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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5282/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078117806 001 IMU 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021/002256 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di ER e del Comune di Palermo;
Viste le memorie delle parti;
Relatore il dott. US La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda caducatoria veicolata con il ricorso è l'iscrizione a ruolo (n.2021/002256) della somma di euro 1.683,00, oltre i diritti di notifica e oneri di riscossione, operata dal Comune di Palermo - Settore
Servizi Tributari servizio I.C.I., a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per l'anno 2013 - cartella di pagamento n. 296 2021 00781178 06/001, notificata il 05.05.2023.
La cartella avrebbe indicato il ricorrente quale coobbligato di Società_1 s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 2 maggio 2022.
Deduce il ricorrente di non possedere immobili in comproprietà con la società né sarebbe personalmente titolare di diritto di proprietà, né avrebbe mai conosciuto il prodromico avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio ER la quale ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti del Comune di
Palermo e concludendo, comunque, per l'infodnatezza della avversaria domanda.
Il Comune di Palermo, anch'esso costituitosi in giudizio, ha dichiarato non dovuta la pretesa del ricorrente ed ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso deve essere accolto.
L'affermazione confessoria del Comune circa l'inesistenza del carattere di coobligato in capo al ricorrente determina non già la declaratoria di cessazione della materia del contendere – in mancanza di atti formali in tal senso – ma, diversamente, anche in ragione di esigenze di certezza del diritto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti resistenti alla rifusione, in favore del ricorrente, con vincolo di solidarietà, delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (euro trecento/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso inPalemro il 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
US La GR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5282/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078117806 001 IMU 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021/002256 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di ER e del Comune di Palermo;
Viste le memorie delle parti;
Relatore il dott. US La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda caducatoria veicolata con il ricorso è l'iscrizione a ruolo (n.2021/002256) della somma di euro 1.683,00, oltre i diritti di notifica e oneri di riscossione, operata dal Comune di Palermo - Settore
Servizi Tributari servizio I.C.I., a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per l'anno 2013 - cartella di pagamento n. 296 2021 00781178 06/001, notificata il 05.05.2023.
La cartella avrebbe indicato il ricorrente quale coobbligato di Società_1 s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 2 maggio 2022.
Deduce il ricorrente di non possedere immobili in comproprietà con la società né sarebbe personalmente titolare di diritto di proprietà, né avrebbe mai conosciuto il prodromico avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio ER la quale ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti del Comune di
Palermo e concludendo, comunque, per l'infodnatezza della avversaria domanda.
Il Comune di Palermo, anch'esso costituitosi in giudizio, ha dichiarato non dovuta la pretesa del ricorrente ed ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso deve essere accolto.
L'affermazione confessoria del Comune circa l'inesistenza del carattere di coobligato in capo al ricorrente determina non già la declaratoria di cessazione della materia del contendere – in mancanza di atti formali in tal senso – ma, diversamente, anche in ragione di esigenze di certezza del diritto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti resistenti alla rifusione, in favore del ricorrente, con vincolo di solidarietà, delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (euro trecento/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso inPalemro il 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
US La GR