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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1569/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giarre
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43036 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17.5.2024, depositato in data 10.6.2024 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal comune di Giarre per parziale/omesso pagamento dell'IMU, anno d'imposta 2018, notificato in data 22.3.2024, eccependone l'illegittimità, in quanto l'imposta è stata richiesta per immobili dichiarati inagibili dal Comune. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Giarre, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è infondato.
L'art 13 del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201, come modificato dalla legge del
27/12/2017 n. 205, al n. 3) prevede che: “[…] La base imponibile è ridotta del 50 per cento” e alla lettera b) “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”. Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato e non provato dal difensore della ricorrente, agli atti di causa manca la prova del provvedimento con il quale il Comune di Giarre ha riconosciuto l'inagibilità degli immobili accertati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Nulla per le spese di giudizio posto che il Comune di Giarre non si è costituito.
P. Q. M
.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
NZ CC
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giarre
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43036 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 17.5.2024, depositato in data 10.6.2024 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal comune di Giarre per parziale/omesso pagamento dell'IMU, anno d'imposta 2018, notificato in data 22.3.2024, eccependone l'illegittimità, in quanto l'imposta è stata richiesta per immobili dichiarati inagibili dal Comune. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Giarre, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione è infondato.
L'art 13 del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201, come modificato dalla legge del
27/12/2017 n. 205, al n. 3) prevede che: “[…] La base imponibile è ridotta del 50 per cento” e alla lettera b) “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”. Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato e non provato dal difensore della ricorrente, agli atti di causa manca la prova del provvedimento con il quale il Comune di Giarre ha riconosciuto l'inagibilità degli immobili accertati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Nulla per le spese di giudizio posto che il Comune di Giarre non si è costituito.
P. Q. M
.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
NZ CC