delle risultanze della c.t.u., che “vi sono, quindi, fondati elementi per ritenere che la ricorrente sia figlia dell Per_1
(cfr. provvedimento allegato).
Alla luce di quanto detto, considerato che è emersa la prova della corrispondenza biunivoca tra chi fu partorita alle ore 3,20 del 19.2.1978
9 da e l'attuale ricorrente, il Tribunale non Controparte_4
potrà che accogliere la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo ai procedimenti di valore indeterminabile a complessità bassa.
I genitori adottivi, contumaci, non andranno condannati alle spese di lite, sia perché litisconsorti necessari chiamati iussu iudicis al fine di evitare una pronuncia inutiliter data, sia perché hanno fatto pervenire una dichiarazione nella quale non si sono opposti alla domanda della ricorrente. Diverso, invece, il caso del convenuto costituito, il quale si è opposto all'accoglimento della domanda ritenendo non provato il diritto della ricorrente.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso ex artt. 269 e 276 c.c. e art. 473 bis c.p.c. da
[...]
contro , con la chiamata in causa Parte_1 Controparte_1
ex articolo 102 c.p.c. dei genitori adottivi e Controparte_2 [...]
, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così Controparte_3
provvede: accoglie la domanda e per l'effetto:
a) dichiara che la sig.ra nata a [...] il Persona_1
21.10.1952 ed ivi deceduta il 12.01.2023, è la madre di
[...]
, odierna ricorrente;
Parte_1
10 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita al passaggio in giudicato della sentenza;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 545 per esborsi ed €
7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 26 novembre 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 863/2023, avente ad oggetto “ricorso ex artt. 269 e 276 c.c. e art. 473 bis c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 20.11.2025
TRA
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
AR IO LO (C.F.: ) C.F._2
CONTRO
), quale Controparte_1 CodiceFiscale_3
erede di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 12.01.2023, con l'avv. Silvia W. Iannucci
( ) C.F._4
NONCHÉ
( ) - contumace Controparte_2 C.F._5
( ) - Controparte_3 C.F._6
contumace
1 PUBBLICO MINISTERO - interventore ex lege
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex artt. 269 e 276 c.c. e art. 473 bis c.p.c.,
adottata ex lege 431/1967 (articoli 314/20, Parte_1
314/24 con gli effetti di cui all'articolo 314/26) deducendo di essere nata a [...] il [...] presso l'Ospedale Provinciale Specializzato di
Maternità e di essere stata affidata il 28.2.1978 dall'ostetrica del Reparto di Maternità, sig.ra , all'Istituto Provinciale di Prima Parte_2
Infanzia di Foggia con le seguenti generalità “ nata a [...] il Parte_3
19.02.1978 di ignoti con n. 8719”, ha chiesto, eseguite ricerche circa l'identità della madre di origine e dopo esser giunta alla conclusione di essere figlia di nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 12.1.2023 (cfr. ricostruzione in fatto atto introduttivo), di dichiarare che la sig.ra nata a [...] il Persona_1
21.10.1952 ed ivi deceduta il 12.1.2023, è la madre dell'esponente e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
In punto di merito, la ricorrente ha sostenuto di essere figlia di
[...]
per una serie di motivi: Persona_1
1) la coincidenza della data di nascita;
2) il fatto che sia stata affidata ad un istituto di Foggia;
3) il nome Emilia datole dalla madre;
4) la sig.ra risulta nata da una insegnante di 25 anni e Parte_1
nel 1978 la defunta aveva 25 anni ed era insegnante, andata in pensione nel 2019, come risulta anche dall'unito post e messaggi di ringraziamenti alla maestra estrapolati dalla pagina facebook Parte_4
2 dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Tricarico ove la sig.ra
è la prima da destra (all. 16); Per_1
5) la somiglianza fisionomica tra le due;
6) entrambe appassionate di musica, la sig.ra suonava la Per_1
chitarra, la sig.ra suona il pianoforte;
Parte_1
7) il nome della madre, noto alla sig.ra ed Per_1 Parte_1
inserito nel post del 2017 dalla istante;
8) lo scritto lasciato dalla defunta.
Sulla scorta di tanto, la ricorrente ha formulato domanda per ottenere
“quanto prima l'accertamento e la dichiarazione giudiziale di maternità” (cfr.
p. 5 ricorso introduttivo).
La ricorrente nel corso del giudizio ha prodotto diversi documenti e una consulenza tecnica eseguita in altro procedimento civile al fine di provare di essere figlia biologica della sig.ra Per_1
Il convenuto, costituitosi, ha chiesto di dichiarare e dare atto che i documenti offerti in produzione da parte ricorrente sono ininfluenti ai fini della decisione oltre che inidonei a provare lo status filiationis attuale e per l'effetto rigettare le richieste ivi formulate per palese infondatezza in fatto e diritto, non opponendosi, di converso, all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio purché finalizzata ad esperire indagini genetiche sul DNA tra madre e figlia biologica.
Il decreto di fissazione della prima udienza è stato fatto comunicare al
P.M., interventore ex lege che è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio.
Con provvedimento del 4.12.2023, il giudice relatore ha ordinato l'integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei genitori adottivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 473 bis 21 c.p.c.
3 Col medesimo atto, è stata sottoposta alle parti la questione circa l'ammissibilità della domanda con specifico riferimento a quanto predicato dal combinato disposto di cui agli articoli 269 e 253 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto dell'11.10.1979, a seguito di dichiarazione di adottabilità, il
Tribunale per i Minorenni di Bari ha decretato l'adozione speciale dell'odierna ricorrente, allora da parte degli odierni Parte_3
litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti degli articoli 314/20,
314/24 legge 431/1967, con gli effetti di cui all'articolo 314/26, secondo cui: “Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti. Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.
Vero punctum dolens della vicenda de qua è lo scrutinio circa l'ammissibilità della domanda proposta ex articolo 269 c.c. atteso che “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”. L'articolo 253 c.c. precisa che “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con la stato di figlio”.
In Cassazione 26616/2022 si legge che “il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti le proprie origini e a conoscere l'identità della madre biologica, che alla nascita abbia dichiarato di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, sussiste anche quando quest'ultima sia deceduta, dovendo comunque essere esercitato in modo corretto e lecito, circondato da cautele a protezione del nucleo familiare e relazionale costituito dopo l'esercizio del diritto all'anonimato della donna” e che “nel bilanciamento dei valori, tuttavia, stante l'ampiezza che deve essere
4 riconosciuta al diritto all'accertamento dello "status" di figlio, la tutela dei diritti degli eredi e dei discendenti della madre non può che recedere di fronte alla tutela del diritto del figlio che rivendica il proprio "status", sicché, venuta meno
l'esigenza di salvaguardare la vita e la salute di quest'ultima, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione dell'azione di accertamento dello "status” di figlio naturale”.
Stante l'ampiezza che va riconosciuta al diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status" e, venendo meno per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c. (Cass. 19824/2020).
In Cassazione 19824/2020 si legge: “Nell'esame degli interessi che vengono in considerazione nel presente procedimento, non secondario rilievo deve, d'altra parte, attribuirsi anche al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente) all'accertamento dello status filiationis.
In particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 24292/2016; conf. Cass. n. 11887/2015, Cass. n. 4020/2017) che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella
5 minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art.
2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”. Con tali articolate e condivisibili argomentazioni questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270
c.c., sollevata in quel giudizio dalla parte ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità o maternità, escluderebbe qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l'azione sia proposta con notevole ritardo (in quella fattispecie circa quaranta anni), con
l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l'interessato avrebbe potuto richiedere prima.
In realtà, proprio la previsione della imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell'art. 269 c.c., comma 2 – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l'interesse all'accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all'identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.
Deve, tuttavia, osservarsi che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere
6 l'anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente.
Quest'ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare
i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l'anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un'azione di accertamento giudiziale della maternità”.
Nella specie, essendo morta la madre, non si pongono profili ostativi.
Stante quanto detto, si passa allo scrutinio del merito.
Nella pronuncia sopra citata si legge, inoltre, che è costante orientamento di legittimità che, in tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale - analogo ragionamento vale per la maternità naturale - l'art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'"id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore. (Cass. n.
1279/2014). Inoltre, il principio della libertà di prova, sancito dal citato art. 269 c.c., comma 2 - e riferibile anche alla maternità naturale - non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità
o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione
7 al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 6694/2006; Cass. 14976/2007;
Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).
Ciò detto, il Tribunale reputa che, in casu, sia stata raggiunta la prova della maternità biologica.
Agli atti del processo è stato depositato il fascicolo del Tribunale per i
Minorenni di Bari relativo alle origini della sig.ra nel quale Parte_1
si rinvengono l'atto integrale di nascita, la cartella clinica del parto della sig.ra il verbale di udienza del 5.12.2023 nel Persona_1
proc. RGVG 376/2023 e quant'altro idoneo a verificare la corrispondenza identitaria tra la minore nata dalla sig.ra
[...]
con quella affidata all'Istituto Provinciale di Prima Persona_1
Infanzia di Foggia “con il nome di nata a [...] il [...]” Parte_3
con n. 8719 (cfr. all. 2 deposito del 9.4.2025).
Dalla documentazione acquisita risulta che , Persona_1
insegnante, il 19.2.1978 alle ore 3,20 nell'Ospedale Riuniti di Foggia, ha dato alla luce una bambina col nome di Si è trattato dell'unico Pt_1
parto del giorno a quell'ora.
L'estratto dell'atto di nascita depositato evidenzia che la ricorrente è nata il [...] alle ore 3,20, ovvero nello stesso giorno ed ora del parto della sig.ra . Per_1
In seguito alle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni è emerso (cfr. allegati nota deposito del
9.4.2024) che “la madre biologica di oggi censita con Parte_3
si dovrebbe identificare in Parte_1 Persona_1
(fu e fu , nata a [...] il Per_2 Persona_3
8 21.10.1952, nubile, ultima residenza in Tricarico (MT) via Pietro Antonio Ferri snc, DECEDUTA in data 12.1.2023”.
Nel corso del procedimento proposto ex art. 670 c.p.c., iscritto al numero di RG 708/2023 del Tribunale di Matera, è stata disposta una c.t.u. (che può essere assunta nel presente giudizio quale prova atipica).
Nell'ordinanza che ha disposto il sequestro giudiziario (cfr. allegato 3 del deposito del 9.4.2024) si legge: “La ricorrente, per dimostrare di essere figlia dell ha prodotto copia della documentazione acquisita presso l'Istituto Per_1
Provinciale Prima Infanzia di Foggia, copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo dell nel quale la de cuius dà atto d'averla avuta Per_1
come figlia e d'averla affidata al citato istituto, nonché dichiarazione di Don
Sacerdote di Tricarico, nella quale si dà atto delle volontà Persona_4
della de cuius e che lo stesso resistente gli aveva confidato che, nata la ricorrente, avrebbe voluto adottarla, ma vi fu il rifiuto della madre e perciò lui stesso portò la neonata al ripetuto istituto. Nel corso del giudizio è stata disposta un'indagine genetica, ed il nominato consulente ha accertato la probabile compatibilità genetica tra la ricorrente e la de cuius , indicata dalla Persona_1
prima come madre. Inoltre, dopo il deposito della relazione peritale parte ricorrente ha depositato il proprio estratto dell'atto di nascita ed il fascicolo sanitario del parto dell avvenuto in data 19.2.1978 alle ore 3:20, Per_1
quando dava alla luce una bambina di nome ”. Pt_1
Nella stessa ordinanza si legge, poi, a seguito dell'esame della documentazione acquisita e delle risultanze della c.t.u., che “vi sono, quindi, fondati elementi per ritenere che la ricorrente sia figlia dell Per_1
(cfr. provvedimento allegato).
Alla luce di quanto detto, considerato che è emersa la prova della corrispondenza biunivoca tra chi fu partorita alle ore 3,20 del 19.2.1978
9 da e l'attuale ricorrente, il Tribunale non Controparte_4
potrà che accogliere la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo ai procedimenti di valore indeterminabile a complessità bassa.
I genitori adottivi, contumaci, non andranno condannati alle spese di lite, sia perché litisconsorti necessari chiamati iussu iudicis al fine di evitare una pronuncia inutiliter data, sia perché hanno fatto pervenire una dichiarazione nella quale non si sono opposti alla domanda della ricorrente. Diverso, invece, il caso del convenuto costituito, il quale si è opposto all'accoglimento della domanda ritenendo non provato il diritto della ricorrente.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso ex artt. 269 e 276 c.c. e art. 473 bis c.p.c. da
[...]
contro , con la chiamata in causa Parte_1 Controparte_1
ex articolo 102 c.p.c. dei genitori adottivi e Controparte_2 [...]
, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così Controparte_3
provvede: accoglie la domanda e per l'effetto:
a) dichiara che la sig.ra nata a [...] il Persona_1
21.10.1952 ed ivi deceduta il 12.01.2023, è la madre di
[...]
, odierna ricorrente;
Parte_1
10 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita al passaggio in giudicato della sentenza;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 545 per esborsi ed €
7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 26 novembre 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
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