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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
EL GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorentino;
Parte_1 attore opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gabriella Morgillo;
convenuta opposta
Corte di Appello di Catanzaro in persona del Controparte_2 Controparte_3
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
convenuto opposto
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300002011000 notificata in data 25.2.2025 da limitatamente alla seguente cartella di Controparte_1 pagamento:
pagina 1 di 7 - n. 03420110051870127000 di € 19.625,88, presuntivamente notificata il 15.8.2012, relativa a recupero multe e ammende per l'anno 2011, ente creditore la Corte di Appello di Catanzaro;
chiedendo che ne fosse dichiarata l'invalidità e la nullità.
A fondamento dell'opposizione eccepiva: la nullità del preavviso di fermo per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e degli atti prodromici per il recupero delle ammende così come previsti dall'art. 212 del d.p.r. n. 115 del 2002, segnatamente lamentava l'omessa notifica dell'avviso di pagamento con conseguente nullità dell'intero processo di riscossione azionato e la violazione dell'art. 660 c.p.p.; la prescrizione del credito ex artt. 2948, 2946 c.c., 173 c.p. in mancanza di atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_4 passiva rispetto alle censure che investono gli atti dell'ente creditore, quindi deduceva l'infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche l'ente creditore, , che sosteneva la legittimità del proprio Controparte_2 operato e contestava i rilievi di omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, deducendo la infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, all'udienza del 27 novembre 2025, dopo la discussione orale, il giudice la tratteneva in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
****
E' infondato il motivo di opposizione con il quale si lamenta la omessa notifica dell'invito di pagamento ex art. 212 T.U. Spese di Giustizia e comunque degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Ed invero, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali mediante ruolo, ai sensi dell'art. 227 ter d.p.r. n.
115 del 2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica di atti prodromici né dall'invito di pagamento ex art. 212 T.U.S.G., essendo sufficiente che la cartella contenga gli elementi minimi per consentire al debitore di individuare la pretesa e difendersi nel merito. La motivazione della cartella si ritiene adeguata quando riporta gli estremi della sentenza penale di condanna ed il numero della partita di credito, rendendo così agevolmente individuabile la fonte del credito intimato. Non trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973 essendo il richiamo a tale norma limitato funzionalmente al solo comma 2 dell'art. 227 ter T.U.S.G. e non estendendosi alle spese di giustizia la decadenza prevista per le pretese tributarie. Il procedimento si articola con la quantificazione delle spese ad opera del funzionario dell'ufficio giudiziario mediante i fogli-notizie, sulla base dei quali Equitalia procede all'iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati pagina 2 di 7 individuati dalla sentenza definitiva, consegnando poi il ruolo all'Agente della Riscossione per l'emissione e notifica della cartella. Il debitore che contesti la validità della cartella deve specificare quale concreta lesione del diritto di difesa abbia subito per eventuali lacune nella identificazione dei provvedimenti sottostanti, indicando quali ulteriori deduzioni avrebbe potuto svolgere con una migliore conoscenza delle statuizioni (cfr Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 30503 del 26 novembre 2024, nello stesso senso Sez. 6-3, ordinanza n. 21178 del 2017).
Dunque, nel caso di specie nessun rilievo può essere mosso all'ente che ha formato il ruolo, dovendosi ora vagliare le ulteriori censure di omessa notifica della cartella di pagamento e di prescrizione del credito sanzionatorio.
Sul tema, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ.,
n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una pagina 3 di 7 ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del
26/11/2014).
Invero, a seguito dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sollecitata dagli interventi additivi della Corte Costituzionale sugli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602/1973, devono essere osservate dall'ente di riscossione tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità cd relativa del destinatario anche per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e, si ritiene, per la notificazione del pignoramento ex art. 72 bis stesso d.p.r. in virtù del rinvio all'art. 26 operato dall'art. 49 del d.p.r. n. 602/1973 in tema di notificazioni degli atti del procedimento di espropriazione forzata. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità cd relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 25351 del 2020); ancora “ove la notifica, nella specie cartella di pagamento, sia avvenuta nelle forme dell'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante
l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 10519 del 2019); “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, va applicato l'art. pagina 4 di 7 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma d.p.r. n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. e) del d.p.r. n. 600/1973, sicchè è necessario ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 9782 del 2018).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si osserva che l'agente della riscossione non ha riscontrato la valida notificazione della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Invero, dalla documentazione prodotta risulta che la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata all'indirizzo di residenza del destinatario ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602/1973, Parte ma l'avviso di ricevimento della in data 15.8.2012 reca soltanto il nome e l'indirizzo del destinatario mentre non risulta compilato negli altri campi, in particolare mancano la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione;
inoltre il numero della raccomandata CAD non trova riscontro nella relata di notifica della prima raccomandata. La notifica è quindi nulla siccome effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità cd relativa del destinatario dell'atto.
Anche la notificazione della intimazione di pagamento n. 03420169000224401000 effettuata ai sensi Parte degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602 del 1973 è nulla, siccome l'avviso di ricevimento della risulta “in bianco”, non compilato in tutti i campi obbligatori.
La intimazione di pagamento n. 03420169004721755000 notificata all'indirizzo di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 è nulla, siccome l'avviso di Parte ricevimento della contiene solo l'attestazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza, mentre non risulta compilato negli altri campi (segnatamente quello delle ragioni del mancato recapito), non reca la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione.
Parimenti, la notificazione della intimazione di pagamento n. 03420169008230481000 è nulla, in quanto effettuata dall'agente della riscossione all'indirizzo di residenza del destinatario (Cosenza, via
SE RI Serra n. 33, come da certificato di residenza storico allegato agli atti) in applicazione della disciplina prevista dagli artt. 25 co 4 e 60 d.p.r. n. 600 del 1973 per la irreperibilità assoluta e senza spedizione della comunicazione di avvenuto deposito invece doverosa ex art. 140 c.p.c..
La notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201600005541001 è nulla per le stesse ragioni di cui al punto precedente (la raccomandata è stata spedita all'indirizzo di residenza del destinatario, l'agente postale si è limitato a dare atto del mancato recapito in quanto il destinatario era Parte sconosciuto all'indirizzo, non è seguita raccomandata ). pagina 5 di 7 Infine, è nulla la notifica della intimazione di pagamento n. 03420189008435350000 effettuata all'indirizzo di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, siccome Parte l'avviso di ricevimento della contiene solo l'attestazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza, mentre non risulta compilato negli altri campi (segnatamente quello delle ragioni del mancato recapito), non reca la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione.
Ne discende il mancato riscontro della notifica della cartella e della interruzione del termine di prescrizione, che trova applicazione anche in ipotesi di regolare notificazione del titolo esecutivo per il tempo ad essa successivo. Ed infatti deve al riguardo rilevarsi che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr Cass. SS. UU., n. 23397 del 2016).
Nel caso in esame, è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro Parte_1 con sentenza n. 772 del 2010 alla pena di euro 18.000,00 di multa, sentenza irrevocabile in data
19.5.2011 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione con ulteriore condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Controparte_5
Dunque, dalla irrevocabilità del titolo in data 19.5.2011 alla notifica della intimazione di pagamento n.
03420239002488921000 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 31.12.2024 sono decorsi più di dieci anni, con conseguente compimento del termine di prescrizione decennale come previsto dagli artt.
172 c.p., 2946 e 2953 c.c..
Le spese di lite, compensate fra l'opponente ed il stanti le ragioni della decisione, seguono la CP_2 soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo in applicazione Controparte_1
pagina 6 di 7 delle tariffe dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ai valori minimi per la natura documentale della causa e l'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo, limitatamente alla cartella n.
03420110051870127000 di € 19.625,88 posta a suo fondamento, per intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio;
- compensa le spese tra e il;
Parte_1 Controparte_2
- condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario - attesa Controparte_1
l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato - delle spese del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 237,00 per spese 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 5.12.2025 Il giudice dott.ssa EL GA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
EL GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fiorentino;
Parte_1 attore opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gabriella Morgillo;
convenuta opposta
Corte di Appello di Catanzaro in persona del Controparte_2 Controparte_3
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
convenuto opposto
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300002011000 notificata in data 25.2.2025 da limitatamente alla seguente cartella di Controparte_1 pagamento:
pagina 1 di 7 - n. 03420110051870127000 di € 19.625,88, presuntivamente notificata il 15.8.2012, relativa a recupero multe e ammende per l'anno 2011, ente creditore la Corte di Appello di Catanzaro;
chiedendo che ne fosse dichiarata l'invalidità e la nullità.
A fondamento dell'opposizione eccepiva: la nullità del preavviso di fermo per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e degli atti prodromici per il recupero delle ammende così come previsti dall'art. 212 del d.p.r. n. 115 del 2002, segnatamente lamentava l'omessa notifica dell'avviso di pagamento con conseguente nullità dell'intero processo di riscossione azionato e la violazione dell'art. 660 c.p.p.; la prescrizione del credito ex artt. 2948, 2946 c.c., 173 c.p. in mancanza di atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_4 passiva rispetto alle censure che investono gli atti dell'ente creditore, quindi deduceva l'infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche l'ente creditore, , che sosteneva la legittimità del proprio Controparte_2 operato e contestava i rilievi di omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, deducendo la infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Istruita la causa con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, all'udienza del 27 novembre 2025, dopo la discussione orale, il giudice la tratteneva in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
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E' infondato il motivo di opposizione con il quale si lamenta la omessa notifica dell'invito di pagamento ex art. 212 T.U. Spese di Giustizia e comunque degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Ed invero, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali mediante ruolo, ai sensi dell'art. 227 ter d.p.r. n.
115 del 2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica di atti prodromici né dall'invito di pagamento ex art. 212 T.U.S.G., essendo sufficiente che la cartella contenga gli elementi minimi per consentire al debitore di individuare la pretesa e difendersi nel merito. La motivazione della cartella si ritiene adeguata quando riporta gli estremi della sentenza penale di condanna ed il numero della partita di credito, rendendo così agevolmente individuabile la fonte del credito intimato. Non trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973 essendo il richiamo a tale norma limitato funzionalmente al solo comma 2 dell'art. 227 ter T.U.S.G. e non estendendosi alle spese di giustizia la decadenza prevista per le pretese tributarie. Il procedimento si articola con la quantificazione delle spese ad opera del funzionario dell'ufficio giudiziario mediante i fogli-notizie, sulla base dei quali Equitalia procede all'iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati pagina 2 di 7 individuati dalla sentenza definitiva, consegnando poi il ruolo all'Agente della Riscossione per l'emissione e notifica della cartella. Il debitore che contesti la validità della cartella deve specificare quale concreta lesione del diritto di difesa abbia subito per eventuali lacune nella identificazione dei provvedimenti sottostanti, indicando quali ulteriori deduzioni avrebbe potuto svolgere con una migliore conoscenza delle statuizioni (cfr Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 30503 del 26 novembre 2024, nello stesso senso Sez. 6-3, ordinanza n. 21178 del 2017).
Dunque, nel caso di specie nessun rilievo può essere mosso all'ente che ha formato il ruolo, dovendosi ora vagliare le ulteriori censure di omessa notifica della cartella di pagamento e di prescrizione del credito sanzionatorio.
Sul tema, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. Civ.,
n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una pagina 3 di 7 ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del
26/11/2014).
Invero, a seguito dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sollecitata dagli interventi additivi della Corte Costituzionale sugli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602/1973, devono essere osservate dall'ente di riscossione tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità cd relativa del destinatario anche per la notificazione delle cartelle di pagamento ex art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e, si ritiene, per la notificazione del pignoramento ex art. 72 bis stesso d.p.r. in virtù del rinvio all'art. 26 operato dall'art. 49 del d.p.r. n. 602/1973 in tema di notificazioni degli atti del procedimento di espropriazione forzata. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità cd relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 25351 del 2020); ancora “ove la notifica, nella specie cartella di pagamento, sia avvenuta nelle forme dell'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante
l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 10519 del 2019); “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, va applicato l'art. pagina 4 di 7 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma d.p.r. n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. e) del d.p.r. n. 600/1973, sicchè è necessario ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (v. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 9782 del 2018).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si osserva che l'agente della riscossione non ha riscontrato la valida notificazione della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Invero, dalla documentazione prodotta risulta che la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata all'indirizzo di residenza del destinatario ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602/1973, Parte ma l'avviso di ricevimento della in data 15.8.2012 reca soltanto il nome e l'indirizzo del destinatario mentre non risulta compilato negli altri campi, in particolare mancano la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione;
inoltre il numero della raccomandata CAD non trova riscontro nella relata di notifica della prima raccomandata. La notifica è quindi nulla siccome effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità cd relativa del destinatario dell'atto.
Anche la notificazione della intimazione di pagamento n. 03420169000224401000 effettuata ai sensi Parte degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. n. 602 del 1973 è nulla, siccome l'avviso di ricevimento della risulta “in bianco”, non compilato in tutti i campi obbligatori.
La intimazione di pagamento n. 03420169004721755000 notificata all'indirizzo di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 è nulla, siccome l'avviso di Parte ricevimento della contiene solo l'attestazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza, mentre non risulta compilato negli altri campi (segnatamente quello delle ragioni del mancato recapito), non reca la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione.
Parimenti, la notificazione della intimazione di pagamento n. 03420169008230481000 è nulla, in quanto effettuata dall'agente della riscossione all'indirizzo di residenza del destinatario (Cosenza, via
SE RI Serra n. 33, come da certificato di residenza storico allegato agli atti) in applicazione della disciplina prevista dagli artt. 25 co 4 e 60 d.p.r. n. 600 del 1973 per la irreperibilità assoluta e senza spedizione della comunicazione di avvenuto deposito invece doverosa ex art. 140 c.p.c..
La notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201600005541001 è nulla per le stesse ragioni di cui al punto precedente (la raccomandata è stata spedita all'indirizzo di residenza del destinatario, l'agente postale si è limitato a dare atto del mancato recapito in quanto il destinatario era Parte sconosciuto all'indirizzo, non è seguita raccomandata ). pagina 5 di 7 Infine, è nulla la notifica della intimazione di pagamento n. 03420189008435350000 effettuata all'indirizzo di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, siccome Parte l'avviso di ricevimento della contiene solo l'attestazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza, mentre non risulta compilato negli altri campi (segnatamente quello delle ragioni del mancato recapito), non reca la firma dell'incaricato alla distribuzione ed il bollo dell'ufficio di distribuzione.
Ne discende il mancato riscontro della notifica della cartella e della interruzione del termine di prescrizione, che trova applicazione anche in ipotesi di regolare notificazione del titolo esecutivo per il tempo ad essa successivo. Ed infatti deve al riguardo rilevarsi che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr Cass. SS. UU., n. 23397 del 2016).
Nel caso in esame, è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro Parte_1 con sentenza n. 772 del 2010 alla pena di euro 18.000,00 di multa, sentenza irrevocabile in data
19.5.2011 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione con ulteriore condanna al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Controparte_5
Dunque, dalla irrevocabilità del titolo in data 19.5.2011 alla notifica della intimazione di pagamento n.
03420239002488921000 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 31.12.2024 sono decorsi più di dieci anni, con conseguente compimento del termine di prescrizione decennale come previsto dagli artt.
172 c.p., 2946 e 2953 c.c..
Le spese di lite, compensate fra l'opponente ed il stanti le ragioni della decisione, seguono la CP_2 soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo in applicazione Controparte_1
pagina 6 di 7 delle tariffe dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ai valori minimi per la natura documentale della causa e l'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo, limitatamente alla cartella n.
03420110051870127000 di € 19.625,88 posta a suo fondamento, per intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio;
- compensa le spese tra e il;
Parte_1 Controparte_2
- condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario - attesa Controparte_1
l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato - delle spese del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 237,00 per spese 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 5.12.2025 Il giudice dott.ssa EL GA
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